Corte costituzionale
Ordinanza n. 130/2021
Corte cost., ord. 24 giugno 2021, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 130/2021
- Data di deposito
- 24 giugno 2021
- Data di decisione
- 26 maggio 2021
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:130
Norme oggetto del giudizio
- art. 299, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 42, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 1, comma 473, legge n. 205 del 27 dicembre 2017
- art. 238-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 7, legge n. 50 del 8 marzo 1999
Parametri
Massime
Massima n. 44005
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza e carente motivazione a supporto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Taranto in riferimento agli artt. 25, 76, 97, secondo comma, e 111 Cost. - dell'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuiva al giudice di pace, quale giudice dell'esecuzione, la competenza in materia di conversione delle pene pecuniarie inflitte dallo stesso giudice onorario, e dell'art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017, che ha introdotto l'art. 238- bis del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale, nel regolare l'attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie ineseguite per insolvibilità del condannato, individua come giudice competente il solo magistrato di sorveglianza. Le questioni sono palesemente premature e ipotetiche e vertenti su disposizioni delle quali il rimettente non è chiamato a fare applicazione. L'istituto della conversione delle pene pecuniarie, presupponendo che l'imputato sia stato condannato con sentenza irrevocabile a una di tali pene e che la stessa sia rimasta ineseguita, si colloca, infatti, nella fase dell'esecuzione penale, mentre il giudice a quo è investito di un giudizio di cognizione di primo grado. Inoltre, le censure di violazione degli artt. 25, 97, secondo comma, e 111 Cost. risultano sfornite di qualsiasi motivazione di supporto. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019, n. 20 del 2019 e n. 177 del 2018; ordinanze n. 210 del 2020 e n. 259 del 2016 ).
Massima n. 44006
Dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, resta assorbita l'ulteriore eccezione di inammissibilità che si connetterebbe all'infondatezza delle questioni, logicamente pregiudiziali, relative all'altra norma sottoposta a scrutinio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», e dell'art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevate, in riferimento agli artt. 25, 76, 97, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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