Corte costituzionale
Ordinanza n. 269/2020
Corte cost., ord. 11 dicembre 2020, n. 269
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 269/2020
- Data di deposito
- 11 dicembre 2020
- Data di decisione
- 19 novembre 2020
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:269
Norme oggetto del giudizio
- art. 83, comma 7, lett. f), decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020
- legge n. 27 del 24 aprile 2020
- art. 3, comma 1, lett. c), decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020
- legge n. 70 del 25 giugno 2020
Parametri
Massime
Massima n. 43591
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per avere il rimettente già fatto applicazione della disposizione censurata, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Mantova in riferimento agli artt. 3, 32, 77 e 97 Cost. - dell'art. 83, comma 7, lett. f ), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. nella legge n. 27 del 2020, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c ), del d.l. n. 28 del 2020, nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 70 del 2020, secondo cui lo svolgimento mediante collegamento da remoto dell'udienza civile, che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario. L'ordinanza di rimessione riferisce che l'udienza del giudizio a quo si è già svolta proprio con le modalità di trattazione stabilite dalla norma censurata, e cioè con la partecipazione dei difensori collegati da remoto dai loro studi professionali o dalle loro abitazioni e con la presenza del giudice, invece, nell'ufficio giudiziario. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale che abbia ad oggetto una disposizione della quale il giudice rimettente ha già fatto applicazione . ( Precedenti citati: ordinanze n. 176 del 2011 e n. 300 del 2009 ).
Massima n. 43592
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Mantova ed al Tribunale di Pavia per un nuovo esame, alla luce dello ius superveniens , della perdurante sussistenza della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost. - dell'art. 83, comma 7, lett. f ), del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, e come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c ), del d.l. n. 28 del 2020, nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 70 del 2020, secondo cui lo svolgimento mediante collegamento da remoto dell'udienza civile, che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario. La modificazione normativa introdotta dall'art. 23, comma 7 del d.l. n. 137 del 2020 - secondo cui, in deroga al disposto dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34 del 2020, conv. nella legge n. 77 del 2020, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario -, applicabile ai giudizi a quibus allorché saranno riassunti, appare orientata nella stessa direzione dell'ordinanza di rimessione, con un effetto che potrebbe essere ritenuto suscettibile di emendare i vizi denunciati dai rimettenti. ( Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2018; ordinanza n. 185 del 2020 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32, 77 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Mantova con l'ordinanza iscritta al reg. ord. n. 82 del 2020;
2) ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Mantova ed al Tribunale ordinario di Pavia, con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 7, lettera f), del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, e come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), del d.l. n. 28 del 2020, nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 70 del 2020, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost., con le ordinanze, iscritte, rispettivamente, al reg. ord. n. 104 e n. 116 del 2020.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2020.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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