Corte costituzionale

Sentenza n. 77/2020

Corte cost., sent. 24 aprile 2020, n. 77

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
77/2020
Data di deposito
24 aprile 2020
Data di decisione
25 febbraio 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:77

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 300, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
  • art. 1, comma 360, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
  • art. 1, comma 361, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
  • art. 1, comma 362, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
  • art. 1, comma 363, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
  • art. 1, comma 364, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
  • art. 1, comma 365, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
  • art. 9-bis, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018
  • legge n. 12 del 11 febbraio 2019

Parametri

Massime

Massima n. 42524

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della legge n. 145 del 2018, nonché dell'art. 9- bis , comma 1, lett. a ), del d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif., nella legge n. 12 del 2019, non è d'ostacolo all'ammissibilità delle censure che il ricorso sia promosso in via cautelativa, ove fossero ritenute applicabili anche alla Regione autonoma ricorrente le disposizioni impugnate. L'interpretazione sostenuta dalla ricorrente, infatti, deve considerarsi non implausibile, perché le norme impugnate, là dove fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, potrebbero ritenersi indirizzate anche alle amministrazioni regionali. Nel giudizio in via principale il ricorso promosso in via cautelativa supera il vaglio dell'ammissibilità se, nonostante i dubbi avanzati, l'interpretazione prospettata non appaia implausibile e, comunque, sia ragionevolmente desumibile dalle disposizioni impugnate. ( Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2019, n. 103 del 2018, n. 73 del 2018 e n. 270 del 2017 ).

Massima n. 42525

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 2, lett. a ) e b ), 3, lett. l ), 4 e 38 dello statuto speciale, dell'art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della legge n. 145 del 2018, nonché dell'art. 9- bis , comma 1, lett. a ), del d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif., nella legge n. 12 del 2019. Le norme impugnate disciplinano le modalità di accesso al lavoro pubblico, ivi compreso il reclutamento del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, individuando i criteri per l'indizione delle procedure di reclutamento e del relativo espletamento. Esse, nel disciplinare dettagliatamente l'espletamento delle procedure concorsuali delle sole amministrazioni statali, non si applicano alla Regione ricorrente e, pertanto, non determinano alcuna invasione della sfera di competenza regionale, né precludono l'applicazione della normativa regionale vigente, adottata nell'esercizio della competenza residuale propria della Regione autonoma Valle d'Aosta; tanto basta per escludere anche la violazione del principio di leale collaborazione, poiché le modalità semplificate adottate per le procedure concorsuali - demandate dalle norme statali impugnate a un decreto ministeriale - non applicandosi alla Regione ricorrente esulano da qualunque confronto in sede di Conferenza unificata. Egualmente non fondata è la censura che riguarda la violazione del principio del bilinguismo, che è invece garantito dalla normativa regionale vigente. Quanto alle censure relative alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., esse - che pure superano il vaglio di ammissibilità in quanto la Regione desume dalla violazione degli indicati parametri la lesione della propria sfera di competenza in materia di organizzazione amministrativa - perdono consistenza essendo esclusa l'incidenza della normativa statale denunciata sulla sfera di competenza regionale. A seguito della riforma costituzionale del Titolo V della Parte II della Costituzione, alla Regione autonoma Valle d'Aosta spetta la più ampia competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. Quest'ultimo è, infatti, applicabile alla Regione in virtù della c.d. clausola di favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in quanto prevede una forma di autonomia più ampia di quella già attribuita alla stessa Regione dallo statuto speciale. ( Precedente citato: sentenza n. 241 del 2018 ).

Massima n. 42526

Nel giudizio di legittimità costituzionale dei commi da 361 a 365 (quest'ultimo come modificato dall'art. 9- bis del d.l. n. 135 del 2018), nonostante che, dopo la proposizione del ricorso, le disposizioni impugnate abbiano subito numerose modifiche, fino ad essere espressamente abrogate dall'art. 1, comma 148, della legge n. 160 del 2019, nessuna delle modifiche intervenute è tale da indurre a ritenere cessata la materia del contendere. Il carattere non satisfattivo delle modifiche apportate, prima dell'intervenuta abrogazione, alle norme impugnate, che potrebbero comunque aver trovato applicazione, impone infatti una valutazione nel merito delle questioni; inoltre, la natura innovativa delle richiamate modifiche normative impedisce di estendere il giudizio alle medesime.

Massima n. 42527

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 3, 97, 117, quarto comma, e 120 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 2, lett. a ) e b ), 3, lett. l ), 4 e 38 dello statuto speciale, dell'art. 1, commi 361, 362, 363, 364 e 365, della legge n. 145 del 2018, e dell'art. 9- bis del d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif., nella legge n. 12 del 2019. Le norme impugnate, che disciplinano l'accesso al lavoro pubblico anche di personale medico, tecnico professionale e infermieristico presso gli enti del servizio sanitario nazionale, prorogano le graduatorie pubbliche in essere disponendo l'utilizzo di quelle relative ai concorsi pubblici da bandire, con l'individuazione di tempi diversi in cui applicare tali disposizioni, non si applicano alla Regione ricorrente. La disciplina delle graduatorie si colloca nella fase di accesso al lavoro pubblico e conserva - come la stessa disciplina dei concorsi - caratteristiche marcatamente pubblicistiche, così sottraendosi al regime della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; l'accesso al lavoro pubblico regionale, in particolare, è riconducibile all'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali. Rientra pertanto nella scelta discrezionale del legislatore regionale, nell'esercizio della propria competenza residuale, individuare la disciplina delle graduatorie - configurato non più come strumento eccezionale, ma in molte occasioni quale soluzione alternativa all'indizione di nuovi concorsi - purché nel rispetto dei canoni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, per cui tale discrezionalità non dovrebbe spingersi fino a pregiudicare l'urgenza pressante dell'aggiornamento professionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2018, n. 141 del 2012, n. 235 del 2010, n. 5 del 2020 e n. 380 del 2004 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nonché dell'art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera l), 4 e 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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