Corte costituzionale
Ordinanza n. 242/2021
Corte cost., ord. 13 dicembre 2021, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 242/2021
- Data di deposito
- 13 dicembre 2021
- Data di decisione
- 25 novembre 2021
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:242
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 58-ter, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 3, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 44341
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Messina in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 6 CEDU - degli artt. 4- bis , comma 1, e 58- ter ordin. penit., che precludono l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati per i reati c.d. ostativi, i quali non abbiano collaborato con la giustizia. L'ordinanza di rimessione risulta priva di una qualunque descrizione della concreta fattispecie posta ad oggetto del giudizio principale e prospetta la integrale ablazione (per qualunque reato, tra quelli ricompresi nell'art. 4- bis , comma 1, ordin. penit., e per qualunque beneficio penitenziario) della presunzione di pericolosità connessa all'atteggiamento non collaborativo del condannato, basandosi sulla motivazione di provvedimenti che, al contrario, hanno censurato solo il carattere assoluto della presunzione medesima, e solo in relazione al permesso premio. Inoltre, l'intervento richiesto comporterebbe una vera e propria novità di sistema e si collocherebbe al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, richiedendo il più ampio ricorso all'esercizio della discrezionalità legislativa. ( Precedente: S. 253/2019 - mass. 41928 ).
Massima n. 44342
Gli interventi volti ad introdurre una novità di sistema si collocano al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, richiedendo il più ampio ricorso all'esercizio della discrezionalità legislativa ed una puntuale individuazione di modi, condizioni e termini, chiaramente preclusa alla Corte costituzionale. ( Precedenti: S. 146/2021 - mass. 44059; S. 103/2021 - mass. 43908; S. 250/2018 - mass. 40627; S. 277/2014 - mass. 38202; S. 81/2014 - mass. 37845; S. 279/2013 - mass. 37470; S. 252/2012 - mass. 36713; O. 266/2014 - mass. 38181; O. 136/2013 - mass. 37137 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale di sorveglianza di Messina con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze