Corte costituzionale
Sentenza n. 22/2020
Corte cost., sent. 14 febbraio 2020, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 22/2020
- Data di deposito
- 14 febbraio 2020
- Data di decisione
- 29 gennaio 2020
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:22
Parametri
Massime
Massima n. 41464
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse, formulata dal Governo nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, sezione prima, 21 febbraio 2019, n. 260, con cui è stato annullato il verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia, attestante la composizione della medesima commissione. La mera sospensione, da parte del Consiglio di Stato, dell'efficacia dell'atto impugnato - che continua ad essere presente nell'ordinamento, pur se in una situazione di "quiescenza" - non fa venir meno l'interesse al ricorso, dal momento che la lesione delle attribuzioni costituzionali può concretarsi anche nella mera emanazione dell'atto invasivo della competenza, potendo, quindi, perdurare l'interesse dell'ente all'accertamento del riparto costituzionale delle competenze. ( Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2012, n. 328 del 2010, n. 287 del 2005, n. 222 del 2006 e n. 199 del 2004 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, costituisce atto idoneo ad innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna e che - anche se preparatorio o non definitivo - sia comunque diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima. In particolare, il conflitto da atti giurisdizionali è ammissibile anche laddove l'atto sia non definitivo e altresì contestualmente impugnato in sede giurisdizionale, purché il ricorso non si risolva in un mezzo improprio di censura sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale e sussista il tono costituzionale del conflitto stesso, ovvero il ricorrente non lamenti una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 259 del 2019, n. 57 del 2019, n. 28 del 2018, n. 2 del 2018, n. 260 del 2016, n. 87 del 2015 e n. 52 del 2013, n. 332 del 2011, n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988 ).
Massima n. 41465
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per impropria censura sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale - formulata dal Governo nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, sezione prima, 21 febbraio 2019, n. 260, con cui è stato annullato il verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia, attestante la composizione della medesima commissione. La Regione ricorrente contesta la sussistenza stessa del potere del giudice amministrativo, che avrebbe agito in carenza assoluta di giurisdizione, ledendo le proprie attribuzioni, garantite dagli artt. 114, secondo comma, 117, 121, primo e secondo comma, 123 Cost., nonché riconosciute ai consiglieri regionali dall'art. 122, quarto comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2018, n. 235 del 2015 e n. 107 del 2015 ).
Massima n. 41466
È dichiarato non fondato, in riferimento all'art. 122, quarto comma, Cost., il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti sorto promosso dalla Regione Puglia a seguito della sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, sezione prima, 21 febbraio 2019, n. 260, con cui è stato annullato il verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia, attestante la composizione della medesima commissione. L'impugnata sentenza non chiama i consiglieri regionali "a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni" e perciò non lede la prerogativa dell'insindacabilità loro garantita dal parametro evocato.
Massima n. 41467
È dichiarato che non spettava allo Stato, e, per esso, al TAR Puglia, sede di Bari, sezione prima, annullare il verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia attestante la composizione della medesima commissione, ed è annullata, per l'effetto, la sentenza del TAR Puglia 21 febbraio 2019, n. 260. Da un lato, la scelta in ordine alla composizione di una commissione consiliare è diretta espressione della potestà di autorganizzazione spettante al Consiglio regionale, dall'altro essa finisce per essere assorbita tra le garanzie che assistono lo svolgimento della funzione legislativa regionale, cui le commissioni consiliari permanenti contribuiscono in modo determinante: di talché ogni sindacato esterno sulle decisioni relative alla composizione di tali commissioni è svolto in difetto assoluto di giurisdizione, determinando una lesione delle attribuzioni costituzionali previste dagli artt. 114, secondo comma, 117 e 121, secondo comma, Cost., come lamentato dalla Regione Puglia ricorrente. Va aggiunto che, nel caso di specie, non manca una procedura cui i consiglieri regionali possono ricorrere per prospettare l'asserita lesione delle loro prerogative. L'art. 5 del regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce, infatti, che l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale (nel quale sono necessariamente presenti anche componenti provenienti da gruppi di opposizione) ha il compito di assicurare "l'esercizio dei diritti dei Consiglieri, tutelandone le prerogative".
Massima n. 41468
Secondo la giurisprudenza costituzionale, le attribuzioni dei Consigli regionali, pur non esprimendosi a livello di sovranità, sono manifestazione di autonomie costituzionalmente garantite. Conseguentemente, i Consigli regionali godono, in base a norme costituzionali, di talune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento, anche se, al di fuori di queste espresse previsioni, non possono essere assimilati ad esso. In particolare, va pacificamente riconosciuto ai Consigli regionali, al pari che ai due rami del Parlamento, la funzione di autorganizzazione interna, qualificandola, accanto alla funzione legislativa e a quelle di indirizzo politico e di controllo, come parte del nucleo essenziale comune e caratterizzante delle funzioni degli organi rappresentativi. Non è tuttavia escluso che la stessa potestà di autorganizzazione interna dei Consigli regionali si manifesti attraverso atti di esercizio di funzioni amministrative non strettamente coessenziali alla loro potestà normativa. In questa evenienza, tali atti si collocano all'esterno della sfera di autonomia costituzionalmente garantita e potrebbero perciò soggiacere a sindacato giurisdizionale, particolarmente se devono essere adottati sulla base di parametri legali. ( Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2019, n. 39 del 2014, n. 337 del 2009, n. 279 del 2008, n. 365 del 2007, n. 301 del 2007, n. 289 del 1997, n. 69 del 1985, n. 81 del 1975, n. 110 del 1970 e n. 66 del 1964; ordinanza n. 15 del 2019; analogamente, sia pur con riferimento al diverso caso dell'autodichia di ciascuna Camera, sentenza n. 262 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava allo Stato, e, per esso, al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione prima, annullare il verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia attestante la composizione della medesima commissione, e annulla, per l'effetto, la sentenza del TAR Puglia 21 febbraio 2019, n. 260.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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