Corte costituzionale
Sentenza n. 198/2019
Corte cost., sent. 24 luglio 2019, n. 198
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 198/2019
- Data di deposito
- 24 luglio 2019
- Data di decisione
- 2 luglio 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:198
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, lett. a), legge della Regione Campania n. 26 del 2 agosto 2018
- art. 12-bis, legge della Regione Campania n. 16 del 22 dicembre 2004
- art. 6, 1, lett. a), legge della Regione Campania n. 26 del 2 agosto 2018
- art. 12, comma 1, lett. a), n. 3), legge della Regione Campania n. 26 del 2 agosto 2018
- art. 20, comma 1, bis, legge della Regione Campania n. 11 del 14 ottobre 2015
Parametri
Massime
Massima n. 41480
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Campania n. 26 del 2018, l'oggetto del giudizio deve essere circoscritto al solo comma 1, lett. a ), che inserisce nella legge reg. Campania n. 16 del 2004 il nuovo art. 12- bis . Benché nel ricorso sia impugnato l'intero articolo, infatti, le censure sono rivolte esclusivamente nei confronti di questa parte della disposizione.
Massima n. 42830
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 114, primo e secondo comma, e 118, primo comma, Cost. - dell'art. 6, comma 1, lett. a ), della legge reg. Campania n. 26 del 2018, che detta norme su opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale, prevedendo i criteri di individuazione degli interessi sovracomunali che giustificano l'attrazione delle funzioni amministrative a livello regionale, attribuendo - in caso di progetti non conformi al piano urbanistico comunale (PUC) - la possibilità del Comune dissenziente di presentare proposte di modifica entro trenta giorni dalla conferenza di servizi e consentendo, infine, alla Giunta regionale l'approvazione di detti progetti anche in caso di mancato superamento del dissenso. Le scelte operate non eccedono i limiti agli spazi dell'intervento legislativo regionale in materia urbanistica; le stesse, infatti, garantiscono adeguate forme di partecipazione dei Comuni interessati, considerato che il termine di trenta giorni - funzionale a far pervenire alle altre amministrazioni partecipanti alla Conferenza proposte di modifica del progetto in caso di dissenso del Comune - si inserisce in una fase procedimentale successiva a quella in cui l'ente ha già espresso il parere non favorevole, e nella quale quest'ultimo può avvalersi degli elementi istruttori già acquisiti. Né può rilevare il diverso termine di novanta giorni previsto per il caso in cui l'amministrazione sia preposta alla tutela di interessi "sensibili" (art. 14- bis della legge n. 241 del 1990). La disposizione impugnata determina, infine, con sufficiente chiarezza i criteri di individuazione degli interessi sovracomunali che giustificano l'attrazione delle funzioni amministrative a livello regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2011, n. 278 del 2010 e n. 6 del 2004 ). Per la giurisprudenza costituzionale, la legge nazionale, regionale o delle Province autonome può modificare le caratteristiche o l'estensione dei poteri urbanistici dei Comuni, ovvero subordinarli a preminenti interessi pubblici, alla condizione di non annullarli o comprimerli radicalmente, garantendo adeguate forme di partecipazione dei Comuni interessati ai procedimenti che ne condizionano l'autonomia. ( Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2019, n. 126 del 2018, n. 478 del 2002, n. 378 del 2000, n. 357 del 1998, n. 286 del 1997, n. 83 del 1997 e n. 61 del 1994 ).
Massima n. 42835
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse a ricorrere, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lett. a ), n. 3), della legge reg. Campania n. 26 del 2018. Anche a prescindere dalla consentita impugnabilità delle leggi ripetitive di leggi precedenti non impugnate, la sostituzione, operata dalla previsione impugnata, del comma 1-bis dell'art. 20 della legge reg. Campania n. 11 del 2015, non comporta la "persistenza" della norma nel testo anteriore, abrogata e riformulata in termini più restrittivi, perché va escluso che essa possa rivivere nell'ordinamento ove le questioni fossero accolte. Per costante giurisprudenza costituzionale l'omessa impugnazione da parte dello Stato di precedenti norme regionali, analoghe a quelle oggetto di ricorso, non ha rilievo atteso che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2017 e n. 231 del 2016 ).
Massima n. 42836
Sono dichiarate inammissibili, per inconferenza del parametro evocato e assertività della censura, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 5, 114, 117, secondo comma, lett. l ), e 118, primo comma, Cost. - dell'art. 12, comma 1, lett. a ), n. 3), della legge reg. Campania n. 26 del 2018, che prevede che, nel caso di iniziative di interesse regionale inerenti ad attività economiche, produttive anche che comportino varianti urbanistiche, il provvedimento abilitativo per l'avvio di nuove imprese che intendano localizzarsi sul territorio campano sia rilasciato dallo Sportello unico regionale per le attività produttive (SURAP). Il ricorrente non chiarisce perché la disciplina delle funzioni attribuite al SURAP dalla disposizione impugnata, che non rivela immediate interferenze con la materia dell'ordinamento civile, vi dovrebbe invece essere ricondotta, né offre alcun argomento a sostegno del lamentato contrasto della stessa in riferimento agli altri parametri evocati. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016, n. 269 e n. 181 del 2014 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. In particolare, l'atto introduttivo al giudizio non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2018, 109 del 2018, n. 261 del 2017, n. 169 del 2017, n. 107 del 2017, n. 32 del 2017, n. 141 del 2016, n. 251 del 2015, n. 153 del 2015, n. 142 del 2015, n. 82 del 2015 e n. 13 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera a), numero 3), della legge della Regione Campania 2 agosto 2018, n. 26 (Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 5, 114, 117, secondo comma, lettera l), e 118, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge reg. Campania n. 26 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 114, primo e secondo comma, e 118, primo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2019.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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