Corte costituzionale
Sentenza n. 88/2019
Corte cost., sent. 17 aprile 2019, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 88/2019
- Data di deposito
- 17 aprile 2019
- Data di decisione
- 19 febbraio 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:88
Norme oggetto del giudizio
- art. 222, comma 3, ter, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 590-quater, codice penale
- art. 1, comma 2, legge n. 41 del 23 marzo 2016
- art. 222, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
Parametri
Massime
Massima n. 42542
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 3- ter , del d.lgs. n. 285 del 1992, censurato dal Tribunale di Torino - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui prevede, in caso di condanna per il reato di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, che non possa essere conseguita una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Il rimettente non deve fare applicazione della disposizione censurata nel giudizio principale, in cui è chiamato solo ad irrogare la sanzione amministrativa della revoca della patente in caso di condanna per i delitti indicati, mentre è in sede di contestazione dell'eventuale diniego del provvedimento amministrativo che può avere ingresso la censura di illegittimità costituzionale della norma che determina il periodo di tempo necessario per conseguire una nuova patente.
Massima n. 42543
Sono ammissibili - sotto il profilo della motivazione sulla rilevanza - le questioni incidentali di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 590- quater cod. pen. I rimettenti hanno identificato la circostanza aggravante e quella attenuante, ricorrenti nel caso di specie, per le quali opera il denunciato divieto di bilanciamento, e ciò consente di ritenere adempiuto l'onere motivazionale, non essendo necessaria alcuna ulteriore, più specifica, motivazione in ordine alla possibile colpevolezza degli imputati, che è ancora sub iudice.
Massima n. 42544
È ammissibile - sotto il profilo della rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, che prevede la revoca della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede alla dichiarazione di responsabilità penale per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime. Al rimettente è demandata la pronuncia sulla revoca suddetta, essendo invece il successivo provvedimento prefettizio un mero atto amministrativo conseguenziale.
Massima n. 42545
Nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 590- quater cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 41 del 2016, il divieto di bilanciamento fra circostanze è censurato unicamente in riferimento all'attenuante a effetto speciale dell'efficacia causale non esclusiva della condotta dell'imputato (artt. 589- bis , settimo comma, e 590- bis , settimo comma, cod. pen.) e in relazione alle specifiche aggravanti "privilegiate" della guida in stato di ebbrezza alcolica per l'omicidio stradale (art. 589- bis , secondo comma, cod. pen.) e dell'attraversamento di un'intersezione con il semaforo rosso per le lesioni stradali (art. 590- bis , quinto comma, numero 2, cod. pen.).
Massima n. 42546
Dal principio di legalità sancito all'art. 25 Cost. discende che le scelte sulla misura della pena sono affidate alla discrezionalità politica del legislatore, sempre che il trattamento sanzionatorio sia proporzionato alla violazione commessa e non comprometta la finalità di rieducazione del condannato. ( Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2017 e n. 233 del 2018 ). Per giurisprudenza costante, le valutazioni sulla dosimetria della pena appartengono alla rappresentanza politica, attraverso la riserva di legge sancita nell'art. 25 Cost., e sono assoggettate al giudizio di legittimità costituzionale solo a fronte di scelte palesemente arbitrarie del legislatore che, per la loro manifesta irragionevolezza, evidenzino un uso distorto della discrezionalità a esso spettante. ( Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2017, n. 236 del 2016, n. 148 del 2016, n. 23 del 2016, n. 81 del 2014 e n. 394 del 2006; ordinanze n. 249 del 2007, n. 71 del 2007, n. 169 del 2006 e n. 45 del 2006 ). Fermo restando che non spetta alla Corte costituzionale determinare autonomamente la misura della pena, l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale che riguardano l'entità della punizione risulta condizionata non tanto dalla presenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nel sistema di previsioni sanzionatorie che, trasposte all'interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita dal legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018 e n. 148 del 2016 ).
Massima n. 42547
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590- quater cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 41 del 2016, censurato dal GUP del Tribunale di Roma e dal Tribunale di Torino - in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost. - nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza o equivalenza dell'attenuante dell'efficacia causale non esclusiva della condotta dell'imputato (artt. 589- bis , settimo comma, e 590- bis , settimo comma, cod. pen.) sulle aggravanti della guida in stato di ebbrezza alcolica per l'omicidio stradale (art. 589- bis , secondo comma, cod. pen.) e dell'attraversamento di un'intersezione con il semaforo rosso per le lesioni (art. 590- bis , quinto comma, numero 2, cod. pen.). L'attenuante in esame - per effetto della quale, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole (in ragione del concorso della colpa della parte offesa o di altre concause), la pena è diminuita fino alla metà - non attiene all'offensività, ma si colloca sul piano del tutto distinto dell'efficacia causale, dove opera il principio non già di proporzionalità, ma di equivalenza delle concause dell'evento. Rientra pertanto nella discrezionalità del legislatore, esercitata nella specie non irragionevolmente, prevedere che questa attenuante, eccezionale e del tutto particolare, non possa essere ritenuta prevalente o equivalente rispetto alle menzionate aggravanti "privilegiate", indicative di condotte altamente pericolose e che da tempo creano diffuso allarme sociale per il grave pregiudizio che arrecano alla sicurezza stradale. La diversità tra omicidio stradale - la cui previsione come fattispecie autonoma è espressione di una precisa scelta politica - e omicidio colposo comune costituisce inoltre ragione sufficiente del trattamento sanzionatorio differenziato. In generale, è legittima la tecnica legislativa del divieto di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti su specifiche circostanze aggravanti in ragione di speciali esigenze di contrasto di condotte particolarmente lesive dell'integrità delle persone. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 1985 e n. 38 del 1985 ). Le deroghe al bilanciamento delle circostanze rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore e sono sindacabili dalla Corte costituzionale soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012 ). Il legislatore può schermare l'ordinario bilanciamento di circostanze del reato, ma non fino al punto di sanzionare condotte di minore gravità con pene eccessive perché sproporzionate rispetto al canone della necessaria offensività. ( Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2017, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012 ).
Massima n. 42548
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589- bis (Omicidio stradale) e 590- bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589- bis e 590- bis cod. pen. La revoca automatica della patente di guida - prevista dalla disposizione censurata dal Tribunale di Torino per tutte le ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime - si giustifica solo per le più gravi violazioni sanzionate come fattispecie aggravate dalla guida in stato di ebbrezza (oltre una determinata soglia di tasso alcolemico) o sotto l'effetto di stupefacenti, essendo questo un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; nelle altre ipotesi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità (sia quelle non aggravate, sia quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto degli artt. 589- bis e 590- bis cod. pen.), la previsione di una sanzione amministrativa fissa è, invece, intrinsecamente irragionevole e non compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità. In queste ipotesi, infatti, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare, secondo la gravità della condotta del condannato e tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, la sanzione meno afflittiva della sospensione della patente, in luogo della revoca della stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 222 del 2018, n. 22 del 2018 e n. 50 del 1980 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 3-ter, cod. strada, sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-quater cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma e dal Tribunale ordinario di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2019.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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