Corte costituzionale
Sentenza n. 132/2019
Corte cost., sent. 29 maggio 2019, n. 132
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 132/2019
- Data di deposito
- 29 maggio 2019
- Data di decisione
- 20 maggio 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:132
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 42128
Sono dichiarate inammissibili, per irrisolta alternatività del petitum e per richiesta di improprio avallo interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siracusa in riferimento all'art. 111 Cost. - degli artt. 525, comma 2, 526, comma 1, e 511 cod. proc. pen., se interpretati secondo il diritto vivente nel senso che, ad ogni mutamento della persona fisica di un giudice, la prova possa ritenersi legittimamente assunta solo se i testimoni già sentiti nel dibattimento depongano nuovamente in aula davanti al giudice-persona fisica che deve deliberare sulle medesime circostanze, o se invece ciò debba avvenire solo allorquando non siano violati i principi costituzionali della effettività e della ragionevole durata del processo. Il giudice a quo , nel prospettare, senza farla propria, la possibilità di una diversa lettura delle disposizioni censurate, chiede alla Corte costituzionale, alternativamente, di avallare tale interpretazione attraverso una sentenza di rigetto, ovvero di dichiarare illegittime le disposizioni censurate se interpretate secondo il diritto vivente. In tal modo, egli da un lato formula un petitum in termini di irrisolta alternatività e dall'altro mira a conseguire un avallo alla propria interpretazione asseritamente secundum constitutionem delle disposizioni censurate, il che determina l'inammissibilità delle questioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 87 del 2013 e n. 17 del 1994; ordinanze n. 97 del 2017, n. 87 del 2016, n. 33 del 2016, n. 92 del 2015, n. 205 del 2010, n. 318 del 2008, n. 67 del 2007, n. 418 del 2004, n. 73 del 2003, n. 59 del 2002, n. 431 del 2001 e n. 399 del 2001 ).
Massima n. 42129
Nell'ipotesi di ripetizione dell'assunzione della prova testimoniale per il mutamento della persona fisica del giudice nel corso del dibattimento, è formulato l'auspicio che il legislatore adotti rimedi strutturali in grado di ovviare alle incongruità dell'attuale disciplina, così come interpretata dal diritto vivente, in termini tanto di ragionevole durata del processo, quanto di efficiente amministrazione della giustizia penale, assicurando al contempo piena tutela al diritto di difesa dell'imputato. Il che potrebbe avvenire non solo favorendo la concentrazione temporale dei dibattimenti, sì da assicurarne idealmente la conclusione in un'unica udienza o in udienze immediatamente consecutive; ma anche, ove ciò non sia possibile, attraverso la previsione legislativa di ragionevoli deroghe alla regola - desunta dagli artt. 525, comma 2, 526, comma 1, e 511 cod. proc. pen. - dell'identità tra giudice avanti al quale si forma la prova e giudice che decide. ( Precedenti citati: ordinanze n. 205 del 2010, n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 525, comma 2, 526, comma 1, e 511 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siracusa con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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