Corte costituzionale

Sentenza n. 45/2019

Corte cost., sent. 13 marzo 2019, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
45/2019
Data di deposito
13 marzo 2019
Data di decisione
6 febbraio 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:45

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 41234

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserita natura ancipite del petitum, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6- ter , della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) spettanti alla pubblica amministrazione. Sebbene nell'ordinanza di rimessione si affermi che una eventuale pronuncia di accoglimento avrebbe sicuri effetti sul giudizio a quo - sia nell'ipotesi di sentenza additiva che fornisca il parametro temporale sulla cui base verificare la tardività della sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri inibitori della pubblica amministrazione, sia nell'ipotesi di declaratoria «pura» di illegittimità costituzionale -, tuttavia, in tutti gli altri passaggi della motivazione, l'ordinanza è costruita in senso additivo, dubitando il rimettente della legittimità costituzionale della norma censurata esclusivamente nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica dell'amministrazione.

Massima n. 41235

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inerenza alla discrezionalità legislativa del non necessitato intervento additivo auspicato, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) spettanti alla pubblica amministrazione. Il giudice a quo, consapevole - per via della molteplicità delle tesi sostenute in dottrina e in giurisprudenza - della difficoltà di individuare una soluzione a rime obbligate, a fronte della ritenuta omissione legislativa, correttamente ha invocato una pronuncia additiva di principio, utilizzata dalla Corte costituzionale proprio al fine di non invadere la sfera riservata al legislatore e, nelle more del suo intervento, di fornire al giudice comune uno strumento duttile per rinvenire una soluzione del caso concreto conforme a Costituzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2018, n. 94 del 2017 e n. 155 del 2014 ).

Massima n. 41236

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) spettanti alla pubblica amministrazione. Il rimettente, con motivazione plausibile, corretta e sufficiente a fondare la rilevanza della questione, ha osservato che, per decidere sull'eccezione di tardività sollevata dall'amministrazione e dal controinteressato, deve fare applicazione della norma censurata, la quale, secondo la ricostruzione fatta propria dallo stesso rimettente, consentirebbe al terzo di sollecitare in ogni tempo le verifiche spettanti alla PA sull'attività oggetto di SCIA. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2018 e n. 225 del 2018; ordinanze n. 184 del 2017 e n. 171 del 2017 ).

Massima n. 41237

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tar Toscana in riferimento agli artt. 3, 11, 97, 117, primo comma, quest'ultimo in riferimento all'art. 1 del Prot. add. alla CEDU e all'art. 6, par. 3, del TUE, e secondo comma, lett. m), Cost. - dell'art. 19, comma 6- ter , della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) spettanti alla pubblica amministrazione. I suddetti poteri di verifica non sono diversi da quelli (inibitori, repressivi, conformativi, comunque sempre vincolati) previsti dai precedenti commi 3, 4 e 6- bis , sia sulla base del dato testuale, che per la genesi della disposizione censurata (introdotta non con la finalità di introdurre nuovi poteri, ma di limitare le possibilità di tutela del terzo all'azione contro il silenzio inadempimento) che, infine, per l'evoluzione del quadro normativo di riferimento a seguito della introduzione, ad opera della legge n. 124 del 2015, del termine di diciotto mesi per l'esercizio dell'autotutela di cui all'art. 21- novies della legge n. 241 del 1990. Il riconoscimento di un potere "in bianco" sarebbe peraltro in manifesto contrasto con il principio di legalità-tipicità che caratterizza, qualifica e limita tutti i poteri amministrativi, comportando quel recupero dell'istituto della SCIA all'area amministrativa tradizionale che il legislatore ha inteso inequivocabilmente escludere con la scelta di liberalizzazione dell'attività oggetto di segnalazione. Tutto ciò, peraltro, non esclude l'opportunità di un intervento normativo, quantomeno ai fini, da una parte, di rendere possibile al terzo interessato una più immediata conoscenza dell'attività segnalata e, dall'altra, di impedire il decorso dei relativi termini in presenza di una sua sollecitazione, in modo da sottrarlo al rischio del ritardo nell'esercizio del potere da parte dell'amministrazione e al conseguente effetto estintivo di tale potere ( Precedente citato: sentenza n. 49 del 2016 ). Il principio di legalità-tipicità, che qualifica e limita tutti i poteri amministrativi, ha fondamento costituzionale (artt. 23, 97, 103 e 113 Cost.) e va letto non solo in senso formale, come necessità di una previsione espressa del potere, ma anche in senso sostanziale, come determinazione del suo ambito, e cioè dei fini, del contenuto e delle modalità del suo esercizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2011, n. 32 del 2009, n. 307 del 2003 e n. 150 del 1982 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 11, 97, 117, primo comma - quest'ultimo in riferimento all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993 - e secondo comma, lettera m), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze