Corte costituzionale
Sentenza n. 223/2020
Corte cost., sent. 23 ottobre 2020, n. 223
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 223/2020
- Data di deposito
- 23 ottobre 2020
- Data di decisione
- 23 settembre 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:223
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 42822
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000, l'oggetto del giudizio va limitato al comma 2. Benché il rimettente abbia fatto riferimento nel dispositivo all'intero articolo, infatti, il sospetto di illegittimità costituzionale è ricondotto al solo comma indicato, come chiaramente si evince dalla complessiva motivazione dell'ordinanza di rimessione.
Massima n. 42823
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000. Il rimettente ha adeguatamente descritto la fattispecie oggetto del procedimento a quo .
Massima n. 42824
È dichiarata inammissibile, per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli Nord in riferimento agli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell'art. 159 [comma 2] del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità da esso stabilita - riferita a somme di denaro destinate al pagamento di retribuzioni e oneri previdenziali, delle rate di mutui e prestiti obbligazionari nonché all'espletamento dei servizi pubblici indispensabili degli enti locali - sia inopponibile a coloro che vantano crediti riconducibili a una delle finalità da esso stesso prese in considerazione (creditori "qualificati"). Il contrasto con gli evocati parametri risulta dedotto in maniera generica e assertiva, non adducendo il rimettente alcuno specifico e autonomo argomento circa le ragioni per cui la disciplina censurata minerebbe l'effettività della tutela giurisdizionale in sede esecutiva o le concrete modalità lesive dei parametri in esame, ma limitandosi a ricordare - attraverso il mero richiamo a precedenti sentenze - che il diritto di agire in giudizio comprende la fase della tutela esecutiva. L'onere di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che grava sul rimettente non è assolto dal mero richiamo alla giurisprudenza costituzionale, da sola comunque inidonea ad assolvere tale onere ( Precedente citato: ordinanza n. 85 del 2018 ).
Massima n. 42825
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli Nord in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 159 [comma 2] del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità da esso stabilita - riferita a somme di denaro destinate al pagamento di retribuzioni e oneri previdenziali, delle rate di mutui e prestiti obbligazionari nonché all'espletamento dei servizi pubblici indispensabili degli enti locali - sia inopponibile a coloro che vantano crediti riconducibili a una delle finalità da esso stesso prese in considerazione (creditori "qualificati"). La norma censurata non è preordinata a garantire l'interesse individuale dei singoli creditori "qualificati", ma è rivolta ad assicurare la funzionalità dell'ente locale; la stessa intende, infatti, evitare che l'aggressione di una riserva essenziale di denaro, da qualsiasi creditore provenga, possa giungere a impedire determinate funzioni istituzionali ritenute dal legislatore essenziali alla vita stessa dell'ente. Non sussiste nemmeno l'asserita irragionevole disparità di trattamento, derivante dall'equiparazione tra creditori "protetti" e "ordinari", in quanto essa trova adeguata giustificazione nell'esigenza - espressione del principio costituzionale autonomistico - di non vanificare lo scopo che la stessa norma persegue, potendo i pignoramenti da parte di entrambe le tipologie di creditori minare la funzionalità della pubblica amministrazione locale. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2013, n. 211 del 2003 e n. 155 del 1994 ; ordinanza n. 83 del 2003 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, entrambi ratificati e resi esecutivi con legge 4 agosto 1955, n. 848 - dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Napoli Nord con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Napoli Nord con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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