Corte costituzionale
Sentenza n. 14/2019
Corte cost., sent. 31 gennaio 2019, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/2019
- Data di deposito
- 31 gennaio 2019
- Data di decisione
- 9 gennaio 2019
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:14
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 2, comma 2, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 2, comma 5, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- legge n. 83 del 11 aprile 2000
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 42463
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000. Il rimettente dubita della adeguatezza dei limiti fissati dalla disciplina dell'astensione collettiva degli avvocati che demanda ai codici di autoregolamentazione l'adozione di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili nel rispetto di un termine di preavviso e dell'obbligo di preventiva comunicazione della durata e delle motivazioni; pertanto, la norma censurata può dirsi identificata con sufficiente precisione, anche in mancanza dell'espresso riferimento all'art. 2-bis della medesima legge, ossia alla disposizione per il tramite della quale l'art. 2 trova applicazione. Ricorre l'inammissibilità della questione per aberratio ictus ove sia erroneamente individuata la norma in riferimento alla quale sono formulate le censure di illegittimità costituzionale, mentre l'imprecisa indicazione della disposizione indubbiata non inficia di per sé l'ammissibilità della questione, ove la Corte costituzionale sia posta in grado di individuare il contesto normativo effettivamente impugnato (alla stregua del contenuto delle censure formulate nella stessa ordinanza di rinvio). ( Precedente citato: sentenza n. 176 del 1992 ).
Massima n. 42464
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, non è accolta l'eccezione di inammissibilità motivata dall'assunto che la sopravvenuta approvazione della legge n. 103 del 2017, ponendo di fatto termine alle collegate plurime astensioni collettive degli avvocati dalle udienze penali, renderebbe irrilevante la denunciata mancanza di un obbligo di preventiva comunicazione dell'intero periodo di astensione. Permane la rilevanza delle questioni, atteso che comunque il rimettente deve ancora pronunciarsi sulla legittimità della mancata partecipazione, all'udienza in cui la questione è stata sollevata, del difensore dell'imputato in adesione alla protesta.
Massima n. 42465
La sopravvenuta sentenza n. 180 del 2018 - per effetto della quale l'autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare non può più interferire con la disciplina della libertà personale dell'imputato - non incide sull'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge n. 146 del 1990, in quanto nel giudizio a quo l'imputato non è assoggettato a custodia cautelare ma detenuto per altra causa, e pertanto, non avendo chiesto che si procedesse malgrado l'astensione del suo difensore, questa non era preclusa. ( Precedente citato: sentenza n. 180 del 2018 , dichiarativa della illegittimità costituzionale parziale dell'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990 ).
Massima n. 42466
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per evocazione di parametro incongruente, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, censurato dalla Corte d'appello di Venezia, in riferimento all'art. 97 Cost., nella parte in cui - in caso di plurime astensioni degli avvocati dalle udienze accomunate, per espressa dichiarazione dell'associazione promotrice, dalle medesime ragioni di protesta - non prevede che la preventiva comunicazione obbligatoria del periodo dell'astensione e della relativa motivazione debba riguardare tutte le iniziative tra loro collegate, con l'indicazione di un termine finale, e non la singola astensione di volta in volta proclamata. La disposizione censurata, ponendo regole destinate a disciplinare l'esercizio del diritto all'astensione degli avvocati dalle udienze, spiega un effetto diretto sull'esercizio dell'attività giurisdizionale, alla quale è estraneo l'evocato principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Per costante giurisprudenza costituzionale, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, pur essendo riferibile agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2018, n. 65 del 2014, n. 272 del 2008 e n. 174 del 2005; ordinanza n. 44 del 2006 ).
Massima n. 42467
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, censurato dalla Corte d'appello di Venezia, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., quest'ultimo anche in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui - in caso di plurime astensioni degli avvocati dalle udienze accomunate, per espressa dichiarazione dell'associazione promotrice, dalle medesime ragioni di protesta - non prevede che la preventiva comunicazione obbligatoria del periodo dell'astensione e della relativa motivazione debba riguardare tutte le iniziative tra loro collegate, con l'indicazione di un termine finale, e non la singola astensione di volta in volta proclamata. L'astensione dalle udienze degli avvocati e procuratori è un vero e proprio diritto di libertà, che deve però essere bilanciato con altri valori costituzionali meritevoli di tutela. Tale bilanciamento è realizzato dal censurato art. 2, comma 5, e dagli artt. 2, comma 4, e 4, comma 1, del codice di autoregolamentazione, nei quali è tipizzata la fattispecie di legittima astensione collettiva, come singola proclamazione seguita a breve - non prima di dieci e non dopo sessanta giorni - da un unico (e quindi continuativo) periodo di astensione. La possibile ripetizione dell'astensione, che non rileva di per sé, trova comunque un limite nell'art. 2, comma 4, del citato codice, il quale prevede che la durata complessiva (per sommatoria) non può essere superiore a otto giorni nel mese e che l'intervallo tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva non può essere inferiore a quindici giorni. Gli artt. 4, comma 4-quater, e 8 della legge n. 146 del 1990 prevedono inoltre la possibilità di attivazione del procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali innanzi alla Commissione di garanzia, e, nei casi estremi, del potere pubblico di ordinanza. Questa complessiva rete di protezione assicura la congruità del bilanciamento, in riferimento ai parametri evocati, tra il diritto degli avvocati di astensione collettiva e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, di cui all'art. 1 della legge n. 146 del 1990, per la protezione dei quali devono essere erogate in ogni caso le prestazioni indispensabili. ( Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018 e n. 171 del 1996 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), sollevate, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge n. 146 del 1990, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., quest'ultimo anche in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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