Corte costituzionale
Sentenza n. 43/2020
Corte cost., sent. 9 marzo 2020, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 43/2020
- Data di deposito
- 9 marzo 2020
- Data di decisione
- 29 gennaio 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:43
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 11 gennaio 2019
- art. 5, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 11 gennaio 2019
- art. 7, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 11 gennaio 2019
- art. 13, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 11 gennaio 2019
- art. 53, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 11 gennaio 2019
- art. 59, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 11 gennaio 2019
- art. 61, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 11 gennaio 2019
Parametri
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 36, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 97, comma 4, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 51, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 42976
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lett. a ), 5, comma 1, lett. a ), 7, comma 2, 13, 53, 59 e 61 della legge reg Sardegna n. 1 del 2019, sussistono i requisiti di ammissibilità del ricorso, in quanto riflette compiutamente i requisiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale, sia per la radicalità della prospettazione avanzata, sia per la coerente illustrazione delle singole materie ritenute estranee alle attribuzioni riservate alla Regione dallo statuto di autonomia. Il ricorrente - con implicito richiamo alla cosiddetta clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - pertanto, ha dato sufficientemente conto delle condizioni per l'applicazione delle norme di competenza di cui al Titolo V della Costituzione nei confronti della Regione ad autonomia speciale, sulla base del raffronto fra il regime della funzione, definito in base allo stesso Titolo V, e la parallela, a sua volta complessiva, disciplina della funzione risultante dallo statuto speciale. ( Precedente citato: sentenza n. 119 del 2019 ). La possibile inerenza di disposizioni emanate da una Regione ad autonomia speciale a materie di competenza statutaria regionale impone, nel caso in cui le stesse siano impugnate dal Governo, un preliminare vaglio di ammissibilità delle questioni sollevate. Dal ricorso, valutato nel suo complesso, deve infatti desumersi il riferimento ai parametri statutari che, nella materia oggetto della singola questione, possono fondare interventi del legislatore regionale e, dal contesto del ricorso stesso, deve dedursi l'impossibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale. Al riguardo, è sufficiente, ma necessaria, un'indicazione, sia pure sintetica al riguardo, in ordine all'estraneità della materia alla sfera di attribuzioni stabilita dallo stesso ed è ritenuto, in particolare, ammissibile il ricorso che non sia sfornito degli elementi argomentativi minimi richiesti, che vanno valutati anche in considerazione della radicalità della prospettazione operata dal Governo. ( Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2020, n. 153 del 2019, n. 147 del 2019, n. 142 del 2015 e n. 288 del 2013 ).
Massima n. 42977
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., degli artt. 4, comma 1, lett. a ), e 5, comma 1, lett. a ), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, che, con riferimento a due specifici parchi naturali regionali, rispettivamente di Gutturu Mannu e quello di Tepilora, hanno trasformato l'organo di revisione dei conti da collegiale a monocratico. Il parametro di competenza legislativa evocato dal ricorrente non è conferente, poiché la struttura collegiale dell'organo di revisione contabile dell'ente parco, pur se prevista dalla legge quadro n. 394 del 1991, non può essere ricondotta a uno standard di tutela ambientale inderogabile da parte delle Regioni, non attenendo in modo diretto alla tutela e valorizzazione degli aspetti culturali, paesaggistici e ambientali del territorio. Né la scelta operata dalla Regione è tale da compromettere la funzionalità e l'efficienza dell'ente parco, come sostenuto con argomenti, peraltro apodittici, dal ricorrente. ( Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2018, n. 193 del 2010 e n. 51 del 2006 ). La legge quadro n. 394 del 1991 va ricondotta alla materia, di competenza statale esclusiva, della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», in specie laddove, con riguardo alle aree protette - comprensive anche dei parchi regionali - prescrive che gli enti gestori devono dotarsi di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema. ( Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018, n. 74 del 2017, n. 36 del 2017, n. 171 del 2012, n. 263 del 2011, n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008 ).
Massima n. 42978
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 7, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, che autorizza l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (Forestas) ad inquadrare temporaneamente nel proprio organico il personale impegnato dagli affittuari fino alla data di risoluzione del contratto. I profili concernenti l'assunzione e l'inquadramento del personale pubblico privatizzato, riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, comportano l'applicabilità, anche per la Regione autonoma della Sardegna, dell'art. 36, comma 2, del t.u. pubblico impiego, nella parte in cui introduce il limite delle «esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» che devono sussistere per giustificare la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato: la disposizione regionale travalica detto limite, mancando di adeguati elementi che comprovino la sussistenza di un'effettiva situazione temporanea ed eccezionale. ( Precedente citato: sentenza n. 217 del 2012 ). Quanto al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, come rivisitato dal d.lgs. n. 165 del 2001, rientra nella materia ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. ( Precedenti citati; sentenze n. 154 del 2019, n. 175 del 2017 e n. 160 del 2017 ).
