Corte costituzionale
Sentenza n. 5/2020
Corte cost., sent. 28 gennaio 2020, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 5/2020
- Data di deposito
- 28 gennaio 2020
- Data di decisione
- 3 dicembre 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CAROSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:5
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, legge della Regione Basilicata n. 38 del 22 novembre 2018
- art. 47, legge della Regione Basilicata n. 38 del 22 novembre 2018
- art. 47, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 38 del 22 novembre 2018
- art. 24, legge della Regione Basilicata n. 38 del 22 novembre 2018
- art. 53, legge della Regione Basilicata n. 38 del 22 novembre 2018
- art. 55, legge della Regione Basilicata n. 38 del 22 novembre 2018
Parametri
Massime
Massima n. 42243
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 28 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che dispone che per la cura e la riabilitazione della fauna selvatica, la Regione si avvale dei Centri di Recupero degli Animali Selvatici ed Esotici (C.R.A.S.E.). Il ricorrente ha rinunciato parzialmente al ricorso, a seguito della sopravvenuta modifica dell'art. 10, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 2 del 1995, come sostituito dall'art. 28 impugnato, a opera dell'art. 16 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, che dispone che «per la cura e la riabilitazione della fauna selvatica, la Regione si avvale dei Centri di Recupero degli Animali Selvatici (C.R.A.S.) provvisti di assistenza medico-veterinaria e sottoposti a vigilanza veterinaria dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente». Anche se non è pervenuta da parte della Regione resistente l'accettazione della rinuncia, non risulta un suo interesse a coltivare il giudizio, se si tiene conto del fatto che la medesima Regione aveva richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, all'indomani della modifica legislativa e prima dell'atto di rinuncia parziale al ricorso da parte del ricorrente. ( Precedenti citati: sentenza n. 171 del 2019, n. 94 del 2018 e n. 19 del 2015; ordinanza n. 62 del 2015 ).
Massima n. 42244
È esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, là dove introduce una disciplina derogatoria, in materia di proroga di graduatorie regionali, in favore soltanto di determinati soggetti. Il comma 1 dell'impugnato art. 47 - verso cui sono rivolte esclusivamente le censure formulate dal ricorrente - è stato abrogato, successivamente alla proposizione del ricorso, a opera dell'art. 17, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019. Benché l'abrogazione sia satisfattiva delle richieste del ricorrente, tuttavia la norma abrogante è entrata in vigore il 15 marzo 2019, mentre la legge impugnata era entrata in vigore il 22 novembre 2018, un intervallo temporale entro cui non si dimostra in alcun modo che la norma non sia stata applicata. ( Precedenti citate: sentenze n. 180 del 2019 e n. 238 del 2018 ).
Massima n. 42245
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 47, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che introduce una disciplina derogatoria, in materia di proroga di graduatorie regionali, in favore soltanto di determinati soggetti, in contrasto con quanto stabilito dal legislatore statale. La disposizione regionale impugnata detta una disciplina che si colloca in un momento antecedente a quello del sorgere del rapporto di lavoro e che riguarda i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale e non quelli privatizzati del relativo rapporto di lavoro. Essa, pertanto, è estranea alla sfera di competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile. La disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, per i suoi contenuti marcatamente pubblicistici e la sua intima connessione con l'attuazione dei principi sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost., è sottratta all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato. ( Precedente citato: sentenza n. 380 del 2004 ). Le graduatorie, la cui regolamentazione rientra nella disciplina dell'accesso al pubblico impiego, costituiscono il provvedimento amministrativo conclusivo delle procedure selettive pubbliche, con cui l'amministrazione esaurisce l'ambito proprio del procedimento amministrativo e dell'esercizio dell'attività autoritativa. ( Precedente citato: sentenza n. 241 del 2018 ).
Massima n. 42246
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97 e 51, Cost., l'art. 24 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che dispone il transito automatico nell'organico della Regione Basilicata del personale dipendente, a tempo indeterminato, degli enti pubblici economici e delle società a totale partecipazione pubblica, in servizio da almeno cinque anni presso gli uffici regionali, senza prevedere alcuna verifica di professionalità. La norma regionale impugnata dal Governo non soddisfa le condizioni che giustificherebbero la deroga al principio del pubblico concorso, perché dispone l'inquadramento automatico nei ruoli della Regione di personale a tempo indeterminato degli enti suddetti solo su domanda, senza alcuna valutazione di professionalità. Inoltre, il mancato ricorso alla selezione concorsuale non trova alcuna peculiare ragione giustificatrice, né con riferimento alle necessità funzionali dell'amministrazione, né con riguardo a peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, cui certamente non possono ricondursi le generiche finalità di razionalizzazione dell'impiego del personale a tempo indeterminato, indicate dalla medesima norma. ( Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2013 e n. 62 del 2012 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle e, comunque, sempre che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2018, n. 110 del 2017, n. 7 del 2015, n. 134 del 2014 e n. 225 del 2010 ). La necessità del concorso per le assunzioni a tempo indeterminato discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l'accesso alle funzioni pubbliche, in base all'art. 51 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 225 del 2010 ).
