Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/2020

Corte cost., ord. 10 aprile 2020, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
65/2020
Data di deposito
10 aprile 2020
Data di decisione
26 febbraio 2020
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:65

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 182, legge della Regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013

Parametri

Massime

Massima n. 42575

È dichiarata manifestamente infondata, perché pressoché identica ad altra già dichiarata non fondata, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lett. e ), 119, secondo comma, e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 182, della legge reg. Campania n. 5 del 2013, per il quale il fermo del veicolo disposto dall'agente di riscossione, ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica. Il rimettente non ha addotto alcuna replica né alcun argomento di segno contrario alle motivazioni con le quali la Corte, con ordinanze n. 19 del 2019 e n. 192 del 2018 e con sentenza n. 47 del 2017 , ha chiarito come il "fermo amministrativo" - adottato dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria, al quale è correlata, in via di eccezione, l'esenzione dal pagamento del tributo prevista dall'art. 5, comma trentasettesimo, del d.l. n. 953 del 1982, come convertito - sia diverso dal c.d. "fermo fiscale" disposto dall'agente di riscossione. Quest'ultimo, introdotto, dal d.l. n. 669 del 1996, come convertito, quale misura di garanzia del credito di enti pubblici (e non come sanzione conseguente a violazione di norma del codice della strada), è successivo alla norma di esenzione del 1982, mentre l'esclusione dell'esenzione è coerente al principio che vuole il tributo in parola correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo (usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio). Resta con ciò destituita di fondamento anche la nuova censura di disparità di trattamento, posto che la disposizione in esame si limita ad esplicitare un logico corollario di principi e regole enunciati a livello di legislazione nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 47 del 2017 e n. 288 del 2012; ordinanze n. 19 del 2019 e n. 192 del 2018 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione 29, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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