Corte costituzionale
Sentenza n. 191/2019
Corte cost., sent. 19 luglio 2019, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 191/2019
- Data di deposito
- 19 luglio 2019
- Data di decisione
- 4 luglio 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:191
Norme oggetto del giudizio
- art. 51, comma 6, Allegato 1, decreto legislativo n. 174 del 26 agosto 2016
- art. 51, comma 7, Allegato 1, decreto legislativo n. 174 del 26 agosto 2016
Parametri
Massime
Massima n. 42692
Sono dichiarate inammissibili, per inadeguata rappresentazione del quadro normativo di riferimento, rifluente sulla valutazione della rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei Conti, sez. giur. reg. Liguria, in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 103 Cost. - dell'art. 51, commi 6 e 7, dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 174 del 2016, nella parte in cui esclude l'esercizio dell'azione del pubblico ministero contabile per il risarcimento del danno all'immagine conseguente a delitti commessi da pubblici dipendenti a danno delle pubbliche amministrazioni, dichiarati prescritti con sentenza passata in giudicato, ma pienamente accertativa della responsabilità dei fatti, ai fini della condanna dell'imputato al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite. Sotto un primo profilo, al fine di verificare la oggettiva idoneità del fatto accertato (nel caso di specie: violenza privata aggravata in danno di manifestanti) a integrare un delitto "a danno" della pubblica amministrazione, il giudice a quo avrebbe dovuto prendere in considerazione anche l'ambito operativo della delega conferita al Governo per l'adozione del Codice della giustizia contabile (art. 20 della legge n. 124 del 2015) nonché l'art. 17, comma 30- ter , del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui (pur a seguito della sua parziale abrogazione, limitata al primo periodo) prevede la risarcibilità del danno all'immagine "nei soli casi" previsti dalla legge. Sotto un secondo profilo, il rimettente non ha vagliato la possibilità che il dato normativo di riferimento legittimi un'interpretazione secondo cui, nonostante l'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001 (che limitava l'azione risarcitoria contabile ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), non rimanga privo di effetto il rinvio ad esso operato da parte dell'art. 17, co. 30- ter , del d.l. n. 78 del 2009 (tuttora vigente nel suo secondo periodo), peraltro trascurando di approfondire la natura del rinvio (fisso o mobile), per stabilire se esso sia tuttora operante o se, essendo venuto meno, la norma di riferimento sia oggi interamente costituita dal censurato art. 51, co. 7. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2019 e n. 133 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, commi 6 e 7, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), sollevate dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in relazione agli artt. 3, 76, 97 e 103 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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