Corte costituzionale

Sentenza n. 160/2019

Corte cost., sent. 25 giugno 2019, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
160/2019
Data di deposito
25 giugno 2019
Data di decisione
17 aprile 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:160

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 220 del 19 agosto 2003
  • art. 2, comma 2, decreto-legge n. 220 del 19 agosto 2003
  • legge n. 280 del 17 ottobre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 42422

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b ), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, come convertito. Il potere esercitato dal TAR rimettente, contestualmente all'atto di rimessione, di sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione della Corte costituzionale, non si è esaurito per effetto della successiva pronuncia del Consiglio di Stato che ha respinto la domanda cautelare. La definizione dell'incidente cautelare non fa infatti venire meno la necessità per il rimettente di applicare la norma censurata per decidere sull'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sull'azione di annullamento (sollevata dalle parti resistenti nel giudizio a quo ) e, in ogni caso, le vicende del provvedimento cautelare successive all'ordinanza di rimessione, compresa la sua riforma in appello, non sono idonee a produrre effetti sul giudizio costituzionale. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il giudizio incidentale di costituzionalità è autonomo rispetto al giudizio a quo, nel senso che non risente delle vicende successive all'atto di rimessione che concernono il rapporto dedotto nel processo principale, come previsto dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La rilevanza della questione deve quindi essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell'ordinanza di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 236 del 2015, n. 242 del 2014, n. 164 del 2014, n. 120 del 2013, n. 274 del 2011 e n. 42 del 2011 ).

Massima n. 42423

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b ), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, come convertito. La motivazione offerta del rimettente, incentrata sul carattere decisivo della questione preliminare e sulla necessità, per risolverla, di applicare la normativa censurata, è sufficiente a dare conto della rilevanza, non essendo richiesta a tali fini una delibazione nel merito della domanda di annullamento della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente nel processo principale, la cui cognizione da parte del giudice a quo è preclusa dalla stessa normativa censurata. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale, essendo a tal fine sufficiente la non implausibilità delle ragioni addotte. ( Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2018, n. 93 del 2018, n. 39 del 2018 e n. 32 del 2018 ).

Massima n. 42424

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b ), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, come convertito, in quanto il rimettente si sarebbe limitato a criticare la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2011 (con cui è stata dichiarata la non fondatezza di questione analoga in riferimento ai medesimi parametri costituzionali) senza sottoporre alla stessa nuovi elementi o argomentazioni rispetto a quelli già a suo tempo da essa esaminati. La riproposizione di questioni identiche a quelle già dichiarate non fondate non comporta, anche in mancanza di nuovi argomenti che possano militare nel senso di una diversa soluzione, l'inammissibilità delle questioni stesse ma, in ipotesi, la loro manifesta infondatezza. ( Precedenti citati: ordinanze n. 96 del 2018, n. 162 del 2017, n. 138 del 2017, n. 91 del 2017 e n. 290 del 2016 ).

Massima n. 42425

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost. - dell'art. 2, commi 1, lett. b ), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, conv., con modif., nella legge n. 280 del 2003, in base al quale, nelle controversie aventi per oggetto sanzioni disciplinari sportive, è possibile proporre domanda di risarcimento del danno al giudice amministrativo, mentre resta sottratta alla sua giurisdizione la tutela di annullamento, in quanto riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. Contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, la precedente pronuncia della Corte costituzionale n. 49 del 2011 - con cui è stata dichiarata non fondata questione analoga - non ha limitato la propria trattazione alla sola questione sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., ma ha considerato in modo unitario e sistematico la compatibilità della normativa censurata anche con gli artt. 103 e 113 Cost. e, in questa prospettiva, ha esteso la sua analisi al profilo della pienezza e dell'effettività della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi. La scelta legislativa di escludere l'annullamento dei provvedimenti del giudice sportivo è frutto del bilanciamento non irragionevole fra il principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24, 103 e 113 Cost.) e le esigenze di salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo (art. 2 e 18 Cost.), poiché la normativa contestata, nell'interpretazione offerta dal diritto vivente e fatta propria dalla Corte costituzionale, tiene ferma la possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, rimanendo esclusa la sola possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente su tale autonomia. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 49 del 2011 ).

Massima n. 42426

Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'art. 24, come pure il successivo art. 113 Cost., enunciano entrambi il principio dell'effettività del diritto di difesa, il primo in ambito generale, il secondo con riguardo alla tutela contro gli atti della pubblica amministrazione. L'art. 113 Cost., correttamente interpretato, non assicura però in ogni caso e incondizionatamente una tutela giurisdizionale illimitata e invariabile contro l'atto amministrativo, spettando invece al legislatore ordinario un certo spazio di valutazione nel regolarne modi ed efficacia e restando comunque ferma la possibile adozione di misure cautelari da parte del giudice amministrativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2018, n. 71 del 2015, n. 303 del 2011, n. 46 del 2000, n. 100 del 1987, n. 161 del 1971 e n. 87 del 1962 ).

Massima n. 42427

L'ordinamento sportivo ha natura originaria e autonoma, presentando i tradizionali caratteri di un ordinamento giuridico (plurisoggettività, organizzazione e normazione propria). Nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, anche il sistema dell'organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell'individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18). Conseguentemente, eventuali collegamenti con l'ordinamento statale, allorché i due ordinamenti entrino reciprocamente in contatto per intervento del legislatore, devono essere disciplinati bilanciando l'autonomia dell'ordinamento sportivo con il rispetto delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo, fra le quali vi sono il diritto di difesa e il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, presidiati dagli artt. 24, 103 e 113 Cost. A questo riguardo è dunque possibile giustificare scelte legislative che, senza comportare un sacrificio completo della garanzia della protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, la conformino in modo da evitare intromissioni con essa "non armoniche". (Nella specie, la Corte ha reputato non irragionevole il bilanciamento effettuato dal legislatore con l'art. 2, commi 1, lett. b ), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, conv., con modif., nella legge n. 280 del 2003, in base al quale, nelle controversie aventi per oggetto sanzioni disciplinari sportive, è possibile proporre domanda di risarcimento del danno al giudice amministrativo, mentre resta sottratta alla sua giurisdizione la tutela di annullamento, riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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