Corte costituzionale

Ordinanza n. 49/2020

Corte cost., ord. 11 marzo 2020, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
49/2020
Data di deposito
11 marzo 2020
Data di decisione
26 febbraio 2020
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:49

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 42496

È ordinata la restituzione degli atti alla Corte di cassazione e alle Corti d'appello di Palermo e di Caltanissetta per un nuovo esame, alla luce dello ius superveniens , della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma Cost., dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui inserisce all'art. 4- bis , comma l, della legge n. 354 del 1975 il riferimento ai delitti di peculato di cui all'art. 314, primo comma, cod. pen. e di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319- quater , primo comma, cod. pen., da cui deriva il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena successivo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen.; nonché, in via subordinata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, del combinato disposto dell'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., come integrato dall'art. 4- bis ordin. penit., a sua volta modificato dall'art. l, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede un regime transitorio che dichiari applicabile la modifica normativa ai soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore. La sopraggiunta sentenza n. 32 del 2020 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale del censurato art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975 si applichino anche ai condannati che, come nei giudizi a quibus , abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento, tra l'altro, alla disciplina dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen. ( Precedente citato: sentenza n. 32 del 2020 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, a fronte del sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale spetta al giudice rimettente valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. ( Precedenti citati: ordinanze n. 182 del 2019, n. 154 del 2018 e n. 26 del 2009 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2020.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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