Corte costituzionale
Sentenza n. 126/2020
Corte cost., sent. 25 giugno 2020, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 126/2020
- Data di deposito
- 25 giugno 2020
- Data di decisione
- 20 maggio 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:126
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge della Regione Toscana n. 38 del 28 giugno 2019
- art. 2, legge della Regione Toscana n. 38 del 28 giugno 2019
Parametri
Massime
Massima n. 43220
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2 della legge reg. Toscana n. 38 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La parte ricorrente, pur evocando a parametro interposto le previsioni dell'art. 1, commi 361 e 365, della legge n. 145 del 2018, abrogate a far data dal 1° gennaio 2020, lamenta, in primo luogo, la violazione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Rispetto a tale doglianza, che contesta in radice il potere legislativo esercitato dalla Regione, non si può ritenere che sia venuto meno l'interesse del Governo a ottenere una pronuncia di accoglimento.
Massima n. 43221
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2 della legge reg. Toscana n. 38 del 2019, non è accolta la richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente, pur evocando le previsioni dell'art. 1, commi 361 e 365, della legge n. 145 del 2018, abrogate a far data dal 1° gennaio 2020, lamenta, in primo luogo, la violazione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Pertanto, l'evoluzione del quadro normativo non cancella la dedotta invasione della sfera di competenza esclusiva statale e, di là da ogni altro rilievo sui presupposti della cessazione della materia del contendere, non può dispensare l'esame nel merito delle censure proposte.
Massima n. 43222
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2 della legge reg. Toscana n. 38 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della censura, per genericità e carenza di argomenti idonei a dimostrare con quali princìpi finanziari, nella specie, la legge regionale impugnata entri in conflitto. Le doglianze del ricorso, identificando nell'art. 1, commi 361 e 365, della legge n. 145 del 2018 il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che ritiene violato dal legislatore regionale, sono avvalorate da un'argomentazione adeguata. Se la disposizione indicata dal ricorrente rappresenti tale principio fondamentale è, invece, profilo che investe il merito delle censure.
Massima n. 43223
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, 117, commi secondo, lett. l ) e m ), e terzo, Cost., degli artt. 1, comma 3, e 2 della legge reg. Toscana n. 38 del 2019, il primo che, affidando all'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) la gestione di un piano triennale di reclutamento finalizzato al rafforzamento dei centri per l'impiego, prevede lo scorrimento delle graduatorie per il reclutamento di personale approvate a far data dal 1° gennaio 2019, e il secondo che autorizza la Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate a far data dal 1° gennaio 2019, in entrambi i casi derogando alle previsioni dell'art. 1, comma 361, della legge n. 145 del 2018. Le disposizioni impugnate, poiché si correlano a una fase antecedente al sorgere del rapporto di lavoro, non invadono la competenza esclusiva dello Stato nella materia di ordinamento civile, attenendo all'organizzazione del personale, àmbito in cui si esplica la competenza residuale delle Regioni, discendendo da ciò anche l'infondatezza dell'ulteriore censura di violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali garantiti su tutto il territorio nazionale, perché la disciplina della semplificazione amministrativa, addotta come termine di raffronto, non può essere assimilata alla regolamentazione delle graduatorie delle procedure selettive per l'accesso all'impiego regionale. Né lo scorrimento delle graduatorie viola i principi di imparzialità e buon andamento e di accesso. Esso, ora consentito anche dalla sopravvenuta normativa statale - a seguito dell'abrogazione dell'indicato art. 1, comma 361, con effetto dal 1° gennaio 2020, da parte dell'art. 1, comma 148, della legge n. 160 del 2019-, non deroga agli ordinari limiti di validità delle graduatorie, e non pregiudica l'esigenza di dotare l'amministrazione di personale qualificato, che sia stato sottoposto a una valutazione esaustiva e imparziale, ma si rivela direttamente funzionale a organizzare il reclutamento degli idonei nel modo più efficiente e sollecito, in un àmbito riservato a vario titolo all'autonomia della Regione. Infine, nemmeno risulta violato il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, perché le disposizioni impugnate non superano i limiti posti alle facoltà di assunzione delle amministrazioni regionali, che si ripercuotono su un rilevante aggregato della spesa corrente. Lo scorrimento delle graduatorie consente, infatti, di risparmiare i costi correlati all'espletamento di nuovi concorsi. Inoltre, la facoltà di assunzione concessa all'ARTI, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dalla legge statale e allo scopo di potenziare l'orientamento al lavoro, si iscrive nell'ambito di misure cofinanziate dal Fondo sociale europeo, in connessione diretta alle politiche europee di sostegno all'inclusione attiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2020, n. 5 del 2020, n. 241 del 2018, n. 62 del 2013, n. 3 del 2013 e n. 207 del 2012 ). Poiché la competenza attribuita dall'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost., per il suo carattere trasversale, comprime in misura apprezzabile l'autonomia legislativa delle Regioni, essa non può essere invocata se non in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione, mediante la determinazione dei relativi standard strutturali e qualitativi, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2011, n. 383 del 2005 e n. 285 del 2005 ).
Massima n. 43224
Il canone di imparzialità consente di ricorrere allo scorrimento delle graduatorie, nel rigoroso rispetto dell'ordine di merito, solo quando vi sia un'integrale corrispondenza tra il profilo e la qualifica professionale del posto che si intende coprire, da un lato, e, dall'altro, il profilo e la categoria professionale per i quali si è bandito il concorso poi concluso con l'approvazione delle graduatorie. Non vi è invece scorrimento per posti di nuova istituzione o frutto di trasformazione, per evitare rimodulazioni dell'organico in potenziale contrasto con i princìpi di imparzialità prescritti dalla Costituzione. Il principio del buon andamento preclude inoltre di scorrere le graduatorie anche quando sia mutato il contenuto professionale delle mansioni tipiche del profilo che si intende acquisire o quando, per il tempo trascorso o per le modifiche sostanziali nel frattempo introdotte nelle prove di esame e nei requisiti di partecipazione dei concorrenti, la graduatoria già approvata cessi di rispecchiare una valutazione attendibile dell'idoneità dei concorrenti e della qualificazione professionale necessaria per ricoprire l'incarico. Spetta alle Regioni, nell'esercizio della propria competenza residuale in materia di organizzazione del personale - e nel rispetto, in particolare, dei princìpi di buon andamento e di imparzialità, che la stessa normativa statale può contribuire a enucleare - definire le regole di accesso all'impiego regionale e di utilizzo delle relative graduatorie concorsuali, compiendo le scelte discrezionali più appropriate. ( Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2020 e n. 380 del 2004 ). La regolamentazione dell'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso è riferibile all'ambito della competenza esclusiva statale, sancita dall'art. 117, secondo comma, lett. g ), Cost., solo per quanto riguarda i concorsi indetti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali, mentre l'impiego pubblico regionale va ricondotto all'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, solo per i profili privatizzati del rapporto, attinenti al rapporto di lavoro già instaurato, laddove i profili "pubblicistico-organizzativi" - i quali, perché indissolubilmente connessi con l'attuazione dei princìpi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost., sono sottratti all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato -, tra cui le procedure concorsuali e la regolamentazione delle graduatorie, rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, di competenza legislativa residuale della Regione. ( Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2018, n. 191 del 2017, n. 251 del 2016, n. 149 del 2012, n. 63 del 2012, n. 339 del 2011, n. 77 del 2011, n. 233 del 2006, n. 2 del 2004 e n. 380 del 2004 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2 della legge della Regione Toscana 28 giugno 2019, n. 38 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla l. r. 1/2009), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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