Corte costituzionale
Sentenza n. 212/2020
Corte cost., sent. 14 ottobre 2020, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 212/2020
- Data di deposito
- 14 ottobre 2020
- Data di decisione
- 22 settembre 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:212
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge n. 604 del 15 luglio 1966
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 43016
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010, è dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio della società Auchan spa, in quanto nella procura speciale a margine delle deduzioni depositate non è indicato il nominativo dell'avvocato al quale la procura stessa è conferita. L'attribuzione del potere rappresentativo al legale non può ritenersi desumibile dalla circostanza che l'avvocato indicato nell'epigrafe dell'atto sia lo stesso che abbia certificato l'autenticità della sottoscrizione in calce alla procura del legale rappresentante della società, trattandosi di un soggetto cui non era stato conferito alcun mandato.
Massima n. 43017
Sono ammissibili, sotto il profilo della rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010. La disposizione censurata è stata correttamente indicata dal giudice a quo .
Massima n. 43018
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010, nella parte in cui non prevede che l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669- bis , 669- ter e 700 cod. proc. civ. La norma censurata dal Tribunale di Catania, sez. lavoro, nell'escludere, secondo la giurisprudenza assurta a diritto vivente, che anche la proposizione del ricorso per provvedimento d'urgenza possa impedire l'inefficacia dell'impugnazione stragiudiziale del provvedimento datoriale e dare accesso alla tutela giurisdizionale, è contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza. Ciò in considerazione sia dell'idoneità riconosciuta dalla disposizione censurata alla richiesta di attivazione della procedura conciliativa o arbitrale, sia del fatto che la domanda di tutela cautelare è idonea a far emergere il contenzioso insito nell'impugnazione dell'atto datoriale. Né l'emersione del contenzioso può dirsi svalutata dalla circostanza che i provvedimenti di urgenza ante causam hanno, per effetto della legge n. 80 del 2005, sul piano degli effetti una definitività "condizionata" alla mancata introduzione del giudizio di merito; invero, una volta definita la vicenda cautelare, ben può il datore di lavoro assumere l'iniziativa per far venir meno ogni eventuale incertezza sul rapporto giuridico sostanziale in essere, promuovendo egli stesso il giudizio di merito. ( Precedenti citati: sentenza n. 155 del 2014 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la tutela cautelare è strumentale all'effettività di quella giurisdizionale e, pur potendo venire variamente configurata e modulata, è necessaria e deve essere effettiva, costituendo espressione paradigmatica del principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione. Essa, infatti, in quanto preordinata ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, e in particolare a non lasciare vanificato l'accertamento del diritto, costituisce uno strumento fondamentale e inerente a qualsiasi sistema processuale, anche indipendentemente da una previsione espressa. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2010, n. 403 del 2007, n. 165 del 2000, n. 437 del 1995, n. 318 del 1995, n. 253 del 1994 e n. 190 del 1985; ordinanza n. 225 del 2017 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, sebbene in materia di conformazione degli istituti processuali il legislatore goda di ampia discrezionalità, e il controllo di costituzionalità debba limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, nel relativo sindacato deve essere verificato che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 del 2010, n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 1130 del 1988; ordinanza n. 141 del 2001 ).
Massima n. 43019
Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010, restano assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui non prevede che l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 del codice di procedura civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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