Corte costituzionale

Sentenza n. 141/2019

Corte cost., sent. 7 giugno 2019, n. 141

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
141/2019
Data di deposito
7 giugno 2019
Data di decisione
6 marzo 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:141

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, n. 4 prima parte, legge n. 75 del 20 febbraio 1958
  • art. 3, comma 1, n. 8, legge n. 75 del 20 febbraio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 41814

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, nn. 4), prima parte, e 8), della legge n. 75 del 1958, sono dichiarati inammissibili gli interventi dell'Associazione Rete per la Parità, dell'Associazione Donne in quota, dell'Associazione Coordinamento italiano della Lobby Europea delle Donne/Lef-Italia, dell'Associazione Salute Donna, dell'Associazione UDI (Unione Donne in Italia), dell'Associazione Resistenza Femminista, dell'Associazione IROKO ONLUS e dell'Associazione Differenza Donna Onlus. Nei confronti delle associazioni intervenienti (che non rivestono la qualità di parti del giudizio principale) il giudizio di legittimità costituzionale non è destinato a produrre effetti immediati, neppure indiretti. Per giurisprudenza costante, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2019, n. 217 del 2018 e n. 180 del 2018, ordinanze allegate alle sentenze n. 194 del 2018, n. 29 del 2017, n. 286 del 2016 e n. 243 del 2016 ).

Massima n. 41815

L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 3, primo comma, nn. 4, prima parte, e 8, della legge n. 75 del 1958, non possono essere presi in esame i profili di carenza di tassatività e determinatezza dedotti dalla parte costituita anche in relazione alla fattispecie di reclutamento della prostituzione, in quanto l'ordinanza di rimessione è univoca nel limitare la violazione di tali principi alla sola ipotesi del favoreggiamento, con espressa esclusione del reclutamento). ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2018, n. 161 del 2018, n. 12 del 2018, n. 4 del 2018 e n. 29 del 2017 ).

Massima n. 41816

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omessa sperimentazione del tentativo di interpretazione conforme a Costituzione e richiesta di avallo interpretativo - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, nn. 4), prima parte, e 8), della legge n. 75 del 1958, nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. L'interpretazione adeguatrice per la quale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione sarebbero, già ora, esenti da pena, allorché la persona reclutata o favorita abbia liberamente scelto di prostituirsi, si fonda su soluzioni ermeneutiche che si pongono in contrasto con il diritto vivente. Non può, pertanto, rimproverarsi al rimettente di non essersi espressamente interrogato sulla praticabilità di alternative interpretative, che risulterebbero chiaramente eccentriche rispetto al modo in cui le disposizioni censurate "vivono" da sessant'anni. Per costante giurisprudenza in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo, se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa esegesi, ha, alternativamente, la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. Ciò, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi, sussistendo tale onere solo in assenza di un contrario diritto vivente, poiché la norma vive ormai nell'ordinamento in modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l'intervento del legislatore o della Corte. ( Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2018, n. 259 del 2017, n. 122 del 2017, n. 191 del 2016, n. 200 del 2016 e n. 11 del 2015; ordinanze n. 207 del 2018 e n. 201 del 2015 ).

Massima n. 41817

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per l'ampia discrezionalità che compete al legislatore in tema di individuazione dei fatti punibili - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, nn. 4), prima parte, e 8), della legge n. 75 del 1958, nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. L'eccezione attiene più propriamente al merito delle questioni.

Massima n. 41818

L'art. 2 Cost., in stretta connessione con il successivo art. 3, secondo comma, collega i "diritti inviolabili dell'uomo" al valore della persona e al principio di solidarietà. I diritti di libertà sono riconosciuti, cioè, dalla Costituzione in relazione alla tutela e allo sviluppo del valore della persona (cui spetta una "libertà di" e non soltanto una "libertà da"); valore, quest'ultimo, che si riferisce ad un soggetto titolare di diritti e doveri e, come tale, inserito in relazioni sociali.

