Corte costituzionale
Ordinanza n. 183/2020
Corte cost., ord. 30 luglio 2020, n. 183
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 183/2020
- Data di deposito
- 30 luglio 2020
- Data di decisione
- 21 luglio 2020
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:183
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 27, comma 1, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 7, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 43342
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della norma censurata, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975. Contrariamente a quanto eccepito, il rimettente non avrebbe dovuto impugnare il successivo art. 30- ter , in quanto le censure si appuntano proprio sulla previsione contenuta nella disposizione censurata.
Massima n. 43343
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per sopravvenuta carenza di oggetto, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975. Il frammento normativo dell'art. 4- bis , censurato dall'ordinanza di rimessione, è diverso da quello colpito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della sentenza n. 253 del 2019, come risulta dalla motivazione della stessa ordinanza di rimessione. ( Precedente citato: sentenza n. 253 del 2019 ).
Massima n. 43344
È ordinata la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Lecce per un nuovo esame, alla luce del mutato contesto normativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975, sollevate in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui, così come interpretato nel "diritto vivente", esclude che il condannato per il delitto di cui all'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, commesso e giudicato prima dell'entrata in vigore della legge n. 43 del 2015, possa fruire del beneficio del permesso premio in assenza della prova di collaborazione con la giustizia, nonché, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, commi primo e terzo, Cost., nella parte in cui impone ai condannati per il medesimo delitto il divieto di fruire del beneficio del permesso premio in assenza della prova di collaborazione con la giustizia. Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente - l'imprescindibilità della collaborazione con la giustizia per l'ottenimento del permesso premio - risulta profondamente modificato dalla sopravvenuta sentenza n. 253 del 2019, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale la disposizione censurata proprio per quel che attiene all'assolutezza di tale presunzione, così consentendo la concessione del permesso premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a norma dell'art. 58- ter ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino degli stessi. Spetta pertanto al rimettente valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. Per costante giurisprudenza costituzionale, a fronte del sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale spetta al giudice rimettente valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. ( Precedenti citati: sentenza n. 253 del 2019; ordinanze n. 49 del 2020, n. 182 del 2019, n. 154 del 2018 e n. 26 del 2009 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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