Massima n. 42979
Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, resta assorbita l'ulteriore censura di violazione dell'art. 97 Cost.
Massima n. 42980
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 13 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, nella parte in cui - mediante l'introduzione di un nuovo comma 1- bis all'art. 7- bis della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985 - introduce l'istituto delle c.d. tolleranze edilizie di cantiere in tutti i casi in cui le previsioni legislative o regolamentari, comprese le disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari, individuano misure minime. L'impugnata disposizione è sostanzialmente ricognitiva delle medesime regole dettate dalla legislazione dello Stato, dovendosi interpretare alla luce di quest'ultima. ( Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2019, n. 153 del 2019 e n. 201 del 2018 ).
Massima n. 42981
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost., dell'art. 53 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, che disciplina la durata delle attestazioni di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, limitatamente a quelle che si riferiscono alle malattie croniche. La disposizione impugnata può, infatti, essere interpretata in modo conforme alla normativa statale, la quale mette in stretta correlazione il diritto all'esenzione con l'effettivo insorgere della malattia: così, il comma 1 - ai sensi del quale, in caso di regressione della malattia ad un livello non più compatibile con l'ottenimento della prestazione, l'attestazione di esenzione non produce più effetti - risulta coerente con la ratio della disciplina statale, per cui il venir meno del diritto all'esenzione si collega al cessare della malattia, anche qualora non sia ancora esaurito il periodo minimo di validità dell'attestato; allo stesso modo, il comma 2, nel disporre che detta regressione sia comunicata dal medico curante alle pubbliche amministrazioni erogatrici della prestazione, fa riferimento alle modalità di accertamento medico prescritte dalla legge statale e conferma che la certificazione della regressione sia effettuata da una struttura pubblica, che provvede anche ai successivi adempimenti; in modo conforme alla normativa statale, infine, occorre interpretare anche il comma 3 - che prevede l'individuazione da parte della Giunta regionale delle malattie e condizioni di salute che fanno sorgere il diritto all'esenzione, al fine dell'inserimento in un apposito elenco da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione - dal momento che tale elenco regionale non può che essere ricognitivo di quello già esistente a livello statale (d.m. n. 329 del 1999).
Massima n. 42982
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97, quarto comma, Cost., l'art. 59 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, che consente l'ingresso nei ruoli della Regione a una ben precisa categoria di soggetti (quelli ricompresi nell'elenco di cui alla determinazione n. 4578 del Direttore generale dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che, alla data del 15 dicembre 2018, abbiano fatto ricorso al TAR avverso la medesima determinazione) mediante loro iscrizione, ex lege , nella speciale lista ad esaurimento. La norma impugnata consente, infatti, l'ingresso nei ruoli regionali di nuovo personale proveniente dall'esterno senza fare riferimento ad alcuna forma di selezione e senza nemmeno richiamare peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. Per la giurisprudenza costituzionale, secondo quanto prevede l'art. 97, quarto comma, Cost., la selezione concorsuale costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento e imparzialità. La facoltà del legislatore di introdurre deroghe a tale regola, con la previsione di un diverso meccanismo di selezione per il reclutamento del personale pubblico, deve essere delimitata in modo rigoroso alla sola ipotesi in cui esse siano strettamente funzionali al buon andamento dell'amministrazione e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. ( Precedenti citati: sentenze n 36 del 2020, n. 5 del 2020, n. 40 del 2018 e n. 110 del 2017 ).
Massima n. 42983
Accolta, per violazione dell'art. 97, quarto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, restano assorbite le ulteriori censure di violazione degli artt. 3 e 51, primo comma, Cost.
Massima n. 42984
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost., dell'art. 61 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, che stabilisce il riconoscimento degli effetti giuridici delle progressioni economiche di tipo orizzontale al personale del comparto di contrattazione regionale, che abbia maturato i requisiti per l'anno 2018 e non sia transitato nel livello economico superiore, con decorrenza dal 1° gennaio 2018. La disposizione impugnata, nel richiedere l'avvenuta maturazione dei requisiti, compie un implicito richiamo alla relativa fonte contrattuale collettiva; né contrasta con gli orientamenti consolidati dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), del Dipartimento della Funzione Pubblica e/o della Corte dei conti, dai quali si desume che decorrenza delle progressioni non possa essere anteriore alla data del 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria. Non sussistono nemmeno diversità tra il trattamento contrattuale applicato in Sardegna e quello di altre Regioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 gennaio 2019, n. 1 (Legge di semplificazione 2018);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge della reg. Sardegna n. 1 del 2019;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a), e 5, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, promossa, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, commi secondo, lettera l), e primo (rectius: terzo), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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