Corte costituzionale

Sentenza n. 143/2019

Corte cost., sent. 13 giugno 2019, n. 143

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
143/2019
Data di deposito
13 giugno 2019
Data di decisione
21 maggio 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:143

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 10, bis, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 18 gennaio 2010
  • art. 25, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 19 del 11 dicembre 2015
  • art. 3, comma 10, ter, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 18 gennaio 2010
  • art. 25, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 19 del 11 dicembre 2015
  • art. 25, comma 3, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 19 del 11 dicembre 2015

Parametri

Massime

Massima n. 41403

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza e inadeguatezza del petitum, delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 10- bis e 10- ter , della legge. reg. Valle d'Aosta n. 2 del 2010, come aggiunti dall'art. 25, commi 1 e 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, e dell'art. 25, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015. Il rimettente ha correttamente ricondotto il fondamento dei provvedimenti oggetto di ricorso nel giudizio a quo alle disposizioni censurate, e non alla precedente e incontestata legge reg. Valle d'Aosta n. 21 del 2011, rispetto alla quale le disposizioni censurate non hanno natura interpretativa.

Massima n. 41404

Nel giudizio in via incidentale dell'art. 3, commi 10- bis e 10- ter , della legge reg. Valle d'Aosta n. 2 del 2010, come aggiunti dall'art. 25, commi 1 e 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, e dell'art. 25, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità dovuta al fatto che il rimettente ha omesso di individuare i parametri dello statuto speciale e il loro rapporto con le norme costituzionali asseritamente violate. Le questioni sollevate attengono direttamente, e soltanto, a specifiche violazioni di precetti costituzionali in cui si assume incorsa la legge regionale e non al riparto di competenze Stato-Regioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2017 e n. 252 del 2016 ).

Massima n. 41405

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 41, 24, 113, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU - dell'art. 3, comma 10- ter , della legge reg. Valle d'Aosta n. 2 del 2010, come introdotto dall'art. 25, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2016, il quale detta una regola a tutela del vincolo di destinazione delle risorse erogate dalla Regione, riferibile, in via generale, e a regime, ai consorzi valdostani di garanzia generale. Il rimettente non rivolge alcuna specifica censura a tale norma.

Massima n. 41406

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 24, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU - dell'art. 25, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, il quale stabilisce che l'obbligo del confido valdostano di restituire il contributo ricevuto dalla Regione, in conseguenza della sua fusione con un confido extra-regionale, si applica alle operazioni deliberate a far data dal 1° gennaio 2015. L'asserita "retroattività" della disposizione, censurata in ragione dell'incidenza di tale legge-provvedimento su giudizi già instaurati, non viene in rilievo nel giudizio a quo, dal momento che l'operazione di fusione, da cui origina il provvedimento impugnato, è intervenuta in data successiva all'entrata in vigore della legge regionale.

Massima n. 41407

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 3, comma 10-bis, della legge reg. Valle d'Aosta n. 2 del 2010, come introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, che ha esteso l'obbligo di restituzione dei contributi erogati dalla Regione ai "fondi rischi" istituiti presso i confidi valdostani - previsto per i casi di liquidazione - anche alle operazioni di fusione con altri confidi operanti o aventi sede al di fuori del territorio regionale. La norma impugnata dal Consiglio di Stato contrasta con il principio di ragionevolezza in quanto - a differenza della vicenda liquidatoria che prelude all'estinzione del confido e giustifica, pertanto, la restituzione dei contributi ricevuti - la fusione è una vicenda di carattere evolutivo-modificativo diversa e antitetica, che, per diritto vivente, non determina l'estinzione del soggetto coinvolto, il quale conserva la propria identità, sia pur con diverso assetto organizzativo. Con specifico riferimento ai consorzi di garanzia collettiva, inoltre, la disciplina generale dei confidi prevede la possibilità della loro fusione, senza che tale operazione determini, per i contributi e i fondi di origine pubblica, una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti. Infine - salvo il generale diritto della Regione di chiedere la restituzione del contributo nel caso di mancata utilizzazione per le finalità di sostegno alle PMI regionali - l'eventuale fusione di un confido con altro che abbia sede fuori dalla Valle d'Aosta non esclude necessariamente la continuità operativa nell'area regionale, rendendo ingiustificati sia la restituzione del contributo sia il parallelo divieto della sua utilizzabilità per la concessione di nuove garanzie.

Massima n. 41408

Accolta, per violazione dell'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale l'art. 3, comma 10- bis , della legge reg. Valle d'Aosta n. 2 del 2010, come introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, restano assorbite le ulteriori censure proposte in riferimento all'art. 41 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 10-bis, della legge della Regione Valle d'Aosta 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), come introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali»;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 10-ter, della legge reg. Valle d'Aosta n. 2 del 2010, come introdotto dall'art. 25, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 41, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, sollevata dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, in riferimento agli artt. 24, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, sollevata dal Consiglio di Stato con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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