Corte costituzionale
Sentenza n. 194/2020
Corte cost., sent. 12 agosto 2020, n. 194
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 194/2020
- Data di deposito
- 12 agosto 2020
- Data di decisione
- 9 luglio 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:194
Norme oggetto del giudizio
- art. 64, comma 1, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
- art. 22, legge della Regione siciliana n. 17 del 16 ottobre 2019
- art. 75, comma 2, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
- art. 75, comma 3, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
- art. 75, comma 4, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
- art. 23, legge della Regione siciliana n. 1 del 22 febbraio 2019
- art. 31, comma 1, legge della Regione siciliana n. 1 del 22 febbraio 2019
- art. 31, comma 2, legge della Regione siciliana n. 1 del 22 febbraio 2019
- art. 64, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
- art. 31, legge della Regione siciliana n. 1 del 22 febbraio 2019
Parametri
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- decreto del Presidente consiglio ministri del 1° aprile 2008
- decreto legislativo n. 222 del 15 dicembre 2015
- art. 2, comma 283, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 19, decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016
- art. 20, decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016
- art. 25, decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 19, comma 5, decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016
- art. 19, comma 6, decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016
- art. 51, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 9, comma 28, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
- art. 81, Costituzione
Massime
Massima n. 43028
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per eccesiva sinteticità e genericità delle censure del ricorso, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 e dell'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019. I rispettivi atti introduttivi contengono una, seppur sintetica, argomentazione di merito a sostegno dell'impugnazione, per cui può ritenersi raggiunta quella soglia minima di chiarezza e di completezza che rende ammissibile l'impugnativa proposta. ( Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 201 del 2018 e n. 83 del 2018 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva; il ricorso deve contenere una specifica indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione di merito a sostegno delle censure. ( Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 261 del 2017, n. 32 del 2017 e n. 239 del 2016 ).
Massima n. 43029
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per incompleta definizione dell'oggetto, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 64, comma 1, 75, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, degli artt. 23, 31, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019 e dell'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019. Il ricorrente non ha omesso di confrontarsi con le competenze legislative che lo statuto speciale assegna alla Regione Siciliana, né ha omesso il riferimento alla clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, poiché ha dedotto la violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «ordinamento civile», al cui riguardo lo statuto di autonomia nulla dispone. ( Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 103 del 2017, n. 252 del 2016 e n. 58 del 2016 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di una Regione ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio, onere di cui è gravato il ricorrente, non può prescindere dalla indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto, alle quali le disposizioni impugnate sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo dell'art. 117 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2019, n. 58 del 2016, n. 151 del 2015 e n. 288 del 2013 ).
Massima n. 43030
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 64 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 e dell'art. 23 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, non influisce la circostanza che, successivamente alla proposizione del ricorso, siano intervenuti, rispettivamente, l'art. 3, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018 e l'art. 27 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019. In entrambi i casi si tratta di modifiche che non incidono sulle censure di illegittimità costituzionale in esame.
Massima n. 43031
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea indicazione del parametro interposto, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, commi 2, 3 e 4, della reg. Siciliana n. 8 del 2018. Il ricorrente, pur non avendo indicato il d.lgs. n. 222 del 2015, che reca le norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria, ha tuttavia indicato espressamente il d.P.C.m. 1° aprile 2008, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007, in stretta connessione con il citato d.lgs. n. 222 del 2015. Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente abbia fatto esclusivo riferimento - quale parametro interposto - ad una fonte non avente rango normativo primario. ( Precedente citato: sentenza n. 149 del 2010 ).
Massima n. 43032
Va esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019. L'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019 - che solo sostituisce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 75 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 - non abroga né espressamente, né per incompatibilità, il citato art. 31, il quale pertanto rimane vigente nel contenuto normativo.
Massima n. 43033
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 64, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, nella parte in cui prevede per i soggetti utilizzati in lavori socialmente utili all'interno delle pubbliche amministrazioni della Regione, il transito, con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, presso la Resais spa. La disposizione impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva statale nella materia ordinamento civile poiché consente la conversione di rapporti di tipo formativo in rapporti di tipo lavorativo, con l'effetto della loro stabilizzazione ex lege e della conseguente novazione del rapporto giuridico. Nondimeno, tale transito potrà essere definito nel rispetto, quanto ai profili di ordinamento civile, della normativa statale dettata dagli artt. 19, 20 e 25 del d.lgs. n. 175 del 2016 per le società a partecipazione pubblica. Secondo la giurisprudenza costituzionale, sono da ricondurre alla materia dell'ordinamento civile gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere - ivi compresi quelli relativi al personale delle Regioni a statuto speciale - e rientrano, invece, nella competenza legislativa residuale regionale i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, come la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro. ( Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 16 del 2020, n. 81 del 2019, n. 172 del 2018, n. 241 del 2018, n. 191 del 2017, n. 32 del 2017, n. 257 del 2016, n. 251 del 2016, 186 del 2016, n. 180 del 2015, n. 211 del 2014, n. 149 del 2012, n. 141 del 2012, n. 63 del 2012, n. 51 del 2012, n. 235 del 2010, n. 151 del 2010, n. 100 del 2010, n. 159 del 2008, n. 95 del 2008 e n. 189 del 2007 ).