Massima n. 41819

Il catalogo dei diritti inviolabili evocati dall'art. 2 Cost. include la "libertà sessuale", non solo come diritto ad opporsi a "intrusioni" altrui non volute nella propria sfera sessuale (profilo negativo), ma anche come diritto di ciascun individuo di fare libero uso della sessualità come mezzo di esplicazione della propria personalità, nel limite del rispetto dei diritti e delle libertà altrui (profilo positivo). ( Precedente citato: sentenza n. 561 del 1987 ). La sessualità rappresenta uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, con la conseguenza che il diritto di disporne liberamente è un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire. ( Precedente citato: sentenza n. 561 del 1987 ).

Massima n. 41820

Sono dichiarate non fondate - per inconferenza del parametro evocato - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, nn. 4), prima parte, e 8), della legge n. 75 del 1958, censurato dalla Corte d'appello di Bari, in riferimento all'art. 2 Cost., nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. Non è possibile ritenere che la prostituzione volontaria partecipi della natura di diritto inviolabile, quale forma di estrinsecazione della libertà di autodeterminazione sessuale, in quanto l'offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma costituisce una particolare forma di attività economica, essendo la sessualità dell'individuo, in questo caso, nient'altro che un mezzo per conseguire un profitto. Tali rilievi valgono a maggior ragione nelle ipotesi in cui, come nella specie, venga in discorso la salvaguardia della posizione di terzi che si intromettono nell'attività della persona che si prostituisce o che cooperano con essa.

Massima n. 41821

Nella cornice della previsione dell'art. 41, secondo comma, Cost. - secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana - il concetto di "dignità" va inteso in senso oggettivo e non come "dignità soggettiva", quale la concepisce il singolo imprenditore o il singolo lavoratore.

Massima n. 41822

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, nn. 4), prima parte, e 8), della legge n. 75 del 1958, censurato dalla Corte d'appello di Bari, in riferimento all'art. 41 Cost., nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. Le disposizioni censurate non violano la libertà di iniziativa economica, in quanto l'incriminazione delle "condotte parallele" alla prostituzione, anche quando la persona reclutata o favorita abbia liberamente scelto di prostituirsi, è strumentale al perseguimento di obiettivi che involgono i valori indicati nello stesso art. 41, secondo comma, Cost. e segnatamente la tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili e della dignità umana. Anche nell'attuale momento storico, infatti, la scelta di prostituirsi è di regola riconducibile a situazioni di disagio che rendono quanto mai problematica la verifica circa l'effettiva libertà di una simile scelta, non senza considerare i pericoli cui le persone dedite alla prostituzione vanno incontro, quali quelli connessi al loro ingresso in un circuito dal quale sarà poi difficile uscire volontariamente e ai rischi per l'integrità fisica e la salute. In riferimento, poi, alla concorrente finalità di tutela della dignità umana, è compito del legislatore quello di rendersi interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento storico, che legittima la scelta di inibire la possibilità che l'esercizio della prostituzione formi oggetto di attività imprenditoriale.

Massima n. 41823

Il principio di offensività opera su due piani distinti: da un lato, come precetto rivolto al legislatore, il quale è tenuto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (cosiddetta offensività "in astratto"); dall'altro, come criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest'ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (cosiddetta offensività "in concreto"). ( Precedenti citati: sentenze n. 225 del 2008, n. 265 del 2005, n. 519 del 2000 e n. 263 del 2000 ). Il principio di offensività "in astratto" non implica che l'unico modulo di intervento costituzionalmente legittimo sia quello del reato di danno. Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore l'opzione per forme di tutela anticipata, le quali colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva: prospettiva nella quale non è precluso, in linea di principio, il ricorso al modello del reato di pericolo presunto, a condizione che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'id quod plerumque accidit. ( Precedenti citati: sentenze n. 133 del 1992, n. 333 del 1991, n. 62 del 1986, n. 225 del 2008 e n. 109 del 2016 ).

