Corte costituzionale

Sentenza n. 273/2020

Corte cost., sent. 21 dicembre 2020, n. 273

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
273/2020
Data di deposito
21 dicembre 2020
Data di decisione
3 dicembre 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:273

Norme oggetto del giudizio

  • art. 107, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 8 luglio 2019
  • art. 108, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 8 luglio 2019
  • art. 109, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 8 luglio 2019
  • art. 112, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 8 luglio 2019
  • art. 107, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 8 luglio 2019
  • art. 112, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 8 luglio 2019

Parametri

Massime

Massima n. 43071

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità e difetto di motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 107, comma 1, 108, 109 e 112, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019. Il semplice raffronto del contenuto delle disposizioni regionali impugnate con il parametro specificamente evocato è sufficiente, nonostante la concisione delle censure, a consentire di individuare i termini delle questioni, per cui può ritenersi raggiunta la soglia minima di chiarezza richiesta. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020 e n. 201 del 2018 ). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva, indicando le ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati. Tuttavia, allorquando l'atto introduttivo, pur nella sua sintetica formulazione, consenta di individuare con sufficiente chiarezza il parametro asseritamente violato e la ratio del prospettato contrasto della disposizione denunciata con il parametro stesso, l'impugnativa proposta è ammissibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020 e n. 187 del 2020 ).

Massima n. 43072

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per la mancata indicazione delle competenze spettanti alla Regione in virtù dello statuto speciale, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 107, comma 1, 108, 109 e 112, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019. Il ricorrente riconduce le norme regionali impugnate ad ambiti materiali che coincidono con i limiti individuati dallo statuto speciale quanto all'esercizio delle competenze regionali anche primarie e dunque notoriamente riservati allo Stato. Ciò rende sufficiente, ai soli fini dell'ammissibilità dell'impugnativa, il richiamo della normativa statale quale "indizio" dell'estraneità delle competenze statutarie ai citati ambiti, senza imporre il confronto espresso con il quadro delle stesse. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui venga impugnata, in via principale, la legge di una Regione ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio, onere di cui è gravato il ricorrente, non può prescindere dalla indicazione delle competenze legislative assegnate allo statuto. Vi è, tuttavia, la possibilità, sia pur residuale, e comunque legata a ipotesi in cui è evidente l'estraneità delle competenze statutarie ad un certo ambito materiale perché immediatamente riferibile a un titolo di competenza riservato allo Stato, che l'atto introduttivo del giudizio faccia leva unicamente su elementi "indiziari", come la giurisprudenza costituzionale o il quadro della normativa statale, senza confrontarsi espressamente, sia pur in modo sintetico, col quadro delle competenze statutarie. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 174 del 2020 e n. 153 del 2019 ).

Massima n. 43073

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 117, secondo comma, lett. l ) e m ), e terzo comma, Cost. - dell'art. 107, comma 1, lett. b ), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, nella parte in cui, modificando il comma 5, lett. c ), dell'art. 8 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016, interviene sulla disciplina delle graduatorie del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente, eliminando il riferimento all'impiego delle stesse «per un numero pari ai posti messi a concorso», nonché estendendone da due a tre anni il periodo di vigenza. La disposizione regionale impugnata non invade la competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile, costituendo espressione di quella residuale in materia di organizzazione amministrativa del personale, vincolata solo al rispetto dei limiti costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità e dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica. La disciplina contenuta nelle previsioni dell'art. 1, commi 361, 363 e 365, della legge n. 145 del 2018, invocate quali norme statali interposte, è estranea anche alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, invocabile solo in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione, nella specie insussistenti. Né sussiste l'ipotizzato contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica, atteso che l'accordo stipulato fra lo Stato e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, poi confluito nel testo del d.lgs. n. 154 del 2019, individua il contributo della medesima Regione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ma non indica vincoli di dettaglio inerenti all'ente Regione o ai singoli enti locali. ( Precedenti citati: sentenze n. 126 del 2020, n. 77 del 2020, n. 241 del 2018, n. 103 del 2018, n. 62 del 2017, n. 40 del 2016, n. 82 del 2015, n. 46 del 2015, n. 88 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale e la regolamentazione delle graduatorie, che rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive, rientrano nella competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 126 del 2020, n. 241 del 2018, n. 191 del 2017 e n. 251 del 2016 ). I principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali, in quanto funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica. Essi sono individuati nel rispetto del principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione, funzionale sia al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica posti dai vincoli europei, sia a evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante. ( Precedenti citati: sentenza n. 103 del 2018, n. 62 del 2017, n. 40 del 2016, n. 82 del 2015, n. 46 del 2015, n. 88 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012 ).

Massima n. 43074

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per mancata indicazione della questione posta in riferimento all'art. 3 Cost. nella delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 108 e 112 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019. Nella relazione del Dipartimento per gli affari regionali allegata alla delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri, fra i parametri in riferimento ai quali è promossa la questione di legittimità costituzionale, è espressamente indicato l'art. 3 Cost.

Massima n. 43075

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 108 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019 che, sostituendo il comma 22 dell'art. 11 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 2017, dispone che l'indennità mensile non pensionabile prevista dall'art. 110, sesto comma, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 1981, è corrisposta, oltre che agli addetti di segreteria, agli autisti di rappresentanza. La norma regionale impugnata dal Governo, regola uno degli istituti tipici del rapporto di lavoro pubblico privatizzato con conseguente lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. Nessun rilievo riveste la circostanza che essa sia intervenuta solo a puntualizzare una disciplina introdotta dalla norma sostituita e che quest'ultima non fosse stata impugnata, atteso che ha non solo riprodotto la previsione dell'estensione dell'indennità operata dalla norma sostituita, rinnovando la lesione, ma ha anche ulteriormente esteso la categoria dei beneficiari dell'indennità. ( Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2019, n. 213 del 2012, n. 339 del 2011, n. 77 del 2011, n. 7 del 2011, n. 332 del 2010, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, tra i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni, compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia dell'ordinamento civile. Tale disciplina è, pertanto, retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 196 del 2018, n. 175 del 2017 e n. 72 del 2017 ).

Massima n. 43076

Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 108 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, resta assorbita la questione promossa in riferimento all'art. 3 Cost.

Massima n. 43077

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 109 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, là dove stabilisce che per le assunzioni di personale della polizia locale relative all'anno 2019, nonché con riferimento alle procedure concorsuali già avviate nell'anno 2018 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della medesima legge, le Unioni territoriali intercomunali (UTI) e i Comuni della Regione continuano ad applicare l'art. 56, comma 20- ter , della legge n. 18 del 2016, che prevede la possibilità di procedere ad assunzioni anche oltre il limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Il d.l. n. 34 del 2019 - il cui art. 33 è evocato congiuntamente all'art. 35- bis del d.l. n. 113 del 2018 quali parametri interposti - dimostra, all'art. 33- ter, la non vincolatività, in radice, per la Regione resistente di entrambe le disposizioni evocate, in quanto, nell'inserire i commi da 875- bis a 875- septies all'art. 1 della legge n. 145 del 2018, disciplina dettagliatamente le specifiche forme del contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in applicazione dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale sono stati individuati i principi generali di coordinamento della finanza pubblica specificamente vincolanti per la medesima Regione. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica - che le Regioni ad autonomia speciale sono tenute a rispettare - devono essere individuati nell'osservanza del principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2018, n. 88 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012 ).

Massima n. 43078

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - dell'art. 112, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, là dove stabilisce che al personale trasferito dalle Province alla Regione, mediante mobilità volontaria di Comparto, si applica il trattamento economico di cui all'art. 50, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2016, che garantisce il mantenimento della retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico in godimento all'atto del trasferimento. La norma impugnata, lungi dal sostituirsi al legislatore statale o alla contrattazione collettiva quanto alla disciplina del trattamento economico del personale trasferito, rinvia proprio a tali fonti, richiamandone le prescrizioni, al fine di promuovere, in un'ottica di coerenza di sistema, la mobilità di comparto. Obiettivo finale è, infatti, il superamento definitivo delle Province e il completamento del trasferimento delle funzioni alla Regione, al fine di consentire a quest'ultima di gestire nella maniera più adeguata ed efficiente i nuovi compiti amministrativi che le sono stati affidati. Inoltre, la denunciata violazione del principio di uguaglianza si basa su un erroneo presupposto interpretativo, atteso che la disposizione impugnata non opera alcuna differenziazione di trattamento in base alla residenza del lavoratore del comparto unico regionale, ma si rivolge, indistintamente, al personale trasferito dalle Province alla Regione mediante mobilità volontaria di comparto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 108 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale);

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 107, comma 1, lettera b), 109 e 112, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, Cost. dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2020.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze