Corte costituzionale

Sentenza n. 227/2020

Corte cost., sent. 30 ottobre 2020, n. 227

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
227/2020
Data di deposito
30 ottobre 2020
Data di decisione
8 settembre 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:227

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, che sostituisce il comma 1 e abroga il comma 4 dell'art. 3-bis della legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 4, legge della Regione Molise n. 4 del 10 maggio 2019
  • art. 15, comma 2, lett. f), legge della Regione Molise n. 4 del 10 maggio 2019
  • art. 15, comma 2, lett. g), legge della Regione Molise n. 4 del 10 maggio 2019
  • art. 16, comma 1, lett. f), legge della Regione Molise n. 4 del 10 maggio 2019
  • art. 16, comma 1, lett. g), legge della Regione Molise n. 4 del 10 maggio 2019
  • art. 15, comma 3, lett. i), legge della Regione Molise n. 4 del 10 maggio 2019
  • art. 15, comma 2, lett. h), legge della Regione Molise n. 4 del 10 maggio 2019
  • art. 16, comma 1, lett. b), legge della Regione Molise n. 4 del 10 maggio 2019
  • art. 32, legge della Regione Molise n. 4 del 10 maggio 2019
  • art. 1, comma 3, bis, legge della Regione Molise n. 25 del 7 agosto 2003
  • art. 32, comma 1, legge della Regione Molise n. 4 del 10 maggio 2019

Parametri

Massime

Massima n. 42654

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 10 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, che, nel sostituire il comma 1 e abrogare il comma 4 dell'art. 3- bis della legge reg. Molise n. 4 del 2015, da un lato, ha introdotto il principio per cui il trattamento economico dell'amministratore unico dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), che deve essere nominato tra i direttori di dipartimento della Giunta regionale, tra i dirigenti regionali ovvero tra i direttori di servizio dell'Agenzia, si conforma ai princìpi in materia di retribuzione del personale con qualifica dirigenziale fissati dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, e, dall'altro, ha abrogato la disposizione che stabiliva la corresponsione al medesimo amministratore di un'indennità di funzione onnicomprensiva non eccedente il 70% della retribuzione dei dirigenti di servizio della Regione Molise. Dalla disposizione censurata non deriva alcun onere aggiuntivo per il quale deve essere garantita la necessaria copertura finanziaria, atteso che essa ha individuato la platea degli aspiranti alla nomina nell'ambito di soggetti già titolari di funzione dirigenziale, per i quali trova applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, principio che, per l'espresso richiamo contenuto nel comma 1, lett. a ), dell'articolo impugnato, vale anche per l'amministratore unico dell'Agenzia.

Massima n. 42655

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost., gli artt. 15, comma 2, lett. f ) e g ), e 16, comma 1, lett. f ) e g ), della legge reg. Molise n. 4 del 2019. Le norme impugnate dal Governo, nel prevedere - quale criterio di regolamentazione del comando del personale dipendente degli enti e delle società appartenenti al gruppo «Sistema Regione Molise» e del personale degli enti rientranti nel sistema sanitario regionale (ASREM e ARPA) - che il trattamento economico del personale rimanga a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza, contrastano con la disciplina di cui all'art. 70, comma 12, del d.lgs. n.165 del 2001 - che impone agli enti e alle amministrazioni che utilizzano personale di altre pubbliche amministrazioni di rimborsare l'onere relativo al trattamento fondamentale agli enti di provenienza - adottata nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», e volta anche a garantire la corretta allocazione della spesa nell'ambito del «coordinamento della finanza pubblica» ( Precedente citato: sentenza n. 172 del 2018 ). Per la giurisprudenza costituzionale l'istituto del comando assume peculiare rilievo quale strumento funzionale alle esigenze organizzative delle amministrazioni pubbliche, che incide, tuttavia, profondamente sulla regolazione giuridica del rapporto di lavoro, in riferimento alle stesse modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e della disciplina dei suoi diversi profili, anche retributivi. Aspetti tutti riconducibili alla materia «ordinamento civile» e per i quali è necessario configurare una disciplina omogenea, nel concorso fra legge e autonomia collettiva, sul territorio nazionale in un quadro organico e funzionale, anche per evitare sovrapposizioni di discipline diversificate e non conciliabili. ( Precedente citato: sentenza n. 172 del 2018 ).

