Corte costituzionale

Ordinanza n. 191/2021

Corte cost., ord. 8 ottobre 2021, n. 191

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
191/2021
Data di deposito
8 ottobre 2021
Data di decisione
23 settembre 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:191

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 2, bis, lettera b), decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018

Parametri

Massime

Massima n. 44211

La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio - soltanto a favore di terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, pari ad ogni altro, dalla norma oggetto di censura, suscettibile di essere pregiudicato immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale. ( Precedenti: S. 46/2021 - mass. 43710; S. 206/2019 - mass. 42745; S. 159/2019 - mass. 41045; S. 106/2019 - mass. 42227; S. 98/2019 - mass. 42560; S. 13/2019 - mass. 40719; S. 217/2018 - mass. 40436; S. 180/2018 - mass. 40199; S. 77/2018 - mass. 40666; S. 85/2017 - mass. 39584; S. 159/2015 - mass. 41045; O. 24/2021 - mass. 43566; O. 271/2020 - mass. 43080; O. 202/2020 - mass. 43024; O. 111/2020 - mass. 43311; O. 37/2020 - mass. 41582; O. 204/2019 - mass. 42829 ). Rendere ammissibile l'intervento di un soggetto titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo , contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del rispettivo giudice a quo . ( Precedenti: S. 106/2019 - mass. 42227; O. 202/2020 - mass. 43024 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi di L. B. e altri nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2- bis , lett. b ), del d.l. n. 135 del 2018, come conv.). ( Precedente: S. 106/2019 - mass. 42227 ).

Massima n. 44212

La cosiddetta efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano quelli che non possano più dare materia a un giudizio in ragione della disciplina dei termini di inoppugnabilità degli atti amministrativi. ( Precedenti: S. 10/2015 - mass. 38224; O. 135/2010 - mass. 34572 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi di Luca Bernardinelli, Francesca Carocci, Andrea Castellino, Giuseppe Ciarla, Guido Manco, Sebastiano Pecchia, Vincenzo Proietti, Alessandra Rizzo, Federica Serino, Valentina Sivero, Elena Tarantino, Francesco Varone e Diego D'Ippolito.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'8 ottobre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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