Corte costituzionale
Sentenza n. 50/2019
Corte cost., sent. 15 marzo 2019, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/2019
- Data di deposito
- 15 marzo 2019
- Data di decisione
- 4 dicembre 2018
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 80, comma 19, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 10, comma 2, Costituzione
- art. 10, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 14, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 38, Costituzione
Massime
Massima n. 41740
È inammissibile l'intervento ad adiuvandum, proposto dall'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI), nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000. L'associazione è estranea al giudizio principale e non è titolare di un interesse direttamente riconducibile ad esso, bensì di un mero indiretto, e più generale, interesse, connesso al suo scopo statutario, a "promuovere l'informazione, la documentazione e lo studio dei problemi, di carattere giuridico, attinenti all'immigrazione, alla condizione dello straniero (nonché dell'apolide e del rifugiato), alla disciplina della cittadinanza nell'ordinamento italiano, alla tutela contro la discriminazione, il razzismo e la xenofobia".
Massima n. 41741
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000. I rimettenti hanno accertato la ricorrenza degli ulteriori requisiti richiesti per la concessione dell'assegno sociale in capo ai ricorrenti nei giudizi a quibus e hanno adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza delle questioni. L'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, in base al quale l'assegno sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è corrisposto "agli aventi diritto, a condizione che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale", non detta un criterio sostitutivo, bensì cumulativo, rispetto al possesso del requisito del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) previsto dal comma 19 dell'art. 80 della legge n. 388 del 2000. Il riferimento agli "aventi diritto" presuppone infatti la ricorrenza, in capo a questi ultimi, di tutti i requisiti espressamente previsti dalla legge, tra i quali la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, cui si aggiunge la condizione del soggiorno continuativo per almeno dieci anni.
Massima n. 41742
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dai Tribunali di Torino e di Bergamo, in funzione di giudici del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 38, 10, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimi due in relazione all'art. 14 della CEDU - dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui subordina la concessione dell'assegno sociale agli stranieri extracomunitari al requisito "ulteriore" della titolarità del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Stante la limitatezza delle risorse disponibili, il legislatore può legittimamente prevedere specifiche condizioni per il godimento delle prestazioni assistenziali eccedenti i bisogni primari della persona, purché esse non siano manifestamente irragionevoli né intrinsecamente discriminatorie, com'è appunto nella specie la considerazione dell'inserimento socio-giuridico del cittadino extracomunitario nel contesto nazionale, certificata dal permesso indicato. In tal modo, le provvidenze ulteriori rispetto a servizi e prestazioni che soddisfano un bisogno primario dell'individuo, divengono il corollario dello stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo. ( Precedenti citati: sentenze n. 230 del 2015, n. 22 del 2015, n. 222 del 2013, n. 40 del 2013, n. 329 del 2011, n. 187 del 2010, n. 11 del 2009 e n. 306 del 2008 ). La Costituzione impone di preservare l'uguaglianza nell'accesso all'assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extracomunitari dall'altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni che, nella soddisfazione di un bisogno primario dell'individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale, riflettano il godimento dei diritti inviolabili della persona. Per questa parte, infatti, la prestazione non è tanto una componente dell'assistenza sociale (che l'art. 38, primo comma, Cost. riserva al "cittadino"), quanto un necessario strumento di garanzia di un diritto inviolabile della persona di cui all'art. 2 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 222 del 2013 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, e 38 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU, dal Tribunale ordinario di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze