Corte costituzionale
Sentenza n. 153/2020
Corte cost., sent. 20 luglio 2020, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 153/2020
- Data di deposito
- 20 luglio 2020
- Data di decisione
- 25 giugno 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:153
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 113, Costituzione
Massime
Massima n. 43407
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6- ter , della legge n. 241 del 1990, nonostante l'atto di promovimento abbia la veste formale di sentenza anziché di ordinanza. In relazione al residuo motivo di gravame, il giudice a quo - dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza - ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte; sicché a tale atto, anche se assunto con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. ( Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2019, n. 86 del 2017, n. 256 del 2010, n. 151 del 2009, n. 94 del 2009 e n. 452 del 1997 ).
Massima n. 43408
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza e petitum incerto e contraddittorio, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., dell'art. 19, comma 6- ter , della legge n. 241 del 1990, secondo cui la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la denuncia e la dichiarazione di inizio attività (DIA) non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, potendo gli interessati sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, cod. proc. amm. Il fatto che nel giudizio a quo sia stata esercitata l'azione di annullamento del diniego - nel quale si è tradotto il positivo riscontro da parte dell'amministrazione della legittimità delle opere - comporta che le questioni sollevate, avendo tutte per presupposto un silenzio dell'amministrazione, sono estranee al thema decidendum del giudizio principale. Inoltre, l'ordinanza di rimessione ha un petitum incerto e contraddittorio, che oscilla tra una pronuncia caducatoria ed una manipolativa e creativa, in un ambito, quello processuale, notoriamente riservato alla discrezionalità del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 21 del 2020, n. 7 del 2020, n. 239 del 2019 e n. 45 del 2019; ordinanza n. 250 del 2019 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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