Corte costituzionale
Ordinanza n. 65/2020
Corte cost., ord. 10 aprile 2020, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 65/2020
- Data di deposito
- 10 aprile 2020
- Data di decisione
- 26 febbraio 2020
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:65
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 182, legge della Regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013
Parametri
Massime
Massima n. 42575
È dichiarata manifestamente infondata, perché pressoché identica ad altra già dichiarata non fondata, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lett. e ), 119, secondo comma, e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 182, della legge reg. Campania n. 5 del 2013, per il quale il fermo del veicolo disposto dall'agente di riscossione, ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica. Il rimettente non ha addotto alcuna replica né alcun argomento di segno contrario alle motivazioni con le quali la Corte, con ordinanze n. 19 del 2019 e n. 192 del 2018 e con sentenza n. 47 del 2017 , ha chiarito come il "fermo amministrativo" - adottato dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria, al quale è correlata, in via di eccezione, l'esenzione dal pagamento del tributo prevista dall'art. 5, comma trentasettesimo, del d.l. n. 953 del 1982, come convertito - sia diverso dal c.d. "fermo fiscale" disposto dall'agente di riscossione. Quest'ultimo, introdotto, dal d.l. n. 669 del 1996, come convertito, quale misura di garanzia del credito di enti pubblici (e non come sanzione conseguente a violazione di norma del codice della strada), è successivo alla norma di esenzione del 1982, mentre l'esclusione dell'esenzione è coerente al principio che vuole il tributo in parola correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo (usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio). Resta con ciò destituita di fondamento anche la nuova censura di disparità di trattamento, posto che la disposizione in esame si limita ad esplicitare un logico corollario di principi e regole enunciati a livello di legislazione nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 47 del 2017 e n. 288 del 2012; ordinanze n. 19 del 2019 e n. 192 del 2018 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione 29, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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