Massima n. 41824

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, nn. 4), prima parte, e 8), della legge n. 75 del 1958, censurato dalla Corte d'appello di Bari, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 Cost., nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. A prescindere dal bene giuridico tutelato, non univocamente individuato dalla giurisprudenza di legittimità, l'incriminazione delle "condotte parallele" alla prostituzione anche quando la persona reclutata o favorita abbia liberamente scelto di prostituirsi non viola il principio di offensività "in astratto", in quanto funzionale alla protezione dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili e delle stesse persone che esercitano la prostituzione per scelta, in considerazione dei pericoli cui sono esposti. La scelta del legislatore non può peraltro dirsi costituzionalmente imposta, rientrando la stessa nel ventaglio delle possibili opzioni di politica criminale non contrastanti con la Costituzione. Resta ferma, in ogni caso, l'operatività del principio di offensività "in concreto" e, dunque, il potere-dovere del giudice comune di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva. Per costante giurisprudenza, l'individuazione dei fatti punibili, così come la determinazione della pena per ciascuno di essi, costituisce materia affidata alla discrezionalità del legislatore, in quanto gli apprezzamenti in ordine alla "meritevolezza" e al "bisogno di pena" - dunque, sull'opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa - sono, per loro natura, tipicamente politici. Le scelte legislative in materia sono pertanto censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. ( Precedenti citati: sentenze n. 95 del 2019, n. 273 del 2010, n. 47 del 2010, n. 394 del 2006 e ordinanze n. 249 del 2007 e n. 71 del 2007; sentenze n. 179 del 2017, n. 236 del 2016 e n. 148 del 2016, con riguardo al trattamento sanzionatorio ).

Massima n. 41826

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, n. 8), della legge n. 75 del 1958, censurato dalla Corte d'appello di Bari, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui configura come illecito penale il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. La disposizione incriminatrice censurata non viola i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie, in quanto la descrizione del fatto incriminato fa perno su un concetto, quello di favoreggiamento, di ampio e sperimentato uso nell'ambito del diritto penale. La circostanza, poi, che la giurisprudenza ritenga punibile la condotta di favoreggiamento che si risolva in un aiuto alla prostituzione, e non già alla persona che sia dedita ad essa, non determina una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, risultando in sintonia con il testo della norma censurata, ma mira, anzi, ad evitare indebite dilatazioni della sfera applicativa della figura criminosa. Per costante giurisprudenza costituzionale, l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti "elastici", non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice - avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca - di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo. ( Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2019, n. 172 del 2014, n. 282 del 2010, n. 21 del 2009, n. 327 del 2008 e n. 5 del 2004 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 41 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:ordinanza letta all'udienza del 5 marzo 2019ORDINANZARilevato che nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte di Appello di Bari con ordinanza del 6 febbraio 2018 (r.o. n. 71 del 2018), hanno depositato un unitario atto di intervento l'Associazione Rete per la Parità, l'Associazione Donne in quota, l'Associazione Coordinamento italiano della Lobby Europea delle Donne/Lef-Italia, l'Associazione Salute Donna, l'Associazione UDI (Unione Donne in Italia), l'Associazione Resistenza Femminista e l'Associazione IROKO ONLUS; ha, altresì, depositato atto di intervento l'Associazione Differenza Donna Onlus;che le suindicate associazioni hanno depositato memoria, rispettivamente, il 12 e il 13 febbraio 2019.Considerato che le associazioni intervenienti non rivestono la qualità di parti del giudizio principale;che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 13 del 2019, n. 217 e n. 180 del 2018, ordinanze allegate alle sentenze n. 194 del 2018, n. 29 del 2017, n. 286 e n. 243 del 2016);che il presente giudizio - che ha ad oggetto l'art. 3, primo comma, numero 4), prima parte, e numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, «nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata» - non è destinato a produrre, nei confronti delle associazioni intervenienti, effetti immediati, neppure indiretti;che, pertanto, esse non sono legittimate a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi dell'Associazione Rete per la Parità, dell'Associazione Donne in quota, dell'Associazione Coordinamento italiano della Lobby Europea delle Donne/Lef-Italia, dell'Associazione Salute Donna, dell'Associazione UDI (Unione Donne in Italia), dell'Associazione Resistenza Femminista, dell'Associazione IROKO ONLUS e dell'Associazione Differenza Donna Onlus.F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente

Testo integrale

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