Corte costituzionale

Sentenza n. 190/2020

Corte cost., sent. 31 luglio 2020, n. 190

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
190/2020
Data di deposito
31 luglio 2020
Data di decisione
9 luglio 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:190

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 43263

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod. pen. La richiesta è motivata esclusivamente con argomenti di merito, volti a negare l'irragionevolezza della disposizione censurata o il difetto di proporzionalità della relativa sanzione edittale.

Massima n. 43264

È dichiarata inammissibile, per carente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49 CDFUE, dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., il quale, per il reato di rapina c.d. impropria, commina le stesse pene previste, al primo comma, per la rapina c.d. propria. Le norme sovranazionali, tra cui quella indicata, come da tempo chiarito anche da un costante orientamento della Corte GUE, possono essere evocate nel giudizio di legittimità costituzionale solo a condizione che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto. Al contrario, l'ordinanza di rimessione non contiene i riferimenti appena indicati. ( Precedente citato: sentenza n. 80 del 2011 ). Il rimettente è chiamato a dare contezza delle ragioni per cui la disciplina censurata vale ad attuare il diritto dell'Unione. In mancanza, la prospettazione dei motivi di asserito contrasto tra la norma denunciata e il parametro costituzionale risulta generica, con conseguente inammissibilità della relativa questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2019, n. 37 del 2019, n. 194 del 2018, n. 111 del 2017 e n. 63 del 2016 ).

Massima n. 43265

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 628, secondo comma, cod. pen. Le due condotte non rivelano necessariamente differenze in termini di capacità criminale del soggetto agente, essendo entrambe consapevoli e volontarie, nel contesto unitario di una medesima aggressione patrimoniale, poiché - ferma restando la voluta compresenza di un'aggressione al patrimonio e di un'aggressione alla persona - in entrambe possono riscontrarsi situazioni variabili in punto di dolo e, più in generale, di capacità criminale desumibile dal fatto. Inoltre, seppure non è perfetta la sovrapposizione tra gli elementi costitutivi del reato, la parificazione del trattamento sanzionatorio non è qualificabile come frutto di irragionevolezza manifesta, la sola che giustificherebbe l'intervento ablativo richiesto. Infatti, la fondamentale ratio del delitto di rapina (anche nella forma impropria) è dato dal ricorso a una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto - di tempo e di luogo - di una aggressione patrimoniale, che lo giustifica quale reato complesso, per cui si comprende come il legislatore non abbia assegnato rilievo, sul piano dei valori edittali di pena, alla mancata instaurazione di una situazione possessoria in capo all'agente. Inoltre, il connotato di immediatezza della violenza determina la "specialità" del trattamento sostanziale e processuale tra la rapina impropria e i furti seguiti da violenza o minaccia. Quanto alle altre censure, poiché l'impianto generale delle questioni sollevate è essenzialmente retto da una logica comparativa, ne consegue che, una volta stabilita la non fondatezza dei rilievi direttamente riferiti ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, la medesima conclusione va estesa alle questioni sollevate in riferimento ai principi di necessaria offensività e di proporzionalità delle pene, tenendo anche conto che il rapido e marcato incremento dei valori edittali per la rapina impropria si inserisce nel quadro di una complessiva, e severa, strategia di contrasto alle aggressioni patrimoniali segnate da violenza o minaccia. Sebbene, considerata in un simile contesto, manca nella disposizione censurata quel connotato di anomalia che avrebbe potuto rappresentare il sintomo di una irragionevolezza intrinseca della pena, tuttavia va rilevato che la pressione punitiva attualmente esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio è ormai diventata estremamente rilevante. Essa richiede perciò attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato. ( Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2019, n. 155 del 2019, n. 115 del 2019, n. 112 del 2019, n. 88 del 2019 e n. 40 del 2019; ordinanza n. 66 del 2020 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevate dal Tribunale ordinario di Torino, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., sollevata dal Tribunale ordinario di Torino in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, con l'ordinanza r.o. n. 241 del 2019.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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