Corte costituzionale
Sentenza n. 152/2020
Corte cost., sent. 20 luglio 2020, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 152/2020
- Data di deposito
- 20 luglio 2020
- Data di decisione
- 23 giugno 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:152
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 1, legge n. 118 del 30 marzo 1971
- art. 38, comma 4, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 42562
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di intervento manipolativo in materia connotata da discrezionalità del legislatore, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971 e dell'art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001. Il rimettente non contesta la discrezionalità del legislatore nell'individuazione delle misure oggetto di censura, ma denuncia, quanto alla prima disposizione, il superamento non valicabile del limite delle garanzie, essenziali e insopprimibili, dovute ai disabili, rappresentato dal minimo vitale; e, quanto alla seconda disposizione, non ne revoca in dubbio la pertinenza all'area della discrezionalità legislativa, ma chiede un controllo dell'esercizio di tale discrezionalità, nella prospettiva di una asserita manifesta irragionevolezza della scelta normativa che ne è conseguita.
Massima n. 42563
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carattere ancipite ed incerto del petitum , formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971 e dell'art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001. Da un lato è da escludere l'asserito carattere ancipite del petitum , poiché la motivazione complessiva dell'ordinanza di rimessione - pur non recando una formale e testuale qualificazione delle due questioni sollevate, rispettivamente, come "principale" (la prima) e "subordinata" (la seconda) - fa, comunque, emergere, con chiara evidenza, il nesso sequenziale che ne caratterizza la prospettazione, nel senso che la questione relativa all'art. 38, comma 4, della legge. n. 448 del 2001 è logicamente subordinata al rigetto di quella sollevata, in via prioritaria, con riguardo all'art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971. Dall'altro, neppure è ravvisabile l'eccepita incertezza in ordine all'intervento richiesto dal rimettente, poiché dagli argomenti utilizzati dall'ordinanza si evince chiaramente che, sia per l'art. 12 della legge n. 118 del 1971, sia per l'art. 38 della legge n. 448 del 2001, il giudice a quo non invoca la pura cancellazione di dette norme dall'ordinamento, bensì la loro modificazione. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'alternatività del petitum che rende ancipite, e pertanto inammissibile, la questione di legittimità costituzionale è quella che non può essere sciolta per via interpretativa, e che si configura, quindi, come un'alternatività irrisolta. ( Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2020 e n. 58 del 2020; ordinanza n. 104 del 2020 ).
Massima n. 42564
È dichiarata inammissibile, per richiesta di pronuncia manipolativa implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, in ordine all'individuazione della misura sostitutiva, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'appello di Torino, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 38, primo comma, 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost. - dell'art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971, nella parte in cui attribuisce ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, una pensione di inabilità pari, nell'anno 2020, ad euro 286,81 mensili. Sebbene tale importo - anche sulla base della comparazione con quelli riconosciuti per altre provvidenze avvinte da analoga matrice assistenziale - sia innegabilmente e manifestamente insufficiente ad assicurare agli interessati il minimo vitale per far fronte alle esigenze primarie della quotidianità, quale nucleo indefettibile di garanzie spettanti agli inabili totali al lavoro, tuttavia non spetta alla Corte costituzionale una diretta e autonoma rideterminazione del correlativo importo. Attesa anche la pluralità di soluzioni prospettate come possibili dal rimettente, un tale intervento manipolativo invaderebbe infatti l'ambito della discrezionalità, che - nel rispetto del "limite invalicabile" di non incidenza sul nucleo essenziale e indefettibile del diritto in gioco - resta riservata al legislatore, cui compete l'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili. ( Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2017, n. 275 del 2016, n. 80 del 2010, n. 251 del 2008, n. 88 del 1992 e n. 769 del 1988 ). La pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980 assolvono a due diverse funzioni: la prima a sopperire alla condizione di bisogno di chi, a causa dell'invalidità, non è in grado di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento; la seconda a consentire ai soggetti non autosufficienti (in ambito familiare e senza aggravio per le strutture pubbliche) condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana. L'indennità di accompagnamento, pertanto, costituisce una provvidenza specifica, funzionalmente diversa ed "aggiuntiva" rispetto alle prestazioni assistenziali connesse alle invalidità, la quale non può essere negata per il fatto che, a determinare il richiesto stato di invalidità civile assoluta, concorrano menomazioni - come la cecità parziale - che danno diritto ad autonome prestazioni. Contrasta infatti con il principio di eguaglianza concedere o meno una prestazione assistenziale a soggetti che ne siano parimenti bisognevoli, a seconda che fruiscano o meno di provvidenze preordinate ad altri fini. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2013 e n. 346 del 1989 ). L'assegno sociale (che ha sostituito la pregressa pensione sociale) costituisce una prestazione assistenziale istituita, in attuazione dell'art. 38 Cost., per soccorrere i cittadini anziani sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. Le altre prestazioni - assistenza sanitaria, indennità di accompagnamento - sono invece preordinate a soccorrere lo stato di bisogno derivante da grave invalidità o non autosufficienza, insorte in un momento nel quale non vi è più ragione per annettere significato alla riduzione della capacità lavorativa, elemento che, per contro, caratterizza le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti infrasessantasettenni. ( Precedenti citati: sentenze n. 12 del 2019, n. 400 del 1999 e n. 31 del 1986 ).
Massima n. 42565
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 38, comma 1, Cost., nei sensi e nel termine di cui in motivazione - l'art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi "ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni" anziché "ai soggetti di età superiore a diciotto anni". L'indicato requisito anagrafico, censurato dalla Corte d'appello di Torino, sez. lavoro, è irragionevole in quanto, a differenza degli altri percettori di assegni (o pensioni) sociali, la situazione di maggior bisogno è certamente preesistente all'ingresso in una fascia di età avanzata e non può ritenersi inverata solo al compimento del sessantesimo anno di età. L'esclusione dalla platea dei soggetti beneficiari del c.d. "incremento al milione" è, inoltre, particolarmente grave alla luce del fatto che l'assegno riconosciuto agli inabili, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971, è largamente insufficiente a garantire loro i mezzi necessari per vivere. La maggiore spesa a carico dello Stato, derivante dall'estensione della maggiorazione agli invalidi civili - nel rispetto delle soglie di reddito stabilite dalla legge n. 448 del 2001 - non viola l'art. 81 Cost., poiché sono in gioco diritti incomprimibili della persona; tuttavia il legislatore deve provvedere tempestivamente, nel rispetto del vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio in senso dinamico, alla copertura degli oneri derivanti dalla pronuncia, i cui effetti temporali, nella prospettiva del contemperamento dei valori costituzionali, vengono graduati, facendoli decorrere solo dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (effetto " ex nunc "). Resta ovviamente ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché sia garantita agli invalidi civili totali l'effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 6 del 2019, n. 222 del 2018, n. 10 del 2015, n. 40 del 2014, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013 e n. 213 del 2008 ). Le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal Parlamento, pur presentando natura altamente discrezionale entro il limite dell'equilibrio di bilancio, vedono naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie, inerenti all'erogazione di prestazioni sociali incomprimibili. ( Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2020, n. 275 del 2016 e n. 10 del 2016 ).
Massima n. 42566
Così come la decisione di illegittimità costituzionale può essere circoscritta solo ad alcuni aspetti della disposizione sottoposta a giudizio - come avviene ad esempio nelle pronunce manipolative - similmente la modulazione dell'intervento della Corte costituzionale può riguardare la dimensione temporale della normativa impugnata, limitando gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale sul piano del tempo. Sono proprio le esigenze dettate dal ragionevole bilanciamento tra i diritti e i principi coinvolti - vagliate alla luce di principi di stretta proporzionalità e di effettività dei suddetti diritti - a determinare la scelta della tecnica decisoria della sentenza con effetto " ex nunc ". La quale risulta, quindi, costituzionalmente necessaria allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco, garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2019, n. 74 del 2018, n. 71 del 2018, n. 10 del 2015 e n. 264 del 2012 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara, nei sensi e nel termine di cui in motivazione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni»;
2) dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, primo comma, 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Torino, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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