Corte costituzionale

Sentenza n. 153/2020

Corte cost., sent. 20 luglio 2020, n. 153

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
153/2020
Data di deposito
20 luglio 2020
Data di decisione
25 giugno 2020
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:153

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 43407

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6- ter , della legge n. 241 del 1990, nonostante l'atto di promovimento abbia la veste formale di sentenza anziché di ordinanza. In relazione al residuo motivo di gravame, il giudice a quo - dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza - ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte; sicché a tale atto, anche se assunto con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. ( Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2019, n. 86 del 2017, n. 256 del 2010, n. 151 del 2009, n. 94 del 2009 e n. 452 del 1997 ).

Massima n. 43408

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza e petitum incerto e contraddittorio, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., dell'art. 19, comma 6- ter , della legge n. 241 del 1990, secondo cui la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la denuncia e la dichiarazione di inizio attività (DIA) non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, potendo gli interessati sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, cod. proc. amm. Il fatto che nel giudizio a quo sia stata esercitata l'azione di annullamento del diniego - nel quale si è tradotto il positivo riscontro da parte dell'amministrazione della legittimità delle opere - comporta che le questioni sollevate, avendo tutte per presupposto un silenzio dell'amministrazione, sono estranee al thema decidendum del giudizio principale. Inoltre, l'ordinanza di rimessione ha un petitum incerto e contraddittorio, che oscilla tra una pronuncia caducatoria ed una manipolativa e creativa, in un ambito, quello processuale, notoriamente riservato alla discrezionalità del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 21 del 2020, n. 7 del 2020, n. 239 del 2019 e n. 45 del 2019; ordinanza n. 250 del 2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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