Massima n. 42247
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, Cost., l'art. 47, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che introduce una disciplina derogatoria, in materia di proroga di graduatorie regionali, in favore soltanto di determinati soggetti, in contrasto con quanto stabilito dal legislatore statale. La norma regionale impugnata dal governo viola i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica stabiliti, in specie, all'art. 1, comma 1148, lett. a ), della legge n. 205 del 2017, per cui l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018. Tale norma interposta va ricondotta nel novero di quelle disposizioni statali che, agendo sul rilevante aggregato di spesa pubblica costituito dalla spesa per il personale, pongono limiti transitori alla facoltà delle Regioni di procedere ad assunzioni. Essa, pertanto, stabilisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante per le Regioni, anche tenendo conto che, successivamente all'entrata in vigore della norma regionale impugnata, il quadro normativo ha delineato uno scenario ancor più restrittivo quanto all'uso delle graduatorie in costanza di misure di contenimento delle assunzioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2018, n. 1 del 2018, n. 72 del 2017, n. 251 del 2016, n. 218 e n. 153 del 2015 ).
Massima n. 42248
Accolta, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, resta assorbita l'ulteriore questione di legittimità costituzionale riferita agli artt. 3 e 97, Cost.
Massima n. 42249
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 53 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che proroga ulteriormente i contratti di collaborazione coordinata e continuativa inerenti a prestazioni molteplici ed eterogenee, relative a settori di competenza dell'amministrazione regionale (in specie al settore sanitario e farmacologico e a quello artistico-culturale). La disposizione impugnata dal Governo, mirando a prorogare la durata di contratti già in essere con enti e strutture regionali e, conseguentemente, la durata dei rapporti di collaborazione fondati su tali contratti, pur incidendo sulla materia dell'organizzazione amministrativa regionale è riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, in contrasto con il d. lgs. n. 75 del 2017, che ha espressamente introdotto, nel testo del d.lgs. n. 165 del 2001, il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro e ha puntualmente delimitato le deroghe a tale divieto. Per costante giurisprudenza costituzionale, l'individuazione dell'ambito materiale, cui devono essere ascritte le disposizioni censurate, deve essere effettuata tenendo conto della loro ratio, della loro finalità, del contenuto e dell'oggetto della disciplina. ( Precedenti citati: sentenze n. 100 del 2019, n. 32 del 2017, n. 287 del 2016 e n. 175 del 2016 ). La disciplina del rapporto di lavoro con la Regione ascrivibile alla complessa nozione di "parasubordinazione" (come nel caso delle collaborazioni coordinate e continuative) non si discosta dal rapporto di lavoro pubblico privatizzato quanto all'«esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati. Queste ultime, riconducibili alla materia esclusiva statale dell'ordinamento civile, costituiscono tipici limiti di diritto privato e, come tali, si impongono alle Regioni anche con riguardo alle scelte, operate da queste ultime, in tema di organizzazione amministrativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2019, n. 157 del 2019 e n. 189 del 2007 ).
Massima n. 42250
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., che dispone la proroga fino al 31 dicembre 2023 di contratti di collaborazione (coordinata e continuativa) volti all'attuazione della programmazione realizzata con i fondi strutturali e di investimento FSE 2014-2020, FESR 2014-2020 e FEASR 2014-2020. La norma regionale impugnata, meramente attuativa delle condizioni prescritte dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, risponde all'elevata complessità degli adempimenti connessi all'utilizzo effettivo dei fondi europei, si rivela utile in via generale e, nel caso di specie, necessaria a garantire il completamento degli specifici programmi operativi avviati dalla Regione, al fine di evitare il rischio della sospensione o addirittura della perdita dei finanziamenti, con esiti negativi circa l'attuazione dei programmi. ( Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2019 e n. 13 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 24, 47, comma 1, e 53 della legge della Regione Basilicata 22 novembre 2018, n. 38 (Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata);
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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