Corte costituzionale

Sentenza n. 290/2019

Corte cost., sent. 27 dicembre 2019, n. 290

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
290/2019
Data di deposito
27 dicembre 2019
Data di decisione
20 novembre 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
CAROSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:290

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, lett. g), n. 2), legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018
  • art. 5, comma 1, lett. h), legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018
  • art. 28, comma 1, bis, legge della Regione Lazio n. 29 del 6 ottobre 1997
  • art. 5, comma 1, lett. i), n. 5), legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018
  • art. 31, comma 1, bis, legge della Regione Lazio n. 29 del 6 ottobre 1997
  • art. 5, comma 1, lett. i), n. 7.2), legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018
  • art. 31, comma 2, bis, secondo periodo, legge della Regione Lazio n. 29 del 6 ottobre 1997
  • art. 5, comma 6, lett. c), legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018
  • art. 57-ter, legge della Regione Lazio n. 38 del 22 dicembre 1999
  • art. 33, comma 1, lett. a), legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018
  • art. 4-bis, legge della Regione Lazio n. 33 del 18 novembre 1999
  • art. 84, comma 1, lett. b), legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018
  • art. 4-bis, legge della Regione Lazio n. 30 del 16 luglio 1998

Parametri

Massime

Massima n. 40974

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. m ) e s ), Cost., dell'art. 5, comma 1, lett. g ), n. 2), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, limitatamente alla parte che, modificando il procedimento di approvazione del piano dell'area naturale protetta regionale, prevede che la Giunta regionale, cui spetta il potere di apportare eventuali modifiche e integrazioni al testo adottato dall'ente di gestione, formuli al Consiglio una proposta per l'approvazione, per cui esso si esprime entro i successivi centoventi giorni, decorsi i quali il piano si intende approvato. La complessa attività denunciata, che dà attuazione alla previsione statale dell'art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991, si configura come una sorta di subprocedimento nell'ambito del procedimento di approvazione del piano, e trova in ogni caso la sua manifestazione espressa alternativamente nella deliberazione del Consiglio regionale o, ove questa non intervenga nel termine, nella deliberazione della Giunta di approvazione della proposta. Conseguentemente, risulta impossibile ricondurre il suddetto meccanismo all'istituto del silenzio assenso, e in particolare al modello legale previsto dalla legge n. 241 del 1990, in quanto la determinazione della Giunta regionale di proposta al Consiglio, come disciplinata, presenta tutti gli elementi necessari a riconoscerle il valore di provvedimento espresso di approvazione nel caso di inutile decorso del termine di intervento del Consiglio. ( Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2019, n. 245 del 2018, n. 206 del 2018, n. 121 del 2018, n. 74 del 2017, n. 36 del 2017, n. 212 del 2014 e n. 171 del 2012 ).

Massima n. 40975

Sono dichiarate non fondate, per erroneo presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ) e m ), Cost., dell'art. 5, comma 1, lett. h ), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che modifica il comma 1- bis nell'art. 28 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, il quale disciplina, nell'ambito dell'area protetta regionale, i casi di nulla osta per interventi edilizi. Al contrario di quanto ritenuto dal ricorrente, la norma regionale impugnata non altera il regime del nulla osta, rispetto al quale resta valido quanto disposto dall'art. 28, comma 1, della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, e cioè che esso è richiesto per gli interventi soggetti a titolo abilitativo edilizio; pertanto, essa non comprende gli interventi di attività edilizia libera, privi di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 (t.u. edilizia).

Massima n. 40976

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lett. i ), n. 5), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carenza di interesse, in quanto la norma impugnata dal Governo non costituirebbe una novità, essendo già contemplata dal testo previgente dell'art. 28 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997. L'argomento non ha alcun rilievo, essendo la Corte costituzionale chiamata ad esaminare la conformità a Costituzione delle norme impugnate a prescindere dal fatto che fattispecie simili a quelle contestate fossero previste nella normativa preesistente. Peraltro nel caso di specie non si è in presenza di un'ipotesi di questo tipo, giacché non è dato di rinvenire nell'ordinamento regionale alcuna normativa del tutto sovrapponibile a quella in esame. Secondo il costante orientamento costituzionale, non osta all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in via principale l'integrale coincidenza della disposizione impugnata con il testo di altra anteriore non impugnata, atteso che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile ai giudizi in via principale e che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2019 e n. 171 del 2018 ).

Massima n. 40977

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 5, comma 1, lett. i ), n. 5), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto il comma 1- bis nell'art. 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, che consente le ricorrenti pratiche di conduzione delle aziende agricole che non comportino modificazioni sostanziali del territorio. La generica formulazione della disposizione regionale impugnata dal Governo è tale da escludere, senza ulteriori specificazioni, l'obbligo del nulla osta di cui all'art. 28 della stessa legge reg. Lazio n. 7 del 2018, tanto più che la successiva elencazione delle pratiche non ne esaurisce il novero, essendo preceduta dall'espressione «in particolare», che esclude il carattere esaustivo degli interventi considerati. Ne consegue la violazione dell'art. 13 della legge n. 394 del 1991, che invece prescrive che tutti gli interventi, gli impianti e le opere per i quali sia necessario il rilascio di concessioni o autorizzazioni siano sottoposti al preventivo nulla osta dell'ente parco.

