Corte costituzionale

Sentenza n. 4/2020

Corte cost., sent. 28 gennaio 2020, n. 4

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
4/2020
Data di deposito
28 gennaio 2020
Data di decisione
19 novembre 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
CAROSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:4

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 6, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
  • legge n. 125 del 6 agosto 2015
  • art. 1, comma 814, legge n. 205 del 27 dicembre 2017

Parametri

Massime

Massima n. 41531

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost., l'art. 2, comma 6, del d.l. n. 78 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 125 del 2015, e l'art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017, che lo interpreta. Le norme impugnate dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, consentono di utilizzare le anticipazioni di liquidità al di fuori dei ristretti limiti del pagamento delle passività pregresse nei termini sanciti dal d.l. n. 35 del 2013 e, in particolare, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione (FCDE). Tale anomala utilizzazione finisce per ledere l'equilibrio del bilancio, il principio di sana gestione finanziaria e, contemporaneamente, la "regola aurea" secondo cui l'indebitamento degli enti territoriali deve essere riservato a spese di investimento. Il mancato accantonamento delle risorse, quantificato secondo l'ordinario criterio di computo del FCDE, ha consentito in particolare al Comune di Napoli di impiegare un surplus di spesa, coprendolo con risorse "nominali" (ma non reali), in tal modo incrementando di fatto - senza che ciò appaia dalle scritture ufficiali - il disavanzo di amministrazione già maturato negli esercizi precedenti. La peculiarità della fattispecie esaminata ha peraltro determinato che il medesimo Comune - che, fino alla data della presente pronuncia, ha gestito realmente partite di spesa superiori a quelle costituzionalmente consentite, sulla base di disposizioni legislative in vigore, nonché dell'intervenuta sospensione degli effetti interdittivi della spesa, a suo tempo disposti dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Campania, e temporaneamente rimossi dal rimettente - ha assunto una serie di impegni e pagamenti, in relazione ai quali l'affidamento dei soggetti venuti in contatto con l'amministrazione comunale e la funzionalità di progetti avviati secondo contratti e situazioni negoziali in itinere non possono essere travolti dalla dichiarazione di illegittimità. L'ente locale dovrà pertanto avviare il necessario risanamento nei termini di legge, tenendo conto che - in ragione della peculiarità del diritto del bilancio e in particolare del principio di equilibrio dinamico - si è in presenza di una graduazione "naturale" degli effetti temporali della presente sentenza sulla gestione del bilancio comunale e sulle situazioni giuridiche a essa sottese. In un simile contesto non è necessario che l'amministrazione comunale riapprovi - risalendo all'indietro - i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge. Il sistema così delineato serve per attribuire "a ciascuno il suo" in termini di responsabilità di gestione, affiancando all'operato del breve periodo la situazione aggiornata degli effetti delle amministrazioni pregresse. ( Precedenti citati: sentenza n. 181 del 2015 n. 138 del 2013 ). L'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, nell'attribuire alla sezione delle autonomie della Corte dei conti la possibilità di adottare una "delibera di orientamento" per il controllo degli enti locali, non le affida alcun potere normativo sul controllo degli enti locali, attribuendole una funzione nomofilattica in caso di interpretazioni difformi tra sezioni regionali della Corte dei conti. ( Precedente citato: sentenza n. 39 del 2014 ). Le anticipazioni di liquidità - la cui disciplina, contenuta nel d.l. n. 35 del 2013, non fa alcuna distinzione, salve le diverse modalità di provvista finanziaria, tra finalità delle anticipazioni regionali e di quelle degli enti locali - costituiscono una forma straordinaria di indebitamento a lungo termine e, in quanto tali, sono utilizzabili in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio. Esse sono prestiti di carattere eccezionale - in quanto: a) inscindibilmente collegate a una sofferenza della cassa; b) frutto di un rigoroso bilanciamento di interessi rilevanti in sede costituzionale e dell'Unione europea; c) rimedio contingente, non riproducibile serialmente nel tempo e inidoneo a risanare bilanci strutturalmente in perdita - finalizzati a rafforzare la cassa quando l'ente territoriale non riesce a onorare le obbligazioni passive secondo la fisiologica scansione dei tempi di pagamento. (Precedenti citati: sentenza n. 18 del 2019, n. 181 del 2015 e n. 188 del 2014 ). Quando una disposizione si presta a più interpretazioni e solo una risulta conforme al parametro costituzionale, al testo legislativo va attribuito il significato compatibile con la Costituzione. ( Precedente citato: sentenza n. 181 del 2015 ). Nei bilanci pubblici le espressioni numeriche devono essere corredate da una stima attendibile, assicurata dalla coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione, sicché nel concetto di copertura giuridica operano in modo sinergico l'individuazione dei mezzi finanziari e della ragione giuridica sottesa al loro impiego. ( Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2019 e n. 274 del 2017 ). Il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, nell'ambito della quale la responsabilità politica del mandato elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate. ( Precedente citato: sentenza n. 18 del 2019 ). La capacità di escutere i debitori non dipende solo dalla situazione economica dei membri della collettività, ma anche e soprattutto dall'efficienza amministrativa dell'ente locale e dei propri uffici preposti alla riscossione. Se una capacità di riscossione inferiore alla media nazionale è un problema prevalentemente organizzativo, diverso è quello legato all'insufficienza strutturale del gettito fiscale ad assicurare i servizi essenziali. In tal caso i rimedi previsti dalla Costituzione per garantire interventi ispirati alla solidarietà sono indicati dall'art. 119. L'equilibrio individuale dei singoli enti è un presupposto della sana gestione finanziaria e del corretto esercizio dell'autonomia, nonché del dovere di concorrere a realizzare gli obiettivi macroeconomici nazionali e dell'Unione europea. Ne consegue che tutte le disfunzioni devono essere rimosse e non possono essere computate nell'attivazione dei meccanismi di solidarietà previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 119 Cost.

Massima n. 41532

Accolta, per violazione degli artt. 81, 97 e 119, sesto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e dell'art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017, rimangono assorbite le ulteriori censure proposte in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 136 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente e Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze