Corte costituzionale

Ordinanza n. 242/2021

Corte cost., ord. 13 dicembre 2021, n. 242

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
242/2021
Data di deposito
13 dicembre 2021
Data di decisione
25 novembre 2021
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:242

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 58-ter, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 44341

Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Messina in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 6 CEDU - degli artt. 4- bis , comma 1, e 58- ter ordin. penit., che precludono l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati per i reati c.d. ostativi, i quali non abbiano collaborato con la giustizia. L'ordinanza di rimessione risulta priva di una qualunque descrizione della concreta fattispecie posta ad oggetto del giudizio principale e prospetta la integrale ablazione (per qualunque reato, tra quelli ricompresi nell'art. 4- bis , comma 1, ordin. penit., e per qualunque beneficio penitenziario) della presunzione di pericolosità connessa all'atteggiamento non collaborativo del condannato, basandosi sulla motivazione di provvedimenti che, al contrario, hanno censurato solo il carattere assoluto della presunzione medesima, e solo in relazione al permesso premio. Inoltre, l'intervento richiesto comporterebbe una vera e propria novità di sistema e si collocherebbe al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, richiedendo il più ampio ricorso all'esercizio della discrezionalità legislativa. ( Precedente: S. 253/2019 - mass. 41928 ).

Massima n. 44342

Gli interventi volti ad introdurre una novità di sistema si collocano al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, richiedendo il più ampio ricorso all'esercizio della discrezionalità legislativa ed una puntuale individuazione di modi, condizioni e termini, chiaramente preclusa alla Corte costituzionale. ( Precedenti: S. 146/2021 - mass. 44059; S. 103/2021 - mass. 43908; S. 250/2018 - mass. 40627; S. 277/2014 - mass. 38202; S. 81/2014 - mass. 37845; S. 279/2013 - mass. 37470; S. 252/2012 - mass. 36713; O. 266/2014 - mass. 38181; O. 136/2013 - mass. 37137 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale di sorveglianza di Messina con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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