Massima n. 40978

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lett. i ), n. 7.2), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carenza di interesse, in quanto la norma impugnata dal Governo non costituirebbe una novità, riproducendo i medesimi contenuti sostanziali delle disposizioni recate dagli artt. 8, comma 4, lett. d ), 26, comma 1- bis , lett. b ), e 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997. Le ipotesi indicate nei citati articoli non coincidono affatto con quelle ricomprese nell'ampia e indeterminata formula introdotta dalla disposizione impugnata.

Massima n. 40979

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 5, comma 1, lett. i ), n. 7.2), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto il secondo periodo del comma 2- bis dell'art. 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, consentendo che il piano di utilizzazione aziendale (PUA) possa derogare alle previsioni del piano dell'area naturale protetta. La norma regionale impugnata dal Governo contrasta sia con gli artt. 22 e 23 della legge n. 394 del 1991, che individuano nel piano del parco uno degli strumenti di attuazione delle finalità del parco stesso, che soprattutto con l'art. 25, comma 2, della medesima legge, che riconosce al piano del parco il valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e che lo configura come strumento di pianificazione sostitutivo dei piani paesistici e di quelli territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

Massima n. 42831

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 (t.u. edilizia), l'art. 5, comma 6, lett. c ), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto l'art. 57- ter nella legge reg. Lazio n. 38 del 1999, attribuendo la qualifica di "edificio legittimo esistente" ai manufatti per i quali si sono verificate le condizioni descritte nelle due norme statali richiamate a parametro interposto, sia pure per le sole finalità connesse ai piani di utilizzazione aziendale in agricoltura e a quelli per le attività integrate e complementari. Con la norma impugnata dal Governo il legislatore regionale attribuisce la qualifica di "edifici legittimi esistenti" a determinati edifici, sia pure ai limitati fini degli artt. 57 e 57- bis della legge reg. Lazio n. 38 del 1999, sostituendosi, per questo verso, al legislatore statale cui spetta, nell'esercizio della competenza concorrente in materia di governo del territorio, il compito di porre le norme di principio che consentano di qualificare un immobile come edificio legittimo esistente. La natura di normativa di principio della disciplina statale indicata - concernente il regime della sanatoria degli interventi edilizi abusivi - rende illegittimo l'intervento regionale che, quand'anche fosse meramente ripetitivo delle previsioni statali, non potrebbe superare il test di costituzionalità.

Massima n. 42832

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, lett. a ), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto l'art. 4- bis nella legge reg. Lazio n. 33 del 1999, va esclusa la cessazione della materia del contendere a seguito dello ius superveniens . Benché, nelle more del giudizio, la norma impugnata sia stata modificata dall'art. 16, comma 6, della legge reg. Lazio 20 n. 8 del 2019, e successivamente sia intervenuta la legge reg. Lazio n. 22 del 2019, la quale ha disposto, a decorrere dall'8 novembre 2019, l'abrogazione, tra le altre, della legge reg. Lazio n. 33 del 1999, essa è stata in vigore, nel suo testo originario, dal 24 ottobre 2018 al 22 maggio 2019. Pertanto, la modifica descritta, pur risultando satisfattiva delle doglianze del ricorrente, non consente di escludere che la norma impugnata abbia avuto applicazione medio tempore.

Massima n. 42833

Sono dichiarate non fondate, per erroneo presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ) e m ), Cost., dell'art. 33, comma 1, lett. a ), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto l'art. 4- bis nella legge reg. Lazio n. 33 del 1999, il cui comma 3 prevede che, ai fini della presentazione e verifica formale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), i soggetti interessati possono avvalersi della agenzia per le imprese in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 159 del 2010. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, dal dato letterale non si evince un'interferenza con quanto previsto in tema di verifica formale della SCIA, che spetta esclusivamente allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). La disposizione in esame deve essere, dunque, interpretata nel senso di escludere l'attribuzione di nuovi compiti all'agenzia per le imprese, le cui funzioni restano quelle indicate dalla normativa statale e in particolare dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 160 del 2010.

Massima n. 42834

Sono dichiarate inammissibili, per genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ) e m ), Cost., dell'art. 84, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto l'art. 4- bis nella legge reg. Lazio n. 30 del 1998, che detta misure per contribuire al decongestionamento del traffico, prevedendo che possano essere impiegati, come servizi di trasporto pubblico non di linea, i servizi di noleggio di autobus con conducente, previa, tra l'altro, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Le censure mosse dal ricorrente si presentano del tutto vaghe e prive di una adeguata motivazione. Non si comprende, tra l'altro, sotto quale profilo rilevi l'asserita inconferenza del rinvio, operato dalla norma impugnata, agli artt. 3 e 10, comma 2, della legge reg. Lazio n. 30 del 1998. Né tantomeno sono chiare le ragioni per le quali l'aver subordinato l'inizio del servizio di trasporto pubblico locale alla preventiva SCIA costituisca causa di illegittimità costituzionale. Mancano, dunque, gli elementi, anche minimi, per esaminare nel merito le censure mosse dal ricorrente. ( Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2019 e n. 245 del 2018 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera i), numero 5), della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 31 della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera i), numero 7.2), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto il secondo periodo del comma 2-bis dell'art. 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera c), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto l'art. 57-ter nella legge della Regione Lazio 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio);

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera g), numero 2), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera h), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, lettera a), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 84, comma 1, lettera b), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2019.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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