Corte costituzionale
Sentenza n. 119/2020
Corte cost., sent. 23 giugno 2020, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/2020
- Data di deposito
- 23 giugno 2020
- Data di decisione
- 10 marzo 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 64, legge della Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016
Parametri
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 4, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 114, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 43477
Sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati dall'Anci Veneto-Associazione regionale dei Comuni del Veneto, dall'Ance Veneto-Associazione regionale dei costruttori edili del Veneto e da M. B. P. nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016. Tali soggetti non sono parti del giudizio a quo, né titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto ivi dedotto, che ne possa legittimare l'intervento. Per costante giurisprudenza costituzionale, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base all'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale. L'intervento di altri soggetti, estranei al giudizio principale, a norma dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (nel testo applicabile ratione temporis), è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 30 del 2020, con allegata ordinanza letta all'udienza del 15 gennaio 2020, n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019 e n. 120 del 2018, con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018 ).
Massima n. 43478
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di incidentalità, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016. Queste ultime non esauriscono, infatti, il petitum del giudizio principale, ma si limitano ad inciderne una premessa. Per costante giurisprudenza costituzionale, l'incidentalità della questione è assicurata dalla diversità tra l'oggetto del giudizio a quo e l'oggetto del giudizio di costituzionalità, per essere cioè separati e distinti i rispettivi petita . ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019, n. 191 del 2015, n. 162 del 2014 e n. 242 del 2011 ).
Massima n. 43479
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lett. l ), e sesto, e 118 Cost. - dell'art. 64 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, in quanto, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 9, comma 8, della legge reg. Veneto n. 14 del 2009, consente la deroga delle distanze dal confine fissate dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali. La disposizione censurata si è limitata, in ragione della forte oscillazione giurisprudenziale, a chiarire i margini di derogabilità delle distanze disposte dagli enti locali, in funzione degli interventi straordinari di rigenerazione del territorio edificato, senza tuttavia incidere sulle distanze di fonte statale. La correlazione alla materia concorrente del governo del territorio, pertanto, legittima la norma regionale a derogare alle distanze sia in rapporto alla disciplina statale che alle funzioni comunali di pianificazione territoriale. Essa supera, infatti, la verifica di proporzionalità, in aderenza col principio di sussidiarietà verticale, poiché gli interventi in deroga cui consente, da un lato soddisfano interessi pubblici di dimensione sovracomunale e, dall'altro, non comprimono l'autonomia comunale oltre la soglia dell'adeguatezza e della necessità. La denuncia di violazione dell'art. 3 Cost., infine, non esprime reali margini di autonomia e si dimostra piuttosto "ancillare" rispetto alle altre censure, sì da condividerne la sorte di dichiarata infondatezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2020, n. 212 del 2019, n. 179 del 2019, n. 245 del 2018, n. 50 del 2017, n. 41 del 2017, n. 231 del 2016, n. 185 del 2016, n. 178 del 2016, n. 134 del 2014, n. 46 del 2014, n. 6 del 2013 e n. 286 del 1997 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina delle distanze attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi, sicché rientra nella materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Nondimeno, poiché i fabbricati insistono su di un territorio che può avere, rispetto ad altri - per ragioni naturali e storiche - specifiche caratteristiche, la disciplina che li riguarda - e in particolare quella dei loro rapporti nel territorio stesso - esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici, la cui cura deve ritenersi affidata anche alle Regioni, perché attratta all'ambito di competenza concorrente del governo del territorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2017, n. 134 del 2014, n. 6 del 2013 e n. 232 del 2005 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, alle Regioni non è precluso fissare distanze in deroga a quelle stabilite nelle normative statali, purché la deroga sia giustificata dal perseguimento di interessi pubblici ancorati all'esigenza di omogenea conformazione dell'assetto urbanistico di una determinata zona, non potendo riguardare singole costruzioni, individualmente ed isolatamente considerate. ( Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2020, n. 50 del 2017, n. 41 del 2017, n. 231 del 2016, n. 185 del 2016, n. 178 del 2016, n. 134 del 2014 e n. 6 del 2013 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili gli interventi spiegati dall'Anci Veneto-Associazione regionale dei Comuni del Veneto, dall'Ance Veneto-Associazione regionale dei costruttori edili del Veneto e da M. B. P.;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera l), e sesto, e 118 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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