Corte costituzionale

Sentenza n. 150/2020

Corte cost., sent. 16 luglio 2020, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
150/2020
Data di deposito
16 luglio 2020
Data di decisione
24 giugno 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:150

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015

Parametri

Massime

Massima n. 43441

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015. La motivazione in punto di rilevanza dei giudici a quibus non appare implausibile, poiché essi svolgono un'argomentazione puntuale con riguardo alla necessità di applicare la norma censurata, che consente di ricostruire la fattispecie concreta e di cogliere la rilevanza del dubbio di costituzionalità.

Massima n. 43442

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, sono ammissibili le questioni sollevate in quanto è stata consapevolmente esclusa dai giudici a quibus la praticabilità di una sua interpretazione costituzionalmente orientata. Entrambi i rimettenti riferiscono infatti di avere esplorato la possibilità di una interpretazione adeguatrice e di averla ritenuta impraticabile, alla luce dell'univoco dato testuale della disposizione censurata.

Massima n. 43443

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 sono inammissibili le censure della parte del giudizio a quo , costituitasi nel giudizio incidentale, in quanto travalicano e tendono ad ampliare irritualmente il tema del decidere, così come tracciato dall'ordinanza di rimessione. ( Precedente citato: sentenza n. 26 del 2020 ).

Massima n. 43444

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost. - l'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio». La norma censurata dai Tribunali di Bari e di Roma, nel prevedere un criterio di commisurazione dell'indennità da corrispondere per i licenziamenti viziati sotto il profilo formale o procedurale ancorato in via esclusiva all'anzianità di servizio, determina un'indebita omologazione di situazioni profondamente diverse, accentua la marginalità dei vizi formali e procedurali e ne svaluta ancor più la funzione di garanzia e tutela della dignità della persona del lavoratore, soprattutto nei casi di modesta anzianità di servizio. Il giudice, pertanto, nel rispetto dei limiti minimo e massimo oggi fissati dal legislatore, determinerà l'indennità innanzitutto in base all'anzianità di servizio e, in chiave correttiva, con apprezzamento motivato, potrà ponderare anche altri criteri desumibili dal sistema, che concorrano a rendere la determinazione dell'indennità aderente alle particolarità del caso concreto, come la gravità delle violazioni, il numero degli occupati, le dimensioni dell'impresa, il comportamento e le condizioni delle parti. Spetta in ogni caso alla responsabilità del legislatore ricomporre secondo linee coerenti una normativa di importanza essenziale, che vede concorrere discipline eterogenee, frutto dell'avvicendarsi di interventi frammentari. ( Precedenti citati: sentenza n. 194 del 2018, n. 364 del 1991, n. 427 del 1989, n. 204 del 1982, n. 45 del 1965 ).

Massima n. 43445

Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, restano assorbite le censure di violazione dell'art. 24 Cost., formulate dal Tribunale di Bari.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze