Corte costituzionale

Ordinanza n. 55/2020

Corte cost., ord. 16 marzo 2020, n. 55

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
55/2020
Data di deposito
16 marzo 2020
Data di decisione
25 febbraio 2020
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:55

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4-bis, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
  • legge n. 125 del 6 agosto 2015

Parametri

Massime

Massima n. 42497

È ordinata la restituzione degli atti al TAR del Lazio per un nuovo esame, alla luce del mutato quadro normativo, dei presupposti e dei termini delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 51, 77, 97 e 136 Cost., dell'art. 4- bis del d.l. n. 78 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 125 del 2015, che prevede l'assunzione, da parte dei dirigenti delle agenzie fiscali, di incarichi dirigenziali ad interim , la successiva indizione di procedure selettive interne per individuare funzionari della terza area ai quali delegare le funzioni relative ai suddetti incarichi ad interim , e l'attribuzione loro di posizioni organizzative temporanee. Non è più possibile, per le agenzie fiscali, fare ricorso al meccanismo introdotto dalla disposizione censurata, in quanto, successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 1, comma 323, della legge n. 145 del 2018 ha previsto che la delega delle funzioni dirigenziali in capo ai funzionari della terza area, con conseguente attribuzione delle posizioni organizzative temporanee, potesse avvenire fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all'art. 1, comma 93, della legge n. 205 del 2017, e comunque non oltre il 30 aprile 2019; inoltre, le agenzie fiscali hanno provveduto a rendere operative le ivi previste posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità. Secondo la giurisprudenza costituzionale, in presenza di sopravvenute disposizioni che modifichino o integrino le disposizioni oggetto del giudizio a quo , o che incidano su di esse, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente quando lo ius superveniens possa condizionare l'applicabilità delle norme censurate nel procedimento a quo , muti in modo sostanziale i termini della questione così come è stata posta dal giudice a quo o intacchi il meccanismo contestato dal rimettente. ( Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2019, n. 51 del 2019, n. 236 del 2018, n. 194 del 2018 e n. 125 del 2018; ordinanza n. 230 del 2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2020.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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