Corte costituzionale
Sentenza n. 146/2020
Corte cost., sent. 10 luglio 2020, n. 146
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 146/2020
- Data di deposito
- 10 luglio 2020
- Data di decisione
- 19 giugno 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:146
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 31, Costituzione
- art. 38, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 14, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 20, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 21, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 33, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 34, Carta dei diritti fondamentali U.E.
Massime
Massima n. 43483
Sono dichiarate inammissibili, per omessa motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Bergamo in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 38 e 117 Cost., nonché in relazione all'art. 14 CEDU e agli artt. 20, 21, 33 e 34 CDFUE - dell'art. 3, comma 1, lett. a ), n. 1), del d.lgs. n. 147 del 2017, che, fra i requisiti necessari per l'ottenimento del reddito di inclusione (ReI), richiede agli stranieri il «possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo». Il rimettente omette di dare conto dell'intervenuta abrogazione della norma censurata - avendo l'art. 11, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 26 del 2019, sostituito la misura del ReI con quella del reddito di cittadinanza, a decorrere dal 1° aprile 2019 - , di indicare le ragioni che lo inducono a ritenere detta norma nondimeno applicabile e di prendere in considerazione la norma transitoria contenuta nell'art. 13, comma 1, del citato d.l. n. 4 del 2019, come conv., e la sua portata in relazione al caso oggetto del suo giudizio. Di fronte al silenzio del rimettente la Corte costituzionale non può pronunciarsi direttamente sugli effetti dell'abrogazione della norma censurata sui giudizi pendenti, ricostruendo il significato della disposizione transitoria e applicando i criteri in ipotesi individuati dalla giurisprudenza per fattispecie simili, perché si tratta di operazioni di spettanza del giudice a quo, sulle quali va esercitato solo un controllo successivo di sufficienza e plausibilità in funzione della verifica della rilevanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 30 del 2020 e n. 13 del 2020 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 38 e 117 della Costituzione, nonché in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 20, 21, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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