Corte costituzionale
Ordinanza n. 55/2020
Corte cost., ord. 16 marzo 2020, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 55/2020
- Data di deposito
- 16 marzo 2020
- Data di decisione
- 25 febbraio 2020
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:55
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- legge n. 125 del 6 agosto 2015
Parametri
Massime
Massima n. 42497
È ordinata la restituzione degli atti al TAR del Lazio per un nuovo esame, alla luce del mutato quadro normativo, dei presupposti e dei termini delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 51, 77, 97 e 136 Cost., dell'art. 4- bis del d.l. n. 78 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 125 del 2015, che prevede l'assunzione, da parte dei dirigenti delle agenzie fiscali, di incarichi dirigenziali ad interim , la successiva indizione di procedure selettive interne per individuare funzionari della terza area ai quali delegare le funzioni relative ai suddetti incarichi ad interim , e l'attribuzione loro di posizioni organizzative temporanee. Non è più possibile, per le agenzie fiscali, fare ricorso al meccanismo introdotto dalla disposizione censurata, in quanto, successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 1, comma 323, della legge n. 145 del 2018 ha previsto che la delega delle funzioni dirigenziali in capo ai funzionari della terza area, con conseguente attribuzione delle posizioni organizzative temporanee, potesse avvenire fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all'art. 1, comma 93, della legge n. 205 del 2017, e comunque non oltre il 30 aprile 2019; inoltre, le agenzie fiscali hanno provveduto a rendere operative le ivi previste posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità. Secondo la giurisprudenza costituzionale, in presenza di sopravvenute disposizioni che modifichino o integrino le disposizioni oggetto del giudizio a quo , o che incidano su di esse, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente quando lo ius superveniens possa condizionare l'applicabilità delle norme censurate nel procedimento a quo , muti in modo sostanziale i termini della questione così come è stata posta dal giudice a quo o intacchi il meccanismo contestato dal rimettente. ( Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2019, n. 51 del 2019, n. 236 del 2018, n. 194 del 2018 e n. 125 del 2018; ordinanza n. 230 del 2019 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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