Corte costituzionale

Sentenza n. 67/2019

Corte cost., sent. 29 marzo 2019, n. 67

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
67/2019
Data di deposito
29 marzo 2019
Data di decisione
20 febbraio 2019
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:67

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 41743

Non è accolta l'eccezione, per omessa motivazione delle ragioni di asserita violazione del principio di eguaglianza, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il rimettente non lamenta l'irragionevole diversità di trattamento tra tributi e sanzioni, bensì l'irragionevolezza dell'individuazione del luogo di notificazione dell'invito al pagamento, luogo che non consentirebbe un'adeguata conoscibilità da parte del destinatario.

Massima n. 41744

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per la pluralità di soluzioni che possono essere fornite dal legislatore nell'esercizio della propria discrezionalità, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il rimettente denuncia la violazione del limite di manifesta irragionevolezza dell'opzione legislativa, altrimenti insindacabile.

Massima n. 41745

Sono dichiarate inammissibili, per omessa motivazione della non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Messina in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che l'invito al pagamento del contributo unificato è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio. I parametri indicati risultano evocati a ulteriore supporto della lesione degli artt. 3 e 97 Cost., ma non ne risulta adeguatamente motivata la pretesa lesione.

Massima n. 41746

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Messina in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., dell'art. 248, comma 2, del del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che l'invito al pagamento del contributo unificato è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio. La norma censurata - che non viola il fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti - trova la sua ratio nel contemperamento non implausibile tra esigenze di garanzia del destinatario, principio di auto-responsabilità e onere di diligenza, da un canto, e di efficienza e buon andamento dell'amministrazione finanziaria, in quanto esonerata da approfondite ricerche anagrafiche, dall'altro. In questo contesto, l'omessa comunicazione da parte del domiciliatario al contribuente dell'invito al pagamento del contributo unificato si risolve in un inconveniente di mero fatto, come tale inidoneo a incidere sulla lamentata lesione di parametri costituzionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 249 del 2017, n. 231 del 2017 e n. 346 del 1998 ). Rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, con il limite inderogabile di assicurare al contribuente una effettiva possibilità di conoscenza dell'atto. ( Precedente citato: sentenza n. 175 del 2018 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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