Corte costituzionale
Sentenza n. 121/2019
Corte cost., sent. 17 maggio 2019, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/2019
- Data di deposito
- 17 maggio 2019
- Data di decisione
- 3 aprile 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 375 del 11 agosto 1993
- art. 9-ter, comma 3, quinto periodo, decreto-legge n. 510 del 1° ottobre 1996
- legge n. 608 del 28 novembre 1996
- art. 9-ter, comma 3, decreto-legge n. 510 del 1° ottobre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 41875
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di motivazione congrua e sufficiente, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 375 del 1993, come sostituito dall'art. 9- ter , comma 3, quinto periodo, del d.l. n. 510 del 1996. Il rimettente ha indicato, pur se in modo conciso, le ragioni del denunciato contrasto tra la disposizione censurata e gli evocati parametri costituzionali e ha preso le mosse da un presupposto interpretativo corretto; infine, il tenore testuale della denunciata previsione preclude la lettura "costituzionalizzante" prospettata dalla parte costituita.
Massima n. 41876
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di appello di Roma, sez. lavoro e previdenza, in riferimento agli artt. 76 e 77, Cost., dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, come sostituito dall'art. 9- ter , comma 3, quinto periodo, del d.l. n. 510 del 1996, conv., con modif., nella legge n. 608 del 1996, che prevede che l'INPS possa procedere all'imposizione ai datori di lavoro agricolo di contributi non collegati a soggetti nominativamente individuati, bensì sulla base di un fabbisogno presuntivo determinato in forza di una stima tecnica, nel caso in cui dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base di tale stima sia significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali. La censura della disposizione nel testo interamente sostituito dal citato d.l. n. 510 del 1996 comporta che il Governo in tale occasione non abbia esercitato l'originaria delega, per cui non era tenuto a rispettarne i principi e i criteri direttivi; il riferimento all'art. 77 Cost., invece, risulta inconferente. ( Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2017 e n. 250 del 2016 ).
Massima n. 41877
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di appello di Roma, sez. lavoro e previdenza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 375 del 1993, come sostituito dall'art. 9-ter, comma 3, quinto periodo, del d.l. n. 510 del 1996, conv., con modif., nella legge n. 608 del 1996, nella parte in cui prevede che l'INPS possa procedere all'imposizione ai datori di lavoro agricolo di contributi non collegati a soggetti nominativamente individuati, bensì sulla base di un fabbisogno presuntivo determinato in forza di una stima tecnica, nel caso in cui dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base di tale stima sia significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali. La censurata imposizione è compatibile con la garanzia della tutela previdenziale, traducendosi in un incremento dell'apporto finanziario al sistema previdenziale, che comporta un rafforzamento della copertura che gli enti previdenziali possono assicurare ai lavoratori. Né si determina la violazione dell'art. 3 Cost., nei due profili lamentati dal rimettente, dal momento che, per il primo profilo, l'accertamento previdenziale si fonda sugli esiti della stima tecnica che determina il fabbisogno di giornate lavorative di ciascuna singola specifica azienda agricola, considerata nella sua peculiare struttura e organizzazione. Sotto il secondo profilo, la disposizione censurata trova ragionevole giustificazione nelle obiettive difficoltà di accertamento dell'evasione contributiva nel settore agricolo, dove l'attività lavorativa è spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità di datori di lavoro e dei relativi contributi. Infine, l'imposizione di contributi previdenziali in assenza della previa individuazione dei lavoratori utilizzati non converte di fatto l'obbligazione contributiva in una sanzione o in un tributo, in quanto la quantificazione delle somme imposte e la destinazione delle stesse al finanziamento della tutela previdenziale del lavoro, confermano la natura sostanzialmente previdenziale dei contributi in esame. ( Precedenti citati sentenze n. 192 del 2005 e n. 65 del 1962 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi), come sostituito dall'art. 9-ter, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38, 76 e 77 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, sezione lavoro e previdenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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