Corte costituzionale

Sentenza n. 250/2020

Corte cost., sent. 26 novembre 2020, n. 250

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
250/2020
Data di deposito
26 novembre 2020
Data di decisione
22 ottobre 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:250

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 4, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 1 del 27 marzo 2019
  • art. 6, comma 5, bis, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 12 del 24 dicembre 2018
  • art. 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 1 del 27 marzo 2019
  • art. 6, comma 6, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 4 del 24 aprile 2019
  • art. 6, comma 7, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 4 del 24 aprile 2019

Parametri

Massime

Massima n. 43086

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà della motivazione rispetto al petitum in rapporto all'art. 117, comma secondo, lett. l ), Cost., nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019. L'impugnativa investe esplicitamente solo la parte della disposizione regionale che produrrebbe, ad avviso del ricorrente, l'effetto di violare quanto previsto dalla disciplina statale. Conseguentemente, è a tale specifico profilo che il ricorrente riferisce la dedotta violazione del parametro evocato in materia di ordinamento civile.

Massima n. 43087

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost., e all'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta - dell'art. 1, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019, che, nel modificare l'art. 6 della legge reg. Valle d'Aosta n. 12 del 2018, introduce il comma 5- bis , secondo cui, per l'anno 2019, gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 70% della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità. La disposizione regionale - interpretata nel senso di consentire alle amministrazioni regionali la stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa solo entro il 30 giugno 2019, in conformità del termine previsto dalla disposizione statale di cui all'art. 7, comma 5- bis , del d.lgs. n. 165 del 2001 - costituisce esercizio della competenza regionale in materia di ordinamento e organizzazione degli uffici, così consentendo una adeguata programmazione dei fabbisogni e delle esigenze delle amministrazioni destinatarie. Né è ravvisabile la lesione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione al parametro interposto costituito dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, che fissa nel 50% il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità. La predetta disposizione statale non è infatti applicabile alla Regione Valle d'Aosta, atteso lo specifico quadro regolatorio che rimette al metodo pattizio la determinazione delle modalità del concorso della medesima Regione all'assolvimento degli obblighi derivanti dalle misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2013, n. 173 del 2012; ordinanza n. 267 del 2012 ) .

Massima n. 43088

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea trasposizione nel ricorso della disposizione impugnata, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019. La difesa statale, nel riportare nella premessa del ricorso una previsione diversa da quella che nella successiva illustrazione dei motivi risulta realmente impugnata, è incorsa in un lapsus calami che non pregiudica la corretta individuazione né della disposizione realmente impugnata, né delle correlate argomentazioni né, dunque, dello stesso thema decidendum. ( Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2017, n. 14 del 2017 ) .

Massima n. 43089

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, 117, secondo comma, lett. l ), Cost., e all'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta - dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019, che differisce di un anno, fino al 2021, il triennio di operatività (2018-2020) della disciplina relativa alle progressioni verticali previsto dall'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017. La disposizione impugnata costituisce esercizio della competenza regionale in materia di ordinamento e organizzazione degli uffici. Essa, infatti, non incide né sulla struttura della indicata normativa interposta, né sui requisiti per accedere alle progressioni verticali, né sul procedimento previsto, limitandosi a differirne l'operatività di un anno a causa di specifici motivati problemi organizzativi riscontrati in sede attuativa della medesima disposizione statale.

Massima n. 43090

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa individuazione dei motivi di eccedenza delle competenze statutarie regionali rispetto agli evocati parametri statali interposti, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019. Poiché le competenze statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di «ordinamento degli enti locali» e di «finanze regionali e locali» devono essere esercitate in armonia con la Costituzione e i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, le norme regionali in materia non possono inficiare ovvero depotenziare le finalità che disposizioni statali, come quelle recate dal d.lgs. n. 118 del 2011, richiamato quale parametro interposto, perseguono per dare attuazione al principio della armonizzazione dei bilanci pubblici e della correlata unitarietà, a tal fine, del sistema contabile dello Stato nei suoi elementi essenziali. ( Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 119 del 2019 ) .

Massima n. 43091

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019. L'essere già decorso il termine indicato nella disposizione impugnata non rende irrilevante la sua declaratoria di illegittimità costituzionale, permanendo l'interesse del Governo ricorrente a conseguire una declaratoria in ordine alla competenza esclusiva dello Stato in materia, anche al fine di evitare la possibilità di interventi normativi replicativi ovvero emulativi di quello regionale impugnato. In materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, costituisce poi preciso interesse dello Stato conseguire la rimozione dall'ordinamento della specifica disposizione impugnata, a prescindere dalla vigenza di norme legislative regionali che ne costituirebbero il presupposto di legittimazione, non potendo queste ultime legittimare interventi normativi della Regione che stabiliscano una diversa disciplina di aspetti fondamentali dettati dalla normativa statale. ( Precedente citato: sentenza n. 80 del 2017 ) .

Massima n. 43092

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., in relazione all'art. 18, comma 1, lett. b ), del d.lgs. n. 118 del 2011, l'art. 6, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019, che differisce al 31 maggio 2019 il termine di approvazione da parte degli enti locali regionali del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018. È esigenza ineludibile, ai fini dell'attuazione del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici, che sia lo Stato a determinare una data unica e comune per l'approvazione del rendiconto da parte delle amministrazioni pubbliche, e che solo lo Stato possa, quindi, disporre un differimento dei termini previsti in via ordinaria per l'approvazione dei documenti di bilancio, ivi compreso il rendiconto, a ragione di sopraggiunte rilevanti esigenze. La scansione temporale degli adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale, è infatti funzionale a realizzare la unitaria rappresentazione dei dati della contabilità nazionale, imponendosi anche alle Regioni a statuto speciale, in quanto parti della "finanza pubblica allargata". ( Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2017, n. 6 del 2017, n. 184 del 2016, n. 40 del 2014, n. 39 del 2014, n. 60 del 2013 ) .

Massima n. 43093

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà della motivazione rispetto al petitum , nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019. Sebbene sia stato impugnato integralmente il comma in parola, il Governo ricorrente censura la disposizione limitatamente alla parte in cui viene confermato quanto previsto dall'art. 6, comma 5- bis , della legge reg. Valle d'Aosta n. 12 del 2018 e a ciò va, dunque, riferita la richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale.

Massima n. 43094

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per motivazione per relationem riguardo alla violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019. Il ricorrente si limita a impugnare espressamente la disposizione regionale in riferimento alla sola lesione della competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione al parametro interposto costituito dalla disposizione dettata dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.

Massima n. 43095

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e all'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta - dell'art. 6, comma 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019, che conferma quanto stabilito dall'art. 6, comma 5- bis , della legge reg. Valle d'Aosta n. 12 del 2018, secondo cui, per l'anno 2019, gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 70% della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità. Come affermato in occasione dello scrutinio della norma confermata - già dichiarata non fondata con la medesima pronuncia - la disposizione dettata dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, evocata come parametro interposto, non è applicabile alla Regione autonoma Valle d'Aosta, in ragione dello specifico quadro regolatorio che rimette al metodo pattizio la determinazione delle modalità del concorso della medesima Regione all'assolvimento degli obblighi derivanti dalle misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Ciò comporta la non configurabilità, ad opera della disposizione in esame, della lesione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali);

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 27 marzo 2019, n. 1, recante «Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), e altre disposizioni urgenti», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, e all'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, 117, secondo comma, lettera l), Cost., e all'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e all'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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