Corte costituzionale
Sentenza n. 175/2019
Corte cost., sent. 12 luglio 2019, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 175/2019
- Data di deposito
- 12 luglio 2019
- Data di decisione
- 20 giugno 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:175
Norme oggetto del giudizio
- art. 89, comma 2, ultimo periodo, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
Parametri
Massime
Massima n. 42513
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. Il rimettente ha specificato che l'ordinanza di demolizione, impugnata nel giudizio principale, si fonda in via primaria sulla violazione del divieto - sancito dalla disposizione censurata - di innalzare nelle zone agricole ogni forma di recinzione ed è proprio su questo divieto che si incentrano le censure del rimettente.
Massima n. 42514
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, nella parte in cui vieta, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla legislazione di settore o non giustificata da motivi di sicurezza, purché strettamente necessaria a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche. La legge regionale censurata dal TAR Umbria, colpendo anche quelle recinzioni che non determinano alcuna trasformazione del territorio e sono espressione dello ius excludendi alios , travalica i limiti della competenza concorrente in materia di governo del territorio e incide su un potere, oggetto di competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, che il cod.civ. considera, per contro, parte integrante del diritto di proprietà. ( Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2017, n. 159 del 2013 e n. 352 del 2001 ).
Massima n. 42515
Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, restano assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 97 e 117, terzo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte in cui vieta, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla legislazione di settore o non giustificata da motivi di sicurezza, purché strettamente necessaria a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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