Corte costituzionale

Sentenza n. 24/2020

Corte cost., sent. 20 febbraio 2020, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/2020
Data di deposito
20 febbraio 2020
Data di decisione
16 gennaio 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:24

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 42453

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a ) e b ), della legge n. 120 del 2010, sollevata dal TAR Marche. Il rimettente, infatti, non ignora la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione per cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 cod. strada, incidenti su diritti soggettivi e non inerenti a materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono riservati alla cognizione del giudice ordinario, ma motiva non implausibilmente che la questione, se fondata, esplicherebbe effetti anche sulla giurisdizione con argomenti che, al di là della loro opinabilità, valgono comunque ad escludere che, nella specie, la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi ictu oculi manifestamente insussistente. ( Precedente citato: sentenza n. 22 del 2018 ).

Massima n. 42454

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., l'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a ) e b ), della legge n. 120 del 2010, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale. La disposizione censurata dal TAR Marche e dal Tribunale di Lecco ricollega, in via automatica, il medesimo effetto - la revoca del titolo abilitativo - a una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità poiché connotate dalla pericolosità, più o meno grave, del soggetto e dalla varietà e diversa durata delle misure di sicurezza personali, le quali, ove non detentive, sono pur tutte compatibili con la possibilità di utilizzare il titolo di abilitazione alla guida. Inoltre, essendo l'irrogazione delle misure di sicurezza "individualizzata" - quanto al tipo di misura da applicare, alla durata da computare e alle prescrizioni da osservare - in funzione della specificità delle situazioni soggettive, la finalità di tutela delle esigenze personali, familiari e lavorative, perseguita dal legislatore anche nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza, rischia di rimanere frustrata dall'applicazione automatica della revoca della patente, senza una valutazione caso per caso delle condizioni che rendano coerente, o meno, detta revoca alla funzione rieducativa della misura irrogata. Ulteriore profilo di irragionevolezza è ravvisabile nell'automatismo della revoca amministrativa del prefetto rispetto alla discrezionalità della parallela misura adottabile dal magistrato di sorveglianza.

Massima n. 42455

Accolta in parte qua, per violazione dell'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a ) e b ), della legge n. 120 del 2010, restano assorbite le ulteriori censure di violazione degli artt. 4, 16 e 35 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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