Corte costituzionale

Sentenza n. 102/2020

Corte cost., sent. 29 maggio 2020, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
102/2020
Data di deposito
29 maggio 2020
Data di decisione
6 maggio 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:102

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 43096

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. sesta penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 Cost., nonché all'art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo - dell'art. 34 cod. pen., che stabilisce, al secondo comma, che la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale opera come conseguenza automatica della condanna per delitti commessi con abuso della medesima responsabilità. Rispetto agli scopi perseguiti dal rimettente - eliminare l'automatismo nell' an della pena accessoria indicata con riferimento al solo delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero - l'estensione del sindacato di costituzionalità all'art. 34, secondo comma, cod. pen. è, per un verso, inutile, posto che l'art. 574- bis , terzo comma, cod. pen. si atteggia a lex specialis e, per l'altro, eccedente, dal momento che l'art. 34 si applica alla generalità dei delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale, dei quali non si occupa - né potrebbe occuparsi - l'ordinanza di rimessione. Difettano, inoltre, di rilevanza le questioni concernenti il quantum della pena accessoria, non avendo la ricorrente articolato motivi di ricorso sulla durata della sanzione ma solo sull' an della sua applicazione.

Massima n. 43097

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione, sez. sesta penale, in riferimento all'art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo - dell'art. 574- bis cod. pen., che sanziona la sottrazione e il trattenimento all'estero di minore commesso dal genitore. La citata Convenzione, come la generalità del diritto internazionale pattizio, non rientra tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute cui l'ordinamento italiano si conforma ai sensi del parametro evocato; essa, tuttavia, vincola il potere legislativo statale e regionale, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 117, primo comma, Cost. e - come la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli e la CDFUE - può essere utilizzata quale strumento interpretativo delle corrispondenti garanzie costituzionali, tra cui in particolare gli artt. 2, 30 e 31 Cost., specificamente evocati dall'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 349 del 2007, n. 348 del 2007 e n. 7 del 2013 ). Per giurisprudenza costante, le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute cui l'ordinamento italiano si conforma ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost. sono soltanto quelle del cosiddetto diritto internazionale generale, certamente comprensivo delle norme consuetudinarie, ma con esclusione del diritto internazionale pattizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2013, n. 113 del 2011, n. 348 del 2007, n. 349 del 2007, n. 73 del 2001, n. 15 del 1996 e n. 168 del 1994 ).

Massima n. 43098

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 574- bis cod. pen., per non avere il giudice a quo chiarito se l'applicazione della previsione censurata fosse già stata contestata dalla ricorrente in appello. A prescindere dal rilievo che, come risulta dagli atti, la ricorrente aveva in effetti formulato tale doglianza in sede di appello, non sussistono ictu oculi ragioni di dubitare dell'ammissibilità del ricorso proposto nel giudizio principale, dal momento che, avendo la stessa Cassazione rimettente dato atto che la pena inflitta era stata rideterminata in peius nel giudizio d'appello, all'imputata sarebbe stato comunque consentito formulare motivi di ricorso attinenti al trattamento sanzionatorio - e dunque anche alla pena accessoria - pure laddove una tale doglianza non fosse stata in precedenza articolata quale motivo d'appello. L'esigenza di una puntuale motivazione sulla rilevanza della questione incidentale non può essere dilatata sino a esigere una specifica confutazione di tutte le eventuali, e meramente ipotetiche, ragioni di inammissibilità della domanda spiegata innanzi al giudice a quo . E ciò in assenza, almeno, di plausibili ragioni - emergenti dalla stessa ordinanza di rimessione - che possano condurre a dubitare di tale ammissibilità.

Massima n. 43099

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 574- bis cod. pen., per omessa illustrazione delle circostanze di fatto dalle quali dovrebbe desumersi il carattere pregiudizievole per i figli della censurata automatica applicazione della sospensione dalla responsabilità genitoriale. L'accoglimento delle questioni comporterebbe l'esito obbligato dell'annullamento in parte qua della sentenza impugnata davanti alla Cassazione rimettente, il che basta a dimostrarne la rilevanza, risultando invece superflua ogni ulteriore descrizione della fattispecie concreta, della quale dovrebbe semmai occuparsi il giudice del rinvio chiamato a valutare se applicare la pena accessoria medesima. ( Precedente citato: ordinanza n. 150 del 2013 ).

Massima n. 43100

Il principio secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, compresi i tribunali, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei "migliori interessi" o dell'"interesse superiore" del minore, nasce nell'ambito del diritto internazionale dei diritti umani a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, e di qui confluito nella Convenzione sui diritti del fanciullo e nella CDFUE, per essere assunto dalla Corte EDU quale contenuto implicito del diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU. Tale principio - già declinato dalla giurisprudenza costituzionale, con riferimento all'art. 30 Cost., come necessità che nelle decisioni concernenti il minore venga sempre ricercata la soluzione ottimale "in concreto" per l'interesse del minore, quella cioè che più garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior "cura della persona"- è stato considerato come incorporato altresì nell'art. 31 Cost., il cui contenuto appare dunque arricchito e completato dall'indicazione proveniente dal diritto internazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 187 del 2019, n. 272 del 2017, n. 76 del 2017, n. 17 del 2017, n. 239 del 2014 e n. 11 del 1981 ).

Massima n. 43101

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., interpretati anche alla luce degli obblighi internazionali e del diritto dell'Unione europea in materia di tutela di minori - l'art. 574- bis , terzo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. La norma censurata dalla Cassazione colpisce direttamente e in modo automatico, accanto al condannato, anche il minore, comportando per il genitore sospeso dall'esercizio della sua responsabilità la privazione di ogni potere decisionale nell'interesse del figlio. Non è pertanto ragionevole assumere che essa costituisca sempre e necessariamente la soluzione ottimale per il minore, considerate la varietà dei fatti sussumibili nell'art. 574- bis cod. pen. e l'evoluzione, successiva al reato, delle relazioni tra il figlio e il genitore, che potrebbero corrispondere a un preciso interesse del primo, da salvaguardare in via preminente rispetto alle esigenze punitive nei confronti di chi abbia violato la legge penale. All'irragionevole automatismo occorre quindi sostituire il dovere per il giudice penale di valutare caso per caso se la pena accessoria risponda in concreto all'interesse del minore, da apprezzarsi in relazione alla situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza di condanna. Spetta invece al legislatore riconsiderare se il giudice penale sia il più idoneo a compiere tale valutazione, ferma restando la necessità di assicurare un coordinamento con le altre autorità giurisdizionali (tribunale per i minorenni o tribunale ordinario civile) già investite della situazione del minore, anche al fine di garantire che egli sia sentito e venga tenuta in debito conto la sua opinione. ( Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2018, n. 7 del 2013, n. 31 del 2012, n. 364 del 1988 ).

Massima n. 43102

Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 574- bis , terzo comma, cod. pen., resta assorbita la questione formulata in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 574-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, nonché all'art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 574-bis cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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