Corte costituzionale
Sentenza n. 95/2020
Corte cost., sent. 20 maggio 2020, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 95/2020
- Data di deposito
- 20 maggio 2020
- Data di decisione
- 30 gennaio 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 299, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 42, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 238-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 299, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- art. 238-bis, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 238-bis, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 238-bis, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 238-bis, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 1, comma 473, legge n. 205 del 27 dicembre 2017
Parametri
Massime
Massima n. 42966
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Pisa in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuiva al giudice di pace, in funzione di giudice dell'esecuzione, la competenza in tema di conversione per insolvibilità del condannato delle pene pecuniarie inflitte dallo stesso giudice onorario, in deroga alla generale competenza del magistrato di sorveglianza in materia, prevista dall'art. 660 cod. proc. pen. La questione è stata sollevata, per quanto emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, dopo che la Corte di cassazione aveva dichiarato la competenza del giudice a quo pronunciandosi in sede di risoluzione del conflitto di competenza insorto tra quest'ultimo e il Giudice di pace di Asti. Per l'effetto vincolante delle decisioni della Cassazione in materia di competenza, previsto dall'art. 25 cod. proc. pen., è dunque impedito di rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto, rimanendo ogni ulteriore indagine sul punto definitivamente preclusa: con la conseguenza che nessuna influenza potrebbe avere la pronuncia di accoglimento nel giudizio a quo .
Massima n. 42967
Dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, restano assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilità formulate.
Massima n. 42968
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, non è accolta l'eccezione di inammissibilità formulata in quanto il giudice a quo avrebbe richiesto alla Corte costituzionale un improprio avallo interpretativo, teso a confutare il diverso orientamento espresso dalla Corte di cassazione. Pur ritenendo praticabile una diversa interpretazione della norma censurata, il rimettente rileva come una simile soluzione ermeneutica si scontrerebbe con il consolidato e contrario orientamento della Corte di cassazione. Per costante giurisprudenza costituzionale, in presenza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo , se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa esegesi, ha, alternativamente, la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. Ciò, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi, sussistendo tale onere solo in assenza di un contrario diritto vivente. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2019, n. 39 del 2018, n. 259 del 2017, n. 122 del 2017, n. 200 del 2016 e n. 11 del 2015; ordinanza n. 201 del 2015 ).
Massima n. 42969
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 238- bis del d.P.R. n. 115 del 2002, non rende inammissibili le questioni il fatto che il rimettente abbia suddiviso le censure in due gruppi, qualificati come fra loro alternativi, in correlazione ad altrettante possibili interpretazioni della norma censurata. Il giudice a quo non chiede, infatti, due diversi interventi, in rapporto di alternatività irrisolta, nel qual caso le questioni sarebbero inammissibili, in quanto prospettate in modo ancipite, ma svolge argomenti che si pongono come complementari e pertanto possono essere esaminati congiuntamente. ( Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2020, n. 58 del 2020, n. 175 del 2018 e n. 22 del 2016; ordinanza n. 130 del 2017 ).
Massima n. 42970
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 299 del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, e dell'art. 238- bis , commi 2, 5, 6 e 7, del d.P.R. n. 115 del 2002, devono essere esaminate per prime le questioni sollevate su quest'ultimo articolo. Esse, infatti, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo, sono logicamente pregiudiziali, in quanto solo qualora fosse rimosso il citato art. 238- bis la questione intesa a far rivivere la norma anteriore di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000 risulterebbe rilevante nel giudizio a quo .
Massima n. 42971
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238- bis , commi 2, 5, 6 e 7, del d.P.R. n. 115 del 2002, aggiunto dall'art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. nella parte in cui, facendo riferimento al giudice competente per il procedimento di conversione delle pene pecuniarie per insolvibilità del debitore, indica il magistrato di sorveglianza competente, anziché genericamente il giudice competente. Anche se il rimettente coglie effettive criticità dell'attuale disciplina processuale della conversione - che pure la Corte costituzionale ha sollecitato il legislatore a rimuovere -, non è irragionevole prevedere la competenza del magistrato di sorveglianza anche quando si discuta della conversione di pene pecuniarie inflitte dal giudice di pace, perché - ferma restando la discrezionalità del legislatore in materia - nessuna contraddizione intrinseca è ravvisabile in una disciplina che, perseguendo la finalità di colmare un vuoto normativo inerente a una specifica fase del procedimento in discussione, dia anche conferma alla regola generale di competenza espressa dal codice di rito. Né, per il fatto che, in determinati frangenti, le speciali sanzioni previste per i reati di competenza del giudice onorario vengano applicate da un giudice professionale, è stravolta la coerenza interna del sistema della giurisdizione penale del giudice di pace. Neppure, infine, è conferente il parametro evocato del principio della ragionevole durata del processo - stante l'ampia discrezionalità del legislatore in tema di individuazione del giudice competente - e quello del buon andamento, poiché esso è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari e non all'attività giurisdizionale in senso stretto, nella quale rientrano le funzioni svolte dal magistrato di sorveglianza in merito alla conversione della pena pecuniaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2020, n. 279 del 2019, n. 90 del 2019, n. 91 del 2018 e n. 212 del 2003 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il vulnus al principio della ragionevole durata del processo può essere determinato solamente da norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza, ma tali non possono essere considerate le disposizioni con le quali il legislatore, nell'esercizio non irragionevole dell'ampia discrezionalità di cui gode in tema di individuazione del giudice competente, definisce l'ambito della cognizione dei singoli organi giurisdizionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2019 e n. 63 del 2009 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali - anche per quanto attiene specificamente alla disciplina della competenza del giudice - con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte operate. ( Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2020, n. 58 del 2020, n. 158 del 2019, n. 155 del 2019, n. 139 del 2019, n. 225 del 2018, n. 241 del 2017, n. 44 del 2016 e n. 194 del 2015 ).
Massima n. 42972
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 299 del d.P.R. 2002, n. 113 del 2002, trasfuso nell'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuiva al giudice di pace, in funzione di giudice dell'esecuzione, la competenza in tema di conversione per insolvibilità del condannato delle pene pecuniarie inflitte dallo stesso giudice onorario. La riscontrata infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238- bis , commi 2, 5, 6 e 7, del d.P.R. n. 115 del 2002, logicamente pregiudiziali a quella indicata, rende quest'ultima priva di rilevanza. Nel caso di specie, infatti, data la prevalenza della norma generale, l'eventuale accoglimento della questione dell'art. 299 del d.lgs. n. 113 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, non potrebbe produrre effetti nel giudizio principale, il quale continuerebbe ad essere regolato dall'art. 238- bis , con la conseguenza che la competenza per la conversione della pena pecuniaria irrogata dal giudice di pace rimarrebbe in capo al rimettente. ( Precedente citato: sentenza n. 212 del 2003 ). Nonostante la generale accettazione sul piano operativo del principio di prevalenza della legge speciale sulla legge generale successiva ( lex specialis etiamsi prior derogat generali etiamsi posteriori ), la risoluzione dell'eventuale conflitto fra criterio di specialità e criterio cronologico non vede l'incondizionata prevalenza del primo, non avendo esso rango costituzionale, né valore assoluto come criterio di risoluzione delle antinomie. ( Precedente citato: sentenza n. 503 del 2000 ).Nell'ipotesi di successione di una legge generale ad una legge speciale, non è vera in assoluto la massima che lex posterior generalis non derogat priori speciali : giacché i limiti del detto principio vanno di volta in volta sempre verificati alla stregua dell'intenzione del legislatore. E non è escluso che in concreto l'interpretazione della voluntas legis , da cui dipende la soluzione del problema di successione di norme, evidenzi una latitudine della legge generale posteriore, tale da non tollerare eccezioni, neppure da parte di leggi speciali che restano, in tal modo, tacitamente abrogate. ( Precedenti citati: sentenze n. 274 del 1997, n. 41 del 1992, n. 345 del 1987 e n. 29 del 1976 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui abroga l'art. 42 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Pisa, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia (Testo B)», trasfuso nell'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238-bis, commi 2, 5, 6 e 7, del d.P.R. n. 115 del 2002, aggiunto dall'art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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