Corte costituzionale

Sentenza n. 175/2019

Corte cost., sent. 12 luglio 2019, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
175/2019
Data di deposito
12 luglio 2019
Data di decisione
20 giugno 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:175

Norme oggetto del giudizio

  • art. 89, comma 2, ultimo periodo, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015

Parametri

Massime

Massima n. 42513

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. Il rimettente ha specificato che l'ordinanza di demolizione, impugnata nel giudizio principale, si fonda in via primaria sulla violazione del divieto - sancito dalla disposizione censurata - di innalzare nelle zone agricole ogni forma di recinzione ed è proprio su questo divieto che si incentrano le censure del rimettente.

Massima n. 42514

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, nella parte in cui vieta, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla legislazione di settore o non giustificata da motivi di sicurezza, purché strettamente necessaria a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche. La legge regionale censurata dal TAR Umbria, colpendo anche quelle recinzioni che non determinano alcuna trasformazione del territorio e sono espressione dello ius excludendi alios , travalica i limiti della competenza concorrente in materia di governo del territorio e incide su un potere, oggetto di competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, che il cod.civ. considera, per contro, parte integrante del diritto di proprietà. ( Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2017, n. 159 del 2013 e n. 352 del 2001 ).

Massima n. 42515

Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, restano assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 97 e 117, terzo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte in cui vieta, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla legislazione di settore o non giustificata da motivi di sicurezza, purché strettamente necessaria a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze