Corte costituzionale

Sentenza n. 201/2020

Corte cost., sent. 17 settembre 2020, n. 201

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
201/2020
Data di deposito
17 settembre 2020
Data di decisione
21 luglio 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:201

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 42951

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 53, primo comma, e 113, secondo comma, Cost. - dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo cui i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Nell'attuale sistema di imposizione sui redditi, non arbitrariamente il legislatore tributario ha individuato come indice di capacità contributiva la relazione tra il presupposto e il soggetto passivo attraverso la diretta imputazione al socio ("per trasparenza") del reddito prodotto in forma associata, indipendentemente dalla percezione. Di conseguenza non vi è disparità di trattamento tra i soci di società di persone e altri soggetti egualmente privi di reddito, poiché il socio non può considerarsi un soggetto "privo di reddito" in caso di imputazione "per trasparenza" del reddito prodotto in forma associata. La disciplina censurata non viola nemmeno il diritto di difesa e non esclude la tutela giurisdizionale del contribuente poiché, nello stabilire che l'imputazione avviene "indipendentemente dalla percezione", individua un meccanismo d'imputazione di ciò che è stato assunto dal legislatore come reddito prodotto, senza, invece, "presumere" la distribuzione dello stesso. ( Precedenti citati: sentenze n. 181 del 2017, n. 111 del 1997 e n. 410 del 1995, n. 131 del 1991; ordinanze n. 53 del 2001 e n. 5 del 1998 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 53, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 settembre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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