Massima n. 42656

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97 e 117, commi secondo, lett. l ), e terzo Cost., l'art. 15, comma 3, lett. i ), della legge reg. Molise n. 4 del 2019. La disposizione impugnata dal Governo, nel consentire l'utilizzazione temporanea del personale delle società partecipate presso altri enti regionali, inficia il sistema organizzativo e finanziario costruito dal legislatore statale - che, nel disciplinare le società a partecipazione pubblica ed il rapporto di lavoro dei dipendenti, all'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 non ha previsto la possibilità del comando presso le amministrazioni, né ha mutato la natura strettamente privatistica del rapporto - permettendo di fatto una incontrollata espansione delle assunzioni, con il duplice effetto negativo di scaricare oneri ingiustificati sulle società pubbliche, indotte ad assumere personale non necessario, e di alterare il delicato equilibrio che dovrebbe presiedere al rapporto fra organici e funzioni. Secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni inerenti all'attività di società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali devono essere ricondotte alla materia dell'ordinamento civile, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, nonché a quella della tutela della concorrenza in considerazione dello scopo di talune disposizioni di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016 e n. 326 del 2008 ).

Massima n. 42657

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 97 e 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost., gli artt. 15, comma 2, lett. h ), e 16, comma 1, lett. b ), della legge reg. Molise n. 4 del 2019. Le disposizioni impugnate dal Governo, escludendo alcune posizioni dirigenziali conferite dalla Giunta regionale dal computo della dotazione organica presso le strutture regionali, anche sanitarie, determinano in ogni caso effetti negativi, sia di ordine finanziario, in relazione ai costi derivanti dalla retribuzione dei dirigenti interessati, sia riguardo ad un razionale assetto organizzativo realmente rispettoso delle previsioni normative in materia, e dunque producono, in definitiva, effetti negativi sul reale contenimento complessivo della spesa, vanificando, nei fatti, anche le esigenze tutelate dall'art. 97 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2019, n. 257 del 2016 e n. 105 del 2013 ).

Massima n. 42658

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 32 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, che ha aggiunto il comma 3- bis all'art. 1 della legge reg. Molise n. 25 del 2003. La disposizione impugnata dal Governo - nel porre come obiettivo della Regione la limitazione nel proprio territorio dello smaltimento di rifiuti speciali di provenienza extra regionale, nel limite della percentuale del totale dei rifiuti, speciali e non, trattati nel territorio regionale - si pone in contrasto con quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 182 del d.lgs. n. 152 del 2006 che, nel prevedere una rete integrata ed adeguata di impianti, intende consentire lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi. Il divieto alla libera circolazione dei rifiuti speciali previsto dalla disciplina regionale in questione è pertanto incompatibile con le finalità e con lo stesso concetto di rete integrata, che esigono una possibilità di interconnessione tra i vari siti del sistema, in particolare privilegiando la vicinanza fra luogo di produzione e luogo di raccolta. ( Precedente citato: sentenza n. 10 del 2009 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale la disciplina dei rifiuti va ricondotta alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", materia naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali. La disciplina statale costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino. ( Precedenti citati: sentenze n. 289 del 2019, n. 215 del 2018, n. 151 del 2018, n. 58 del 2015, n. 54 del 2012, n. 380 del 2007 e n. 259 del 2004 ).

Massima n. 42659

Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 32 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, restano assorbite le questioni sollevate in riferimento all'art. 120, primo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 15, comma 2, lettere f) e g), e 16, comma 1, lettere f) e g), della legge della Regione Molise 10 maggio 2019, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2019);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, lettera i), della legge reg. Molise n. 4 del 2019;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 15, comma 2, lettera h), e 16, comma 1, lettera b), della legge reg. Molise n. 4 del 2019;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 della legge reg. Molise n. 4 del 2019;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 settembre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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