Corte costituzionale
Sentenza n. 263/2020
Corte cost., sent. 4 dicembre 2020, n. 263
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 263/2020
- Data di deposito
- 4 dicembre 2020
- Data di decisione
- 21 ottobre 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:263
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 2, legge della Regione siciliana n. 13 del 11 giugno 2014
- art. 1, comma 3, legge della Regione siciliana n. 28 del 29 dicembre 2016
Parametri
Massime
Massima n. 43282
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguata descrizione della fattispecie concreta, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014 e dell'art. 1, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2016. Il giudice a quo ha ricostruito in maniera particolareggiata gli snodi essenziali della controversia, puntualizzando gli aspetti sufficienti a radicare la rilevanza delle questioni, che presuppone la necessità di applicare la disciplina in esame nella definizione del giudizio. ( Precedente citato: sentenza n. 174 del 2016 ) .
Massima n. 43283
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 53 Cost. - dell'art. 13, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014 e dell'art. 1, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2016 i quali, rispettivamente, stabiliscono che, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2016, i trattamenti onnicomprensivi di pensione, compresi quelli in godimento, in tutto o in parte a carico dell'Amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, non possono superare il tetto di 160.000 euro annui e confermano tale misura anche per il triennio 2017-2019. La disciplina censurata deve essere ricondotta alle modificazioni sfavorevoli che il legislatore, per la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, può introdurre con riguardo al rapporto previdenziale. La misura in questione, infatti, razionalizza la spesa previdenziale e riequilibra complessivamente il sistema, così da differenziarsi - nella struttura e nelle finalità - dalla logica sia dell'imposizione tributaria che delle prestazioni patrimoniali disciplinate dall'art. 23 Cost. I vincoli posti all'ammontare dei trattamenti pensionistici sono inoltre calibrati in modo tale da non infrangere il canone di proporzionalità, investendo i soli trattamenti pensionistici di importo più ragguardevole. L'imposizione di un limite, pur protraendosi per un tempo apprezzabile, presenta comunque una durata definita, che non è stata reiterata sine die , e comunque non è arbitraria, poiché fa riscontro all'acuirsi delle criticità della gestione previdenziale regionale. Né il sistema previdenziale applicabile ai dipendenti della Regione Siciliana comporta un'arbitraria disparità di trattamento, in quanto, pur se in via di tendenziale e ancora incompiuta assimilazione al regime statale, esso è contraddistinto da rilevanti particolarità, tali da non renderlo comparabile all'eterogeneo apparato di tutela previsto per gli altri pensionati del settore pubblico o privato. Si deve anche escludere la lesione dell'affidamento dei titolari delle pensioni in esame, in quanto la disciplina censurata è assistita da una congrua giustificazione, e non implica una riduzione sproporzionata e definitiva del trattamento pensionistico. ( Precedenti citati: sentenze n. 234 del 2020, n. 240 del 2019, n. 20 del 2018, n. 259 del 2017, n. 173 del 2016, n. 208 del 2014 e n. 116 del 2013 ) . Secondo la giurisprudenza costituzionale, la prestazione tributaria annovera - tra i suoi requisiti indefettibili - una disciplina legale finalizzata in via prevalente a provocare una decurtazione patrimoniale del soggetto passivo, svincolata da ogni modificazione del rapporto sinallagmatico. Le risorse derivanti dal prelievo, connesse a un presupposto economicamente rilevante, rivelatore della capacità contributiva, devono essere poi destinate a sovvenire pubbliche spese. ( Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2019, n. 89 del 2018 e n. 178 del 2015 ) . Il prelievo sulle pensioni, se destinato a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, si colloca fra le prestazioni patrimoniali imposte per legge (art. 23 Cost.). In tal caso, esso si sottrae al principio di universalità dell'imposizione tributaria, di cui all'art. 53 Cost., potendo trovare un'autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 234 del 2020 e n. 173 del 2016 ) . Secondo la giurisprudenza costituzionale, la garanzia del trattamento pensionistico di cui all'art. 38 Cost. è connessa all'art. 36 Cost., e dunque alla proporzionalità, alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale. Spetta all'apprezzamento discrezionale del legislatore apportare correttivi giustificati, che non intacchino i criteri di proporzionalità e adeguatezza con riferimento alla disciplina complessiva. Quanto al sindacato di legittimità costituzionale, oltre alla carenza di giustificazione delle misure adottate, rivestono rilievo l'arco temporale delle misure restrittive, l'incidenza sul nucleo essenziale dei diritti coinvolti, la portata generale degli interventi, la pluralità di variabili e la complessità delle implicazioni, che possono anche precludere una stima ponderata e credibile dei risparmi. ( Precedenti citati: sentenze n. 235 del 2020, n. 234 del 2020, n. 20 del 2018, n. 259 del 2017, n. 173 del 2016 e n. 208 del 2014 ) . Secondo la giurisprudenza costituzionale, nell'àmbito dei rapporti di durata, non sorge un affidamento meritevole di tutela nell'immutabilità della relativa disciplina. Ben può, infatti, il legislatore introdurre modificazioni in senso sfavorevole, anche con riguardo a diritti soggettivi perfetti, a condizione che l'intervento attuato trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionale lesivo del legittimo affidamento dei cittadini. Sono precluse quelle modificazioni che peggiorino, senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. ( Precedenti citati: sentenze n. 234 del 2020, n. 127 del 2015 e n. 349 del 1985 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge della Regione Siciliana 11 giugno 2014, n. 13, recante «Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie», e dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n. 28 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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