Corte costituzionale
Sentenza n. 135/2019
Corte cost., sent. 31 maggio 2019, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 135/2019
- Data di deposito
- 31 maggio 2019
- Data di decisione
- 8 maggio 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:135
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 41365
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 143, comma 1, del d.P.R. n 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio di genitore irreperibile nei processi per la dichiarazione di adottabilità di minori in condizioni di abbandono, disciplinati dalla legge n. 184 del 1983. La norma censurata dal Tribunale per i minorenni di Bari nega irragionevolmente il compenso al difensore d'ufficio di persona irreperibile, a differenza di quanto previsto per il processo penale. Tale disparità di trattamento è resa ancor più priva di giustificazione dall'esistenza di significativi profili di omogeneità tra i due citati processi, in relazione alla natura degli interessi in gioco e al ruolo del difensore chiamato ad apprestarvi tutela, e dal fatto che essa non deriva da una scelta definitiva del legislatore, ma dalla sua inerzia nell'emanare la specifica disciplina in materia, richiesta dalla stessa norma censurata. Per costante giurisprudenza costituzionale, la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate, seppure in un'ottica di tendenziale unificazione dei presupposti e della regolamentazione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato . ( Precedenti citati: sentenza n. 165 del 1993; ordinanze n. 270 del 2012, n. 201 del 2006 e n. 350 del 2005 ).
Massima n. 41366
Accolta, in parte qua , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, del d.P.R. n 115 del 2002, per violazione dell'art. 3 Cost., restano assorbite le ulteriori questioni, riferite agli artt. 1, 35 e 24, secondo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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