Corte costituzionale
Sentenza n. 36/2019
Corte cost., sent. 6 marzo 2019, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/2019
- Data di deposito
- 6 marzo 2019
- Data di decisione
- 23 gennaio 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012
- art. 11, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012
Parametri
Massime
Massima n. 41661
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita sollecitazione di un intervento additivo non a "rime obbligate" - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 235 del 2012. In caso di accoglimento, la norma da aggiungere per rimediare al vizio di costituzionalità non sarebbe introdotta ex novo dalla Corte, ma una sola, quella già contenuta nella successiva lett. b).
Massima n. 41662
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per erronea invocazione del parametro costituzionale violato (quarto, anziché secondo, comma dell'art. 48 Cost.) - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 235 del 2012. Il rimettente invoca in più punti (compreso il dispositivo) l'art. 48 Cost. nella sua interezza e illustra la lesione del diritto di voto in modo tale da rendere chiaro che le norme evocate come parametro sono quelle contenute nel primo e nel secondo comma. Il riferimento operato all'art. 48, quarto comma, Cost. deve dunque considerarsi un mero spunto argomentativo.
Massima n. 41663
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 11, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 235 del 2012, sono inammissibili - in quanto tese ad estendere il thema decidendum fissato nell'ordinanza di rimessione - le ulteriori questioni di costituzionalità prospettate dalla parte costituita nelle sue difese. ( Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2018, n. 239 del 2018, n. 200 del 2018, n. 194 del 2018, n. 161 del 2018, n. 33 del 2018, n. 14 del 2018, n. 12 del 2018 e n. 4 del 2018; ordinanza n. 96 del 2018 ).
Massima n. 41664
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 48 e 51, primo comma, Cost., dell'art. 11, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 235 del 2012, il quale prevede l'automatica sospensione dalla carica degli eletti alla carica di amministratore locale che, a prescindere dal momento della condanna, sono stati condannati in via non definitiva per determinati reati gravi o comunque offensivi della pubblica amministrazione. La norma censurata costituisce una misura cautelare non irragionevole, diretta a evitare che coloro che sono stati condannati anche in via non definitiva per determinati reati gravi o comunque offensivi della pubblica amministrazione rivestano cariche amministrative, mettendo così in pericolo il buon andamento dell'amministrazione stessa e la sua onorabilità. Inoltre, limitando, con i successivi commi, la durata della sospensione a 18 mesi - decorsi i quali senza che la sentenza sia stata confermata in appello (nel quale caso decorre un ulteriore periodo di sospensione di dodici mesi) o sia divenuta definitiva (con conseguente decadenza dell'eletto), l'eletto entrerà comunque in carica - ha ulteriormente bilanciato le esigenze di tutela della pubblica amministrazione, da un lato, e dell'eletto condannato, dall'altro, temperando in maniera non irragionevole gli effetti automatici della sentenza di condanna non definitiva in ragione del trascorrere del tempo e della progressiva stabilizzazione della stessa pronuncia e anche in questi casi il bilanciamento operato dal legislatore fra il menzionato interesse pubblico e gli altri interessi, pubblici e privati, in gioco, non appare irragionevole. È poi esclusa una disparità di trattamento rispetto alle ipotesi della successiva lett. b), che prevede, in caso di condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, la sospensione dalla carica solo qualora la condanna intervenga dopo l'elezione o la nomina e sia confermata in appello. Al di fuori dei reati più gravi e dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, il legislatore ha ritenuto, non irragionevolmente, che l'esigenza di tutela oggettiva dell'ente territoriale venga meno o si indebolisca, ragion per cui ha considerato prevalenti gli interessi sottesi agli artt. 48 e 51 Cost., in caso di condanna precedente l'elezione. Né la sospensione in esame falsa la libera concorrenza elettorale dal lato passivo, pregiudicando la libera scelta del cittadino elettore dal lato attivo, perché il condizionamento delle elezioni (derivante dal fatto che il candidato già condannato è destinato provvisoriamente alla sospensione in caso di elezione) è l'inevitabile conseguenza di fatto della scelta del legislatore, espressiva del punto di equilibrio da esso individuato. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 236 del 2015, n. 141 del 1996 e n. 407 del 1992 ). Il legislatore, nel disciplinare i requisiti per l'accesso e il mantenimento delle cariche che comportano l'esercizio di funzioni pubbliche, ben può ricercare un bilanciamento tra il diritto di elettorato passivo, da un lato, e la tutela oggettiva del buon andamento e della legalità nella pubblica amministrazione, dall'altro (esigenza che non è sufficiente a far venire meno la presenza di un consapevole "atto di fiducia" dell'elettorato che elegge il candidato già condannato in via non definitiva). ( Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2017, n. 276 del 2016, n. 236 del 2015, n. 118 del 2013, n. 257 del 2010, n. 352 del 2008, n. 25 del 2002, n. 132 del 2001, n. 141 del 1996, n. 295 del 1994, n. 118 del 1994, n. 288 del 1993, n. 218 del 1993 ).
Massima n. 41665
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 11, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 235 del 2012, la prospettazione di una soluzione aggiuntiva come possibile rimedio al vizio della norma censurata dà luogo a una seconda, distinta questione di legittimità costituzionale, che va considerata come proposta in via subordinata. Benché infatti il rimettente non la qualifichi espressamente come tale, il tenore complessivo della motivazione e l'inciso "al più", accostato alla soluzione in essa prospettata, inducono a ritenere che la stessa sia sottoposta alla Corte per il caso in cui la questione principale sia respinta. ( Precedente citato: sentenza n. 175 del 2018 ).
Massima n. 41666
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 235 del 2012, sollevata in via subordinata dal Tribunale di Lecce per mitigare - mediante la limitazione della sospensione dalle cariche elettive alle sole condanne non definitive intervenute successivamente alla candidatura - l'asserita irragionevolezza della disposizione censurata. Il petitum formulato in via subordinata è incoerente rispetto agli argomenti svolti nell'ordinanza di rimessione, poiché il giudice a quo non fornisce argomentazioni ulteriori rispetto a quelle già spese, e confutate, per sostenere l'illegittimità della norma censurata nella parte in cui estende l'applicazione della sospensione anche alle condanne intervenute prima della candidatura. ( Precedente citato: ordinanza n. 243 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), sollevata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 48 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce con l'ordinanza in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, sollevata in via subordinata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 48 e 51, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze