Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/2021

Corte cost., ord. 24 giugno 2021, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
130/2021
Data di deposito
24 giugno 2021
Data di decisione
26 maggio 2021
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:130

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 44005

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza e carente motivazione a supporto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Taranto in riferimento agli artt. 25, 76, 97, secondo comma, e 111 Cost. - dell'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuiva al giudice di pace, quale giudice dell'esecuzione, la competenza in materia di conversione delle pene pecuniarie inflitte dallo stesso giudice onorario, e dell'art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017, che ha introdotto l'art. 238- bis del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale, nel regolare l'attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie ineseguite per insolvibilità del condannato, individua come giudice competente il solo magistrato di sorveglianza. Le questioni sono palesemente premature e ipotetiche e vertenti su disposizioni delle quali il rimettente non è chiamato a fare applicazione. L'istituto della conversione delle pene pecuniarie, presupponendo che l'imputato sia stato condannato con sentenza irrevocabile a una di tali pene e che la stessa sia rimasta ineseguita, si colloca, infatti, nella fase dell'esecuzione penale, mentre il giudice a quo è investito di un giudizio di cognizione di primo grado. Inoltre, le censure di violazione degli artt. 25, 97, secondo comma, e 111 Cost. risultano sfornite di qualsiasi motivazione di supporto. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019, n. 20 del 2019 e n. 177 del 2018; ordinanze n. 210 del 2020 e n. 259 del 2016 ).

Massima n. 44006

Dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, resta assorbita l'ulteriore eccezione di inammissibilità che si connetterebbe all'infondatezza delle questioni, logicamente pregiudiziali, relative all'altra norma sottoposta a scrutinio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», e dell'art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevate, in riferimento agli artt. 25, 76, 97, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze