Corte costituzionale
Sentenza n. 39/2020
Corte cost., sent. 6 marzo 2020, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/2020
- Data di deposito
- 6 marzo 2020
- Data di decisione
- 28 gennaio 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:39
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Toscana n. 46 del 6 agosto 2018
- art. 35-ter, legge della Regione Toscana n. 38 del 13 luglio 2007
- art. 2, legge della Regione Toscana n. 3 del 7 gennaio 2019
- art. 11, legge della Regione Toscana n. 3 del 7 gennaio 2019
- art. 18, comma 2, legge della Regione Toscana n. 1 del 8 gennaio 2009
- art. 18, legge della Regione Toscana n. 3 del 7 gennaio 2019
- art. 8, comma 4, lett. b-bis), legge della Regione Toscana n. 46 del 2 agosto 2013
- art. 8, comma 6, legge della Regione Toscana n. 46 del 2 agosto 2013
- art. 8, comma 5, legge della Regione Toscana n. 46 del 2 agosto 2013
Parametri
Massime
Massima n. 42292
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 1 della legge reg. Toscana n. 46 del 2018 e l'art. 2 della legge reg. Toscana n. 3 del 2019, che, rispettivamente, introducono e modificano l'art. 35- ter della legge reg. Toscana n. 38 del 2007, disciplinante la inversione procedimentale dell'esame delle offerte economiche rispetto alla verifica della documentazione amministrativa nelle procedure negoziate sotto soglia regolate dal criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Le norme regionali impugnate dal Governo risultano difformi dalla disciplina del cod. dei contratti pubblici - sia nella versione originaria, che in quella parzialmente modificata con gli interventi recati dal d.l. n. 32 del 2019, come convertito - il cui art. 133, comma 8, prevede la facoltà di inversione solo nei settori speciali e per le procedure aperte (e a prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto). Il dato testuale è perciò chiaro nel riferire l'inversione esclusivamente alle procedure aperte, mentre è inequivocabile l'intenzione di escluderla per quelle negoziate. La scelta di consentire o meno l'inversione procedimentale implica un delicato bilanciamento fra le esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure di gara e quelle, fondamentali, di tutela della concorrenza, della trasparenza e della legalità delle medesime procedure, bilanciamento che non può che essere affidato al legislatore nazionale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia, quale garanzia di uniformità della disciplina su tutto il territorio nazionale. Le disposizioni del codice dei contratti pubblici (prima contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006 ed oggi nel d.lgs. n. 50 del 2016) regolanti le procedure di gara, comprese quelle relative ai contratti sotto soglia, sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, poiché la distinzione tra contratti sotto e sopra soglia non costituisce utile criterio ai fini dell'identificazione delle norme statali strumentali a garantire la tutela della concorrenza; le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono pertanto dettare una disciplina da esse difforme. ( Precedenti citati: sentenze 166 del 2019, n. 263 del 2016, n. 36 del 2013, n. 328 del 2011, n.184 del 2011, n. 283 del 2009, n. 160 del 2009, n. 411 del 2008, n. 322 del 2008 e n. 401 del 2007 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, alla tutela della concorrenza deve essere ricondotta l'intera disciplina delle procedure di gara pubblica, in quanto quest'ultima costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, senza che rilevi che la procedura sia aperta o negoziata. ( Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2014, n. 259 del 2013, n. 46 del 2013, n. 28 del 2013, n. 339 del 2011, n. 283 del 2009, n. 322 del 2008, n. 1 del 2008 e n. 401 del 2007 ).
Massima n. 42293
Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 1 della legge reg. Toscana n. 46 del 2018 e l'art. 2 della legge reg. Toscana n. 3 del 2019, resta assorbita la censura di violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.
Massima n. 42294
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Toscana n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, perché la norma impugnata dal Governo non sarebbe tra le disposizioni oggetto di autorizzazione all'impugnazione, come emergerebbe dalla delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2019 consultabile sul sito internet www.affariregionali.gov.it. L'indicazione della norma impugnata è presente nella delibera prodotta in atti, recante l'attestazione del Sottosegretario di approvazione secondo i termini e le motivazioni contenuti nell'allegata relazione, oltre che in quella consultabile online, tra i comunicati stampa, sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Massima n. 42295
È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., dell'art. 11 della legge reg. Toscana n. 3 del 2019, che, sostituendo l'art. 18, comma 2, della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, prevede che nel corso dell'incarico dirigenziale il direttore generale e i direttori, per specifiche esigenze organizzative, possano, sentiti i dirigenti interessati, disporre la modifica dell'incarico o assegnarli ad incarico di livello corrispondente, ovvero, con il loro consenso, ad un incarico di differente livello. L'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, invocato come parametro interposto, non reca i princìpi della necessaria consensualità della modifica dell'incarico e della sua non revocabilità al di fuori dei casi di responsabilità dirigenziale, in quanto, se vieta la revoca dell'incarico dirigenziale fondata su valutazioni al di fuori dei presupposti e delle modalità previsti dal successivo art. 21, non esclude la modifica o la revoca per specifiche e comprovate esigenze organizzative della pubblica amministrazione, quali la soppressione di un servizio o l'accorpamento di unità o importanti modifiche della pianta organica o, ancora, la sopravvenuta impossibilità materiale o giuridica di raggiungimento dell'obiettivo prefissato. La necessità di consentire il mutamento o la revoca dell'incarico dirigenziale in presenza delle cennate obiettive esigenze organizzative, infatti, è immanente al sistema, perché risponde ai fondamentali princìpi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, mentre non conforme a essi è l'opposta opzione interpretativa dell'immutabilità del singolo incarico dirigenziale, anche ove venga meno la struttura amministrativa da dirigere o, al contrario, la permanenza in vita di una struttura. Il mutamento o la revoca dell'incarico per giustificate ragioni oggettive non possono in alcun modo essere utilizzati per mascherare illegittime rimozioni di dirigenti sgraditi ad opera dei dirigenti generali o camuffare ipotesi di responsabilità dirigenziale, non accertate nelle forme e con le garanzie previste dagli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 e imposte dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, forme e garanzie il cui rispetto potrà essere oggetto di vaglio in sede giurisdizionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2019, n. 52 del 2017, n. 15 del 2017, n. 20 del 2016, n. 104 del 2007, e n. 103 del 2007 ).
Massima n. 42296
È dichiarata inammissibile, per aberratio ictus, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli art. 97 e 118, primo comma, Cost., dell'art. 18 della legge della reg. Toscana n. 3 del 2019, che introduce la lett. b-bis ) nel comma 4 dell'art. 8 della legge reg. Toscana n. 46 del 2013, escludendo - al fine di evitare una duplicazione dell'attività amministrativa e di conformarsi alla sentenza n. 235 del 2018 della Corte costituzionale - il dibattito pubblico regionale in presenza di un dibattito pubblico statale. È lo stesso ricorrente ad ammettere, con memoria depositata, che oggetto precipuo della sua doglianza non è la norma impugnata in via principale, ma quelle successive (i commi 5 e 6 del citato art. 8), che disciplinano l'an ed il quomodo del dibattito regionale su opere nazionali. È evidente, dunque, che il ricorrente ha impugnato la sopravvenuta lettera b-bis ) del comma 4, in sé non pertinente rispetto all'oggetto delle censure, per tentare di colpire, per il tramite dell'invocata illegittimità costituzionale in via consequenziale, altre due norme, il cui termine d'impugnazione, al momento della proposizione del ricorso, era già ampiamente scaduto. ( Precedenti citati: sentenze n. 109 del 2019, n. 14 del 2019, n. 194 del 2017, n. 157 del 2015 e n. 59 del 2013; ordinanze n. 238 del 2019, n. 8 del 2018, n. 180 del 2011 e n. 120 del 2011 ).
Massima n. 42297
Dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge reg. Toscana n. 3 del 2019, consegue la non accoglibilità della richiesta del Governo di dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, dell'art. 8, commi 5 e 6, della legge reg. Toscana n. 46 del 2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 6 agosto 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla L.R. 38/2007);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018);
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della reg. Toscana n. 3 del 2019, promossa, in riferimento agli art. 97 e 118, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2019;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Toscana n. 3 del 2019, promossa, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2019.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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