Massima n. 43034
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost., l'art. 23 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, nella parte in cui prevede il transito di soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso la Resais spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La disposizione impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva statale nella materia ordinamento civile e i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica costituiti dall'art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, poiché dispone l'automatica stabilizzazione di lavoratori a termine, già utilizzati presso altre pubbliche amministrazioni, in tal modo consentendo la trasformazione di rapporti precari in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Nondimeno, la stabilizzazione di tali rapporti di lavoro a tempo determinato potrà avvenire nel rispetto della disciplina delle società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175 del 2016 e, segnatamente, dell'art. 19, commi 5 e 6, sulla gestione del personale, oltre che dell'art. 20, comma 4, quanto alle limitazioni per procedere a nuove assunzioni. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, le norme statali in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari si qualificano come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in quanto le stesse perseguono la finalità del contenimento della spesa nello specifico settore del personale; principi compatibili con la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 175 del 2016. ( Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2017, n. 72 del 2013 e n. 51 del 2012 ).
Massima n. 43035
Accolta, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, restano assorbite le altre censure poste in riferimento agli artt. 51 e 97 Cost.
Massima n. 43036
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 75, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, nella parte in cui non prevede il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010. Le disposizioni impugnate dal Governo, nel prorogare la durata dei contratti a termine del personale sanitario di cui alla legge n. 740 del 1970, con l'assunzione dell'onere economico conseguente a tale proroga, violano un principio di coordinamento della finanza pubblica in relazione al richiamato parametro interposto, che pone un limite di spesa per tale personale a tempo determinato (pari al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009). ( Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2015, n. 89 del 2014, n. 61 del 2014, n. 149 del 2010 e n. 577 del 1989 ).
Massima n. 43037
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 75, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che autorizza le aziende sanitarie provinciali ad indire procedure selettive rivolte al personale di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2015, da impiegare nel servizio di assistenza sanitaria ai detenuti. La norma impugnata dal Governo non viola i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica poiché, attraverso il rinvio alle procedure selettive di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, da effettuarsi nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, garantisce il rispetto del limite di spesa ivi indicato.
Massima n. 43038
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81 Cost. - dell'art. 75, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che prevedono procedure di stabilizzazione di personale impiegato nella sanità penitenziaria dell'ambito territoriale regionale. L'art. 103 della legge regionale impugnata, nel prevedere che gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura sono indicati nei prospetti allegati, conduce a escludere la violazione dell'evocato parametro, anche tenuto conto che il ricorrente non ha formulato specifiche osservazioni sull'adeguatezza delle risorse ivi indicate. ( Precedente citato: sentenza n. 133 del 2017 ).
Massima n. 43039
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 51, 81, 97 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 31, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, che, rispettivamente, inquadrano il personale di sanità penitenziaria istituendo un apposito ruolo ad esaurimento, e autorizzano l'avvio di selezioni pubbliche per l'immissione in ruolo del personale infermieristico. La norma impugnata dal Governo non viola i principi di reclutamento mediante concorso pubblico e di buon andamento dell'amministrazione, poiché essa - se interpretata nel senso che si riferisce ai rapporti di lavoro con incarico a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 740 del 1970 - porta a ritenere che non si determina la trasformazione di rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato, con conseguente stabilizzazione degli stessi. Né sono violati i principi dell'equilibrio di bilancio e quelli fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica poiché, anche sotto il profilo delle risorse finanziarie, la norma impugnata deve essere interpretata nel senso che essa attua quanto previsto dalle norme di attuazione statutarie di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 222 del 2015.
Massima n. 43040
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - dell'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, che prevede la disciplina del rapporto di lavoro del personale sanitario c.d. incaricato di cui alla legge n. 740 del 1970, incluso il regime delle incompatibilità, mediante linee guida dell'assessore regionale. La norma impugnata dal Governo non viola la competenza legislativa esclusiva nella materia ordinamento civile poiché, nel riferirsi al regime delle incompatibilità, essa rinvia agli accordi collettivi nazionali di categoria, con la conseguenza che le linee guida adottate dall'assessore regionale per la salute sono meramente ricognitive delle attività di contrattazione collettiva e attengono ai profili organizzativi del servizio. La norma impugnata può dunque essere interpretata nel senso che essa si limita a riconoscere che l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato deve tener conto della disciplina delle incompatibilità applicabile ai medici della sanità convenzionata, ma non attribuisce all'Assessore regionale per la salute alcun potere regolatorio in deroga nell'adozione delle menzionate linee guida.
Massima n. 43041
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, che prevede la disciplina del rapporto di lavoro del personale sanitario c.d. incaricato di cui alla legge n. 740 del 1970, incluso il regime delle incompatibilità, mediante linee guida dell'assessore regionale. La norma impugnata dal Governo, nel prevedere, in ordine ai rapporti di lavoro del personale sanitario di cui alla legge n. 740 del 1970, l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, per lo stesso numero di ore corrispondente a quello oggetto della precedente convenzione intrattenuta con l'amministrazione penitenziaria, non determina la proroga dei contratti a tempo determinato, e quindi, la violazione delle disposizioni statali in tema di contenimento della spesa del personale degli enti del SSN, anche alla luce del fatto che essa si colloca nel rispetto dell'art. 7 del d.lgs. n. 222 del 2015, di attuazione dello statuto speciale di autonomia della Regione Siciliana.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 1, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale), nella parte in cui prevede il transito dei soggetti ivi indicati con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, presso la Resais spa;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale), nella parte in cui prevede il transito di soggetti titolari di contratto di lavoro a tempo determinato presso la Resais spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, nella parte in cui non prevede il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (r. r. n. 44 del 2018);
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 81 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (r. r. n. 44 del 2018);
6) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 51, 81, 97 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (r. r. n. 54 del 2019);
7) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (r. r. n. 114 del 2019);
8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (r. r. n. 114 del 2019).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 agosto 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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