Corte costituzionale

Sentenza n. 71/2020

Corte cost., sent. 24 aprile 2020, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/2020
Data di deposito
24 aprile 2020
Data di decisione
12 febbraio 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:71

Norme oggetto del giudizio

  • art. 53, legge della Regione Calabria n. 34 del 29 dicembre 2010

Parametri

Massime

Massima n. 42660

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 53 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che dispone la cessazione degli usi civici quando questi insistono sulle terre destinate alla realizzazione dei piani di sviluppo industriale individuati dai relativi piani regolatori. L'eventuale coinvolgimento di assetti fondiari collettivi nella pianificazione urbanistica deve prioritariamente passare attraverso un rigoroso esame di compatibilità con le esigenze di natura paesistico-ambientale di competenza statale e con i concreti interessi della collettività locale che ne è titolare; nel disporre la descritta cessazione-estinzione, la norma censurata dalla Corte d'appello di Roma, sez. spec. degli usi civici, introduce invece una non consentita compressione della proprietà collettiva, dal momento che la determinazione del regime giuridico dei beni immobili è riconducibile alla materia dell'ordinamento civile e un bene gravato da uso civico non può essere oggetto di sclassificazione al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge n. 1766 del 1927 e dal r.d. n. 332 del 1928. ( Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2018, n. 113 del 2018, n. 103 del 2017, n. 210 del 2014, n. 247 del 1997 e n. 142 del 1972; ordinanze n. 316 del 1998, n. 158 del 1998 e n. 68 del 1998 ). Per una efficace tutela del paesaggio e dell'ambiente non è sufficiente un intervento successivo alla soppressione degli usi civici: occorre al contrario garantire che lo Stato possa far valere gli interessi di cui è portatore sin nella formazione del piano straordinario di accertamento demaniale, concorrendo a verificare se sussistano o meno le condizioni per la loro stessa conservazione, ferme restando le regole nazionali inerenti al loro regime giuridico e alle relative forme di tutela. ( Precedenti citati: sentenze n. 113 del 3018 e n. 210 del 2014 ). L'evoluzione dell'ordinamento giuridico in tema di assetti fondiari collettivi ha fatto sì che la tutela paesistico-ambientale abbia incorporato sia il regime giuridico degli stessi, sia i beni in quanto gestiti in conformità a siffatto regime. ( Precedente citato: sentenza n. 113 del 2018 ). È da escludere che nell'intero arco temporale di vigenza del Titolo V, Parte II, della Costituzione - sia nella versione antecedente alla legge cost. 3 del 2001, sia in quella successiva - e, quindi, neppure a seguito dei d.P.R. n. 11 del 1972 e n. 616 del 1977, il regime civilistico dei beni civici sia mai passato nella sfera di competenza delle Regioni. Infatti, la materia "agricoltura e foreste" di cui al previgente art. 117 Cost., che giustificava il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni e l'inserimento degli usi civici nei relativi statuti, mai avrebbe potuto comprendere la disciplina della titolarità e dell'esercizio di diritti dominicali sulle terre civiche. ( Precedente citato: sentenza n. 113 del 2018 ).

Massima n. 42661

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte d'appello di Roma, sez. spec. degli usi civici, dell'art. 53, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 non incide sul thema decidendum l'indicazione del giudice a quo, quale parametro costituzionale violato, della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». La motivazione dell'atto di promovimento fa menzione della lesione della materia «ordinamento civile», cosicché l'indicazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. è riconducibile a un errore materiale. ( Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2019 e n. 97 del 2019 ).

Massima n. 42662

Accolta, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, restano assorbite le ulteriori censure, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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