Corte costituzionale

Sentenza n. 99/2019

Corte cost., sent. 19 aprile 2019, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
99/2019
Data di deposito
19 aprile 2019
Data di decisione
20 febbraio 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:99

Norme oggetto del giudizio

  • art. 47-ter, comma 1, ter, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 42189

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per richiesta di intervento non a "rime obbligate" - formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, della legge n. 354 del 1975. Il rimettente individua nella detenzione domiciliare "in deroga" - già presente nell'ordinamento per i detenuti affetti da gravi infermità fisiche - una risposta costituzionalmente adeguata e idonea a porre rimedio alla denunciata assenza di qualsiasi alternativa al carcere per i detenuti affetti da grave malattia psichica. Secondo la più recente giurisprudenza costituzionale, l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore, ferma restando la sua facoltà di intervenire con scelte diverse. Occorre, infatti, evitare che l'ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale specie negli ambiti, come quello penale, in cui è più impellente l'esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 41 del 2018 e n. 236 del 2016 ).

Massima n. 42190

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 CEDU - l'art. 47- ter , comma 1- ter , della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47- ter . La mancanza di qualsiasi alternativa al carcere per i detenuti affetti da grave malattia psichica sopravvenuta ai sensi dell'art. 148 cod. pen. e con residuo pena superiore a quattro anni viola i parametri evocati in quanto impedisce che la pena possa essere eseguita fuori dagli istituti di detenzione, anche qualora sia riscontrata una malattia mentale che provochi una sofferenza talmente grave che, cumulata con l'ordinaria afflittività del carcere, dia luogo a un supplemento di pena contrario al senso di umanità. La detenzione domiciliare "umanitaria" o "in deroga" - prevista per i casi di grave infermità fisica - si presta, allo stato attuale, a colmare tale lacuna, perché è uno strumento capace di offrire sollievo ai malati più gravi e al tempo stesso può essere configurata in modo variabile, con un dosaggio ponderato delle limitazioni, degli obblighi e delle autorizzazioni, consentendo così di salvaguardare il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di difesa della collettività. Spetterà al giudice valutare caso per caso e momento per momento la singola situazione, verificando anche in base alle strutture e ai servizi di cura interni al carcere, alle esigenze di tutela degli altri detenuti e del personale, se il condannato affetto da grave malattia psichica sia in condizioni di rimanere nell'istituto penitenziario o debba essere destinato a un luogo esterno (abitazione o luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza), fermo restando che ciò non può accadere qualora ritenga prevalenti le esigenze della sicurezza pubblica. ( Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2018, n. 177 del 2009 e n. 111 del 1996; ordinanze n. 255 del 2005 e n. 327 del 1989 ). Il diritto fondamentale alla salute ex art. 32 Cost., di cui ogni persona è titolare, deve intendersi come comprensivo non solo della salute fisica, ma anche della salute psichica, alla quale l'ordinamento è tenuto ad apprestare un identico grado di tutela, anche con adeguati mezzi per garantirne l'effettività. ( Precedenti citati: sentenze n. 169 del 2017, n. 162 del 2014, n. 251 del 2008, n. 359 del 2003, n. 282 del 2002 e n. 167 del